IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche nei i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, ha istituito il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo; Visto che il medesimo art. 1, comma 1187, ha previsto che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale siano definite le tipologie dei benefici concessi nonche' i requisiti e le modalita' di accesso agli stessi;