La legge 183/2010, cd.collegato lavoro, ha modificato, incidendovi profondamente sul contenzioso in materia di lavoro. L'intervento riguarda, tra le altre, il tentativo di conciliazione, che da obbligatorio diviene facoltativo, con la conseguenza che non ne è più necessaria la promozione prima del deposito del ricorso giurisdizionale, nella unificazione della procedura stragiudiziale tra lavoro privato e lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con la conseguenza che anche in quest'ultimo caso non vi è più l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione. Sono inoltre previsti limiti al sindacato giurisdizionale con riferimento all'interpretazione delle clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, per le quali il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai princìpi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente. Inoltre è previsto che nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tenga conto conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.