Codice Europeo di Condotta per Mediatori
Codice Europeo di Condotta per Mediatori
Avv. Massimo Lazzari
di Lecce, LE, Italia
Letto 1752 volte dal 21/02/2011
SERVIZI
1.1. Competenza
I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione.
Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della
propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti
e ai sistemi di accesso alla professione.
1.2. Nomina
Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver
luogo. Prima di accettare l’incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della
preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso propostoe, su
richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.
1.3. Onorari
Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni
complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà
accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state
approvate da tutte le parti interessate.
1.4. Promozione dei servizi del mediatore
I mediatori possono promuovere la propria attività , purchè in modo professionale, veritiero e
dignitoso.
2. INDIPENDENZA ED IMPARZIALITà€
2.1. Indipendenza
Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l’indipendenza del
mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima
di agire o di proseguire la propria opera.
Le suddette circostanze includono:
– qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
– qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione
all’esito della mediazione;
– il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità
diversa da quella di mediatore per una o più parti.
In tali casi il mediatore può accettare l’incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di
poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità , e con il
consenso espresso delle parti.
Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del
procedimento.
2.2. Imparzialità
Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale,
cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti
nel procedimento di mediazione.
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3. L’ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA
3.1. Procedura
Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le
caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti
nell’ambito dello stesso.
Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell’avvio della mediazione le parti
abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell’accordo di
mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al
mediatore e alle parti.
Su richiesta delle parti, l’accordo di mediazione può essere redatto per iscritto.
Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle
circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi
dalle parti e particolari disposizioni normative, nonchè l’esigenza di una rapida risoluzione
della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione
dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti.
Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.
3.2. Correttezza del procedimento
Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel
procedimento.
Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:
– sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto
riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere
tale valutazione; o
– il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a
una risoluzione della controversia.
3.3. Fine del procedimento
Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinchè l’eventuale accordo raggiunto
tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini.
Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna
giustificazione.
Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le
parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l’accordo e delle possibilità di
rendere l’accordo esecutivo.
4. RISERVATEZZA
Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla
mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è
svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.
Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere
rivelata all’altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.
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