DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA
Prot. 25/I/0003376

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – utilizzazione del lavoro occasionale di tipo accessorio nel settore editoriale.

La FIEG – Federazione Italiana Editori Giornali ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla possibilità di utilizzare il lavoro accessorio, disciplinato dagli artt. 70 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003, per “la consegna porta a porta” e la “vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica”. Più in particolare l’istante chiede se, ferme restando le caratteristiche di occasionalità della prestazione lavorativa, nella tipologia contrattuale in questione possano rientrare le seguenti categorie di lavoratori:
1) distributori ambulanti di stampa quotidiana e periodica, anche gratuita (c.d. free press);
2) dimostratori/promotori ambulanti, anche presso rivendite o spazi commerciali in genere, di prodotti o iniziative editoriali collegate a stampa quotidiana o periodica;
3) distributori ambulanti di volantini pubblicitari o fogli informativi relativi a prodotti o iniziative editoriali collegate alla stampa quotidiana o periodica.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Occorre anzitutto premettere che l’introduzione del lavoro accessorio – come si evince anche dal campo di applicazione dell’istituto – è finalizzato a ricondurre in un ambito di diritto determinate prestazione di lavoro che, con buona frequenza, rischiano di rimanere totalmente sommerse; ciò, in particolare, attraverso il sistema dei c.d. voucher, che consente la massima semplificazione degli obblighi retributivi e contributivi connessi alla prestazione lavorativa.

È alla luce di questa considerazione che dunque vanno interpretate le norme che disciplinano l’istituto, agevolando per quanto possibile la sua applicazione nell’ambito delle fattispecie individuate dal Legislatore.

Ne consegue che tutte le ipotesi evidenziate da codesta Federazione possano farsi ben rientrare nella più generica indicazione del Legislatore circa la “consegna” e la “vendita” di stampa quotidiana e periodica, giacché l’art. 70 lett. h) del D.Lgs. n. 276/2003 ha inteso ricomprendere tutte quelle attività in qualche modo legate sia alla distribuzione – anche in modo gratuito, evidentemente – sia alla vendita dei giornali, ivi comprese quelle attività di carattere promozionale quali la distribuzione di volantini pubblicitari o fogli informativi relativi a prodotti o iniziative editoriali collegate alla stampa quotidiana o periodica.

Da ultimo, per quanto concerne la disciplina operativa del lavoro accessorio, anche in tali casi si rinvia ai chiarimenti forniti da ultimo dall’INPS con circ. n. 104/2008.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)
DP