Per ottenere la sanatoria ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/2012, lo straniero deve dimostrare di essere presente in Italia (in modo regolare o clandestino) almeno dal 31 dicembre 2011 con documenti provenienti da organismi pubblici. Nel caso in cui lo straniero sia munito di valido titolo di soggiorno, la dimostrazione del requisito è molto semplice, essendo sufficiente il visto di ingresso sul passaporto. Ma come si può dimostrare la presenza in Italia nel caso in cui lo straniero sia entrato clandestinamente nel territorio nazionale? Il Decreto Legislativo n. 109/2012, infatti, prevede che tale prova deve necessariamente provenire da "organismi pubblici". Non sono quindi sufficienti: le autocertificazioni, le ricevute rilasciate in occasione dell'invio di denaro all'estero mediante i money transfer, le fatture commerciali, e quant'altro non sia proveniente appunto da "organismi pubblici". Potrebbe invece essere utile, ad esempio, un certificato medico, rilasciato presso una struttura pubblica.