Parametri forensi: la proposta del Cnf
CNF, Schema di decreto
NORMATIVA
MATERIA CIVILE AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA
Art. 1 – Diritto dell’avvocato.
1 - Per le prestazioni in materia civile, amministrativa e tributaria, oltre al rimborso delle spese giustificate in relazione a singole prestazioni, sono dovuti all’avvocato i compensi concordati con il cliente secondo l’importanza dell’opera; ovvero in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, i compensi conformi ai parametri indicati nelle tabelle allegate.
Art. 2 – Obbligo del cliente.
1 - I compensi sono sempre dovuti all’avvocato dal cliente, indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali.
Art. 3 – Giudizi non compiuti.
1 - In relazione all’attività prestata dall’avvocato nei giudizi iniziati ma non compiuti, il cliente deve all’avvocato i compensi maturati per l’opera svolta fino alla cessazione del rapporto professionale. A tal fine, l’accordo recante la pattuizione del compenso dovuto all’avvocato potrà prevedere un compenso variabile in funzione dell’attività svolta.
Art. 4 – Determinazione consensuale del compenso.
1 - Il compenso dovuto all’avvocato per ogni singolo incarico è convenuto con il cliente in conformità ad un preventivo formulato dall’avvocato, se richiesto dal cliente, sulla base delle attività presumibilmente necessarie fino al compimento dell’incarico.
2 - La convenzione fra avvocato e cliente deve essere redatta per iscritto e può prevedere la possibilità di uno scostamento dal compenso concordato in ipotesi di significative variazioni, durante lo svolgimento dell’incarico, del valore della pratica e/o della sua complessità. Può, inoltre, prevedere la corresponsione all’avvocato di un premio o compenso aggiuntivo in correlazione all’esito particolarmente favorevole.
3 - Il compenso dell’avvocato può essere concordato con il cliente anche in misura percentuale sul valore della pratica o sull’entità del risultato economico che il cliente conseguirà all’esito del giudizio.
4 - In ogni caso il compenso dovuto all’avvocato deve essere concordato in misura adeguata all’importanza dell’opera ed essere conforme al suddetto parametro al momento di compimento dell’incarico.
Art. 5 – Criteri generali per la determinazione dei compensi.
1 - In caso di liquidazione del compenso dell’avvocato da parte del giudice deve tenersi conto delle caratteristiche e del pregio dell’attività prestata, quali importanza dell’opera, natura e valore della pratica, quantità delle attività compiute, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero delle questioni trattate, contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta dall’avvocato con il cliente e con gli altri soggetti nel corso della pratica. In conseguenza, ove ricorressero i presupposti, nella liquidazione il giudice potrà motivatamente discostarsi in aumento e/o in diminuzione dai parametri, fino al 30%.
2 - Nelle cause di particolare importanza e/o complessità per le ragioni sopra esposte, la liquidazione dei compensi può arrivare fino al doppio degli importi indicati dai parametri.
3 – Negli affari di straordinaria importanza, la liquidazione potrà arrivare sino al quadruplo degli importi di cui ai parametri.
4- Qualora in una causa l’avvocato assista e difenda più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20% fino a un massimo di dieci soggetti, e, ove questi siano in numero superiore, del 5% per ciascun soggetto oltre i primi dieci e fino a un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione ove più cause vengano riunite, dal momento dell’avvenuta riunione e nel caso in cui l’avvocato assista e difenda un solo soggetto contro più soggetti.
5 - All’avvocato compete la maggiorazione del 20% oltre il compenso previsto per l’assistenza e difesa di un soggetto, nel caso in cui egli assista ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale.
6 - Nell’ipotesi in cui, pur nell’identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale comporti l’esame di loro situazioni particolari di fatto e di diritto rispetto all’oggetto della causa, l’avvocato ha diritto al compenso dovuto in relazione all’assistenza e difesa di ciascuno secondo le previsioni di cui ai parametri, con la riduzione del 30% del totale.
7 - La liquidazione del compenso prevista dall’art. 91 del codice di procedura civile deve essere fatta in relazione a tutte le prestazioni effettivamente occorse ogni volta che vi sia stato un provvedimento decisorio ancorché non definitivo.
8 – Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende:
per fase di studio della controversia: esame e studio della questione, assistenza stragiudiziale per la bonaria definizione della controversia prima dell’instaurazione della causa ovvero della costituzione in giudizio;
per fase introduttiva del giudizio: la predisposizione e la notifica dell’atto introduttivo della lite, la stesura della comparsa di costituzione o risposta e ogni altra attività sino alla prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. compresa l’eventuale preposizione di domanda riconvenzionale o chiamata in causa di terzi;
per fase istruttoria qualsiasi attività dalla predisposizione delle memorie ex art. 183 c.p.c., ad ogni altra attività istruttoria sino all’udienza di conclusione,
per fase decisionale: udienza di precisazione delle conclusioni, la stesura delle comparse conclusionali e delle repliche;
per compenso delle prestazioni post decisione ogni attività successiva al deposito della decisione, dalla comunicazione del dispositivo all’esame della sentenza sino alla notifica della stessa, fatta eccezione per la predisposizione del precetto.
L’eventuale remissione della causa in istruttoria fa sorgere il diritto a percepire il compenso delle attività svolte secondo i criteri sopra indicati.
La proposizione di domanda riconvenzionale, l’intervento autonomo in causa di terzo o la chiamata in causa di terzo comporta l’eventuale aumento di valore della controversia solo er la parte eccedente il maggior valore della domanda riconvenzionale o della chiamata in causa e dell’intervento.
9 – All’avvocato nell’ipotesi di conciliazione giudiziale della controversia spetterà un compenso pari alla metà del valore indicato della fase decisionale oltre quello già maturato per l’attività svolta.
Art. 6 – Determinazione del valore della controversia.
1 - Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile, fatta eccezione per i giudizi di divisione, ove si ha riguardo alla quota o ai supplementi di quota o all’entità dei conguagli in contestazione, a meno che la controversia non investa anche la massa da dividere, nel qual caso si ha riguardo a quest’ultima. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
2 - Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all’entità della domanda, come previsto dal c.p.c., ma può aversi riguardo al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello come sopra presunto o al valore dei diversi interessi sostanziali perseguiti dalle parti
3 - Nelle cause avanti gli organi di giustizia amministrativa e per i procedimenti proposti con ricorso straordinario e/o gerarchico, che abbiano a oggetto la tutela di diritti soggettivi e/o interessi legittimi, nella liquidazione a carico del soccombente il valore è determinato in conformità all’entità economica dell’interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. Nella liquidazione a carico del cliente, si ha riguardo all’entità economica dell’interesse sostanziale che il cliente pubblico o privato intende perseguire. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l’interesse sostanziale perseguito dal cliente privato va ragguagliato all’utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso.
4 - Nelle cause avanti gli organi di giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all’importo delle imposte e accessori oggetto di contestazione.
5 - Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considera di valore indeterminabile.
6 - Le cause di valore indeterminabile si considerano convenzionalmente di valore non inferiore a €26.000,00 e non superiore a €260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per l’oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera entro lo scaglione fino a €520.000,00.
Art.7-Cause di valore superiore ad €.520.000,00
Le tabelle allegate prevedono scaglioni di valore conformi a quelli previsti ai fini del contributo unificato. In relazione alle controversie di valore superiore a € 520.000,00 i parametri sono i seguenti: da € 520.000,01 ad € 1.000.000,00 quelli previsti per il valore sino a € 520.000,00 maggiorati del 30%; da €.1.000.000.01 da €.2.000.000,000 quelli previsti per il valore sino a €.1.000.000,00 maggiorati del 30%; e così via, con incrementi del 30% per ogni successivo raddoppio del valore della controversia fino al valore di € 8.000.000,00. Per le controversie di valore superiore a € 8.000.000,00 i parametri sono quelli previsti per lo scaglione fino a € 8.000.000,00 maggiorati del 50% e così via con incrementi del 50% per ogni successivo raddoppio del valore della controversia.
Art. 8 – Pluralità di difensori e società professionali.
1 - Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l’opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato.
2 - All’avvocato incaricato dal cliente o dal difensore di svolgere funzioni di procuratore/domiciliatario, ferma restando la determinazione convenzionale eventualmente assorbente di quanto dovuto, spetta un compenso non inferiore al 10% dell’importo previsto nella tabella di cui ai parametri per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e comunque rapportato alle prestazioni concretamente svolte.
3 - Se l’incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo porofessionista, anche se la prestazione è svolta da più soci, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.
Art. 9 – Praticanti avvocati abilitati al patrocinio.
1 - Ai praticanti avvocati, abilitati al patrocinio, deve essere liquidata la metà dei compensi spettanti all’avvocato.
Art. 10 – Procedimenti davanti ad organi speciali.
1 - Nei procedimenti davanti ad organi speciali sono dovuti i compensi stabiliti per le cause avanti al tribunale.
Art. 11 – Procedimenti arbitrali rituali e irrituali.
1 - Per i procedimenti davanti agli arbitri sono dovuti i compensi previsti sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate.
Art. 12 – Trasferte.
1 - Per gli affari e le cause fuori dal domicilio professionale l’avvocato incaricato della difesa avrà diritto all’indennità di trasferta e al rimborso delle spese, se non determinate in convenzione, a norma dell’art. 11 della materia stragiudiziale.
Art. 13 – Applicazione analogica.
1 - Quando i compensi non possono essere determinati in virtù di una specifica previsione della tabella, si ha riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nelle tabelle allegate che regolano casi simili o materie analoghe.
MATERIA PENALE
Art. 1 – Diritto dell’Avvocato.
1 - Per le prestazioni in materia penale, oltre al rimborso delle spese giustificate in relazione alle singole prestazioni, sono dovuti all’avvocato i compensi concordati col cliente secondo l’importanza dell’opera e l’organo competente a decidere; ovvero in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, i compensi conformi ai parametri indicati nelle tabelle allegate.
Art. 2 – Criteri generali per la determinazione del compenso.
1 - Per la determinazione del compenso dovrà tenersi conto delle fasi necessarie per il compimento dell’incarico con la possibilità di uno scostamento in aumento o in diminuzione fino al 30% in dipendenza dei criteri indicati ai successivi commi 2, 3 e 4. Nelle pratiche di particolare importanza, complessità e difficoltà per le ragioni esposte il compenso previsto dalle tabelle allegate per ogni fase potrà essere aumentato per ogni fase fino al doppio di quanto previsto nei parametri. In quelle di straordinaria importanza il compenso potrà essere aumentato fino al quadruplo. Tali aumenti opereranno in ragione del numero di udienze, pubbliche o camerali, di trattazione, della complessità dell’attività da svolgersi del tempo necessario all’espletamento delle attività medesime. L’applicazione di detti principi comporterà che allorquando le attività siano plurime e le udienze di trattazione superiore alle due l’attività si considererà particolarmente complessa dando luogo all’applicabilità degli aumenti previsti.
2 - Il compenso dovuto dovrà preventivarsi e concordarsi in misura adeguata all’importanza della prestazione.
3 - Nella convenzione potrà prevedersi un compenso aggiuntivo nel caso di variazioni, regressioni o necessità di ulteriori attività non prevedibili al momento del conferimento dell’incarico, nonché per ogni udienza, che non sia di mero rinvio.
4 - Nella determinazione del compenso oltre a quanto previsto dai commi precedenti dovrà tenersi conto del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell’impegno anche in relazione all’eventuale frequenza di trasferimenti fuori sede, dell’autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della presumibile durata, della complessità dei fatti, del numero delle imputazioni, delle questioni giuridiche da trattarsi, dell’importanza delle stesse questioni, della rilevanza patrimoniale, del numero degli avvocati che dovranno condividere il lavoro e la responsabilità della difesa, ovvero dell’essere l’unico difensore, nonché dell’esito ottenuto anche avuto riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente.
5 - Per la determinazione dei compensi spettanti al difensore d’ufficio, ai difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, al difensore d’ufficio dell’imputato minore, il giudice dovrà attenersi ai parametri di cui alla tabella allegata espressamente esponendo le ragioni nel caso di scostamento in aumento e/o in diminuzione.
6 - La determinazione del compenso spettante al sostituto dovrà costituire oggetto di specifica convenzione all’atto della nomina.
7 – Con riferimento alle diverse fasi del giudizio in materia penale s’intende:
per fase di studio della controversia: esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente le relazioni e/o pareri, scritti o orali, che esauriscano l‘attività e siano resi comunque in momento antecedente alla fase introduttiva;
per fase introduttiva del giudizio: atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni in genere, memorie;
per fase istruttoria e/o dibattimentale: le richieste, gli scritti le partecipazioni e/o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali e/o processuali, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che siano funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l’esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato. Questa fase si considera particolarmente complessa allorquando le attività da svolgersi siano plurime e le udienze di trattazione siano più di una, ovvero l’attività comporti la redazione di scritti difensivi. In queste ipotesi il compenso stabilito per la fase sarà aumentato del doppio di quanto previsto dal relativo parametro;
per fase decisionale: difese orali o scritte, repliche, assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica;
per compenso accessorio: il numero di udienze superiori alle due, le udienze fuori dal circondario nel quale il professionista è iscritto, le attività istruttorie in secondo grado.
Art. 3 – Giudizi non compiuti e risoluzione della convenzione.
1 - Se il procedimento e/o il processo non siano portati a termine per qualsiasi motivo o sopravvengano cause estintive del reato, accettate dalle parti, ovvero il cliente o l’avvocato recedano dal mandato il professionista avrà diritto al rimborso delle spese e ai compensi per le attività già compiute, anche se solo parzialmente, alla data di cessazione dell’incarico ovvero a quella di pronunzia della causa estintiva. A tal fine, l’accordo recante la pattuizione del compenso dovuto all’avvocato potrà preveder un compenso variabile in funzione dell’attività svolta.
Art. 4 – Pluralità di difensori e parti.
1 - Nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, in mancanza di singole convenzioni ovvero di diversa previsione contrattualizzata, al professionista spetterà il pagamento, pro quota, fermo restando il vincolo di solidarietà degli importi risultanti dall’unica convenzione, stipulata con una parte, aumentati del 20% per ogni parte in più, fino a un massimo di dieci, e del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino a un massimo di venti, ove le parti siano in misura superiore.
2 - La stessa disposizione troverà applicazione anche nel caso in cui il numero delle parti ovvero delle imputazioni sia incrementato per effetto di riunione di più procedimenti. Gli aumenti, in questo caso, spetteranno dal momento della disposta riunione.
3 - Gli aumenti di cui al numero comma 1 spetteranno anche nel caso in cui il professionista difenda una parte contro più parti, sempre che la prestazione comporti l’esame di particolari situazioni di fatto e di diritto.
4 - Nel caso di assistenza a due o più clienti che abbiano identità di posizione processuale, ove la prestazione professionale non comporti l’esame di situazioni particolari in relazione ai diversi imputati e in rapporto alle contestazioni, l’avvocato avrà diritto, da parte di ciascun cliente, al compenso fissato dai parametri ridotto del 30%.
5 - Nel caso in cui più avvocati, non riuniti in associazione, assumano la difesa di unico cliente dovrà essere stipulata apposita convenzione per ciascun avvocato dal momento che ciascun professionista avrà diritto, nei confronti del cliente, agli onorari per l’opera prestata.
6 - Al difensore della parte civile costituita, salvo diversa espressa pattuizione, spetterà dal proprio cliente il compenso come stabilito in convenzione a prescindere dal differente importo liquidato dal giudice nella sentenza. La stessa previsione sarà applicabile al difensore dell’imputato e/o del responsabile civile nell’ipotesi prevista dall’art. 542 C.P.
Art. 5 – Incarico conferito a società di professionisti.
1 - Nel caso in cui l’incarico professionale sia conferito a una società di professionisti nella convenzione dovrà essere previsto il compenso spettante a un solo avvocato, anche se la prestazione sarà svolta da più soci, salva espressa deroga pattuita con clausola specificatamente approvata per iscritto dal cliente.
Art. 6 – Trasferte.
1 - Per gli affari e le cause fuori dal domicilio professionale l’avvocato incaricato della difesa avrà diritto all’indennità di trasferta e al rimborso delle spese, se non determinate in convenzione, a norma dell’art. 11 della materia stragiudiziale, e in caso di costituzione di parte civile acquisirà lo stesso diritto anche nei confronti della parte soccombente.
Art. 7 – Parte civile.
1 - Le tariffe di cui all’allegata tabella valgono anche per le convenzioni stipulate con la parte offesa/parte civile costituita per le attività svolte nell’interesse della stessa.
Art. 8 – Praticanti avvocati abilitati al patrocinio.
1 - I compensi, di cui all’allegata tabella, spettano in ragione della metà ai praticanti iscritti nel Registro dei Praticanti autorizzati al patrocinio.
Art. 9 – Rimborsi.
1 - Oltre ai compensi all’avvocato e al praticante abilitato è dovuto, oltre il rimborso delle spese di trasferta e forfettarie di cui all’art. 6, il rimborso di tutte le spese effettivamente sostenute e documentate.
Art. 10 – Applicazione analogica.
1 - Quando i compensi non possono essere determinati in virtù di una specifica previsione della tabella, si ha riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nelle tabelle allegate che regolano casi simili o materie analoghe.
MATERIA STRAGIUDIZIALE
Art. 1 – Diritto dell’Avvocato.
1 - Per le prestazioni stragiudiziali in materia civile, penale, amministrativa e tributaria oltre al rimborso delle spese giustificate in relazione alle singole prestazioni, sono dovuti all’avvocato i compensi concordati col cliente secondo l’importanza dell’opera; ovvero in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, i compensi conformi ai parametri indicati nelle tabelle allegate.
2 - I compensi che nei parametri sono riferiti a prestazioni di consulenza possono essere cumulati con quelli riferiti a prestazioni di assistenza.
3 - Sono onnicomprensivi i compensi che nei parametri sono riferiti alle prestazioni di assistenza continuativa in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali, in pratiche di successioni, divisioni, liquidazioni e tributarie, nonché in procedure arbitrali rituali e irrituali.
Art. 2 – Criteri generali per la determinazione consensuale del compenso.
1 - Il compenso dovuto all’avvocato per ogni singolo incarico è convenuto consensualmente con il cliente in conformità ad un preventivo di massima, formulato dall’avvocato sulla base delle attività presumibilmente necessarie fino al compimento dell’incarico. A tal fine, l’accordo recante la pattuizione del compenso dovuto all’avvocato potrà prevedere un compenso variabile in dipendenza dell’effettiva attività svolta.
2 - Gli avvocati chiamati a comporre un collegio arbitrale, espletando funzioni di arbitro in procedimenti di arbitrati sia rituali che irrituali, sono tenuti a concordare preventivamente con le parti, all’inizio dello svolgimento dell’incarico e in relazione al suo intero svolgimento sino alla pronuncia del lodo, i compensi loro dovuti complessivamente dalle parti. Tale convenzione potrà prevedere un compenso variabile in relazione all’effettiva durata del procedimento.
3 - La convenzione fra avvocato e cliente dovrà essere redatta per iscritto e potrà prevedere la possibilità di uno scostamento dal compenso concordato in ipotesi di significative variazioni durante lo svolgimento dell’incarico, del valore della pratica e/o della sua complessità. Potrà, inoltre, prevedere un premio o compenso aggiuntivo in correlazione all’esito particolarmente favorevole.
4 - Il compenso dell’avvocato potrà essere concordato con il cliente anche in misura percentuale sul valore della pratica o sull’entità del risultato economico che il cliente conseguirà al termine della pratica.
5 - In ogni caso il compenso dovuto all’avvocato deve essere concordato in misura adeguata all’importanza dell’opera e risultare conforme a essa anche al momento di compimento dell’incarico.
6 - In caso d’insorgenza di controversia tra cliente e avvocato in relazione alla congruità dei compensi pattuiti, qualora questi risultino eccedenti gli importi previsti nei parametri indicati nella tabella allegata, l’avvocato è tenuto a produrre in giudizio il provvedimento di liquidazione e opinamento del competente consiglio dell’ordine.
Art. 3 – Criteri generali per la determinazione dei compensi.
1 – In caso di liquidazione del compenso dell’avvocato da parte del giudice deve tenersi conto delle caratteristiche e del pregio dell’attività prestata, quali importanza dell’opera, natura e valore della pratica, quantità delle attività compiute, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero delle questioni trattate, contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta dall’avvocato con il cliente e con gli altri soggetti nel corso della pratica. In conseguenza, ove ricorressero i presupposti, nella liquidazione il giudice potrà motivatamente discostarsi in aumento e/o in diminuzione dai parametri, fino al 30%.
2 - Nelle pratiche di particolare importanza e/o complessità per le ragioni sopra esposte, la liquidazione dei compensi può arrivare fino al doppio degli importi indicati dai parametri.
3 – Negli affari di straordinaria importanza, la liquidazione potrà arrivare sino al quadruplo degli importi di cui ai parametri.
Art. 4 – Prestazioni stragiudiziali e giudiziali. Limiti e criteri.
1 - In caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, a favore dell’avvocato può essere liquidato un compenso conforme ai parametri di cui alle tabelle allegate, in relazione alle prestazioni stragiudiziali da lui compiute, che non trovino adeguato compenso nelle previsioni anche convenzionali relative alle prestazioni giudiziali. I compensi previsti per le prestazioni giudiziali s’intendono comprensivi di quelli relativi alle prestazioni stragiudiziali qualora queste ultime siano preliminari o complementari di quelle giudiziali.
2 - Per le prestazioni stragiudiziali analoghe a quelle previste in materia giudiziale si applicano i compensi di cui ai parametri previsti per la materia giudiziale; il ricorso all’applicazione analogica è consentito soltanto se la liquidazione non possa avere luogo secondo i parametri previsti per la materia stragiudiziale.
Art. 5 – Determinazione del valore della pratica.
1 - Il valore della pratica o dell’affare si determina a norma del codice di procedura civile.
2 - Le pratiche di valore indeterminabile si considerano convenzionalmente di valore non inferiore a €26.000,00 e non superiore a €260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della pratica; se il valore effettivo risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di rito, i compensi possono essere determinati con applicazione del parametro previsto per lo scaglione fino a €520.000,00.
3 - Per l’assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o all’entità del passivo del cliente debitore.
4 - Per l’assistenza in pratiche di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.
5 - Per l’assistenza in pratiche amministrative il compenso si determina secondo i criteri previste nelle norme dettate per le prestazioni giudiziali, tenendo comunque presente l’interesse sostanziale del cliente.
6 - Per l’assistenza in pratiche in materia tributaria ai fini della determinazione del compenso si ha riguardo al valore delle imposte, tasse e contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.
7 - Qualora il valore effettivo della pratica non risulti determinabile mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati la stessa si considererà di valore indeterminabile.
Art. 6 – Pratiche di valore superiore a €520.000,00
1-Le tabelle allegate prevedono scaglioni di valore conformi a quelli previsti ai fini del contributo unificato. In relazione alle controversie di valore superiore a € 520.000,00 i parametri sono i seguenti: da € 520.000,01 ad € 1.000.000,00 quelli previsti per il valore sino a € 520.000,00 maggiorati del 30%; da €.1.000.000.01 da €.2.000.000,000 quelli previsti per il valore sino a €.1.000.000,00 maggiorati del 30%; e così via, con incrementi del 30% per ogni successivo raddoppio del valore della controversia fino al valore di € 8.000.000,00. Per le controversie di valore superiore a € 8.000.000,00 i parametri sono quelli previsti per lo scaglione fino a € 8.000.000,00 maggiorati del 50% e così via con incrementi del 50% per ogni successivo raddoppio del valore della controversia.
Art. 7 – Pluralità di difensori e società di professionali.
1 - Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nella medesima pratica o nel medesimo affare a ciascuno di essi spettano i compensi per l’opera prestata.
2 - Se l’incarico professionale è conferito a una società tra avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione svolta da più soci, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.
Art. 8 – Praticanti avvocati abilitati al patrocinio.
1 - I compensi sono ridotti alla metà per chi è praticante avvocato abilitato al patrocinio.
Art. 9 – Incarico non portato al termine.
1 - Per le pratiche iniziate ma non giunte a compimento, ovvero nel caso di cessazione dell’incarico per qualsiasi motivo, al professionista saranno dovuti i compensi per l’opera prestata.
Art. 10 – Prestazioni con compenso a percentuale.
1 - Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso che sia oggetto di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale va determinato sulla base di una percentuale non superiore al 5% calcolata sull’ammontare delle entrate lorde dei beni amministrati e, nel caso in cui l’incarico duri per un tempo inferiore ai dodici mesi, sull’ammontare delle entrate annue tenuto conto del periodo dell’incarico.
Art. 11 – Trasferte.
1 - All’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale sono dovute le spese di viaggio e di soggiorno – pernottamento in albergo quattro stelle e vitto rimborsate nel loro ammontare documentato con una maggiorazione del 10% a titolo di rimborso delle spese accessorie; in caso di utilizzo di autoveicolo proprio è dovuta un’indennità chilometrica pari a 1/5 del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio. Sono in ogni caso dovuti i compensi relativi alle prestazioni effettuate e un’indennità pari al compenso orario pattuito con il cliente.
Art. 12 – Applicazione analogica.
1 - Quando i compensi non possono essere determinati in virtù di una specifica previsione della tabella, si ha riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nelle tabelle allegate che regolano casi simili o materie analoghe.
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Angelo Forte
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