Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale

e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Visto in particolare l’articolo 1, comma 93 della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede

come, ai fini del concorso delle Autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza

pubblica, le disposizioni di cui al presente comma costituiscano principi e norme di indirizzo per le

predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che operano le riduzioni

delle rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da definire con il decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo comma 98 del predetto articolo. Tale

comma prevede, infatti, che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo tra

Governo, Regioni e Autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le

amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati

criteri e limiti per le assunzioni nel triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di

mobilità e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale;

Visto che le misure di cui al comma 98 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, devono

garantire, per le Regioni e le Autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa lorde non

inferiori a 213 milioni di euro per l'anno 2005, a 572 milioni di euro per l'anno 2006, a 850 milioni

di euro per l'anno 2007 e a 940 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per gli enti del Servizio

sanitario nazionale, devono garantire, economie di spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro

per l'anno 2005, a 579 milioni di euro per l'anno 2006, a 860 milioni di euro per l'anno 2007 e a 949

milioni di euro a decorrere dall'anno 2008;

Ritenuto di dover procedere alla individuazione, per le Province e per i Comuni, dei criteri e dei

limiti relativi alle assunzioni a tempo indeterminato, nonché alla definizione dell'ambito applicativo

delle disposizioni relative alla rideterminazione degli organici in attuazione dell’articolo 1, commi

93 e 98, della legge n. 311 del 2004;

Visto l'Accordo, sancito in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005, tra Governo, Regioni e

Autonomie locali, che, nel definire modalità, criteri e limiti generali per la disciplina delle

disposizioni contenute nei citati commi 93 e 98 demanda a separati appositi accordi tra il Governo,

le Regioni, gli enti dei Servizio sanitario nazionale e gli Enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2,

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la specifica disciplina delle predette fattispecie;

Visto l'Accordo, sancito in sede di Conferenza unificata il 24 novembre 2005, tra Governo, Regioni

e Autonomie locali, che dà attuazione a quanto previsto nel precedente Accordo del 28 luglio 2005;

Vista la rettifica all’Accordo del 28 luglio 2005 concernente il punto 9, lett. c) del citato Accordo,

approvata nella seduta della Conferenza unificata del 26 gennaio 2006;

Acquisiti i pareri dei Ministeri dell’economia e delle finanze, dell’interno e della salute e del

Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, con il quale il Ministro per

la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio

dei ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l’organizzazione, il riordino ed il funzionamento

delle pubbliche amministrazioni;

DECRETA

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto è emanato ai sensi dell’articolo 1, commi 93 e 98, della legge 30

dicembre 2004, n. 311 ed in attuazione degli Accordi sanciti in sede di Conferenza unificata il 28

luglio 2005, il 24 novembre 2005, tra Governo, Regioni e Autonomie locali ed individua, per le

amministrazioni provinciali e locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i criteri e i limiti concernenti la rideterminazione delle

dotazioni organiche e le assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2005, 2006 e

2007.

2. L’individuazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni e la definizione dell’ambito

applicativo della rideterminazione degli organici di cui al precedente comma è effettuata

distintamente per il personale delle Province e per quello degli enti di cui al citato articolo 2, commi

1 e 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

3. Al fine di monitorare i dati sulla stabilizzazione del precariato e dei lavoratori socialmente

utili alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni locali, le assunzioni derivanti da leggi speciali

sono comunicate al Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato e al

Dipartimento della funzione pubblica.

Articolo 2

Rideterminazione degli organici delle Province, dei Comuni, delle unioni di Comuni e delle

Comunità montane

1. Le Amministrazioni provinciali, comunali, le unioni di Comuni e le Comunità montane

procedono alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche nel rispetto di quanto previsto

dal comma 93, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sulla base di quanto previsto

dal presente articolo.

2. Le modalità di rideterminazione devono essere finalizzate alla riduzione del divario esistente

tra dotazione organica e personale in servizio. Le Amministrazioni nell’effettuare la predetta

rideterminazione, non possono, comunque operare incrementi alle dotazioni organiche vigenti.

3. Le Province, i Comuni, le unioni di Comuni e le Comunità montane, ai fini del calcolo per la

rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 93, dell’articolo 1, della legge n. 311

del 2004, procedono alla definizione delle rispettive dotazioni organiche prendendo a riferimento la

spesa relativa al personale in servizio riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre 2004.

Sono, altresì, fatte salve le procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004, le mobilità

che l’amministrazione di destinazione abbia già avviato alla data del 1° gennaio 2005, nonché

quelle connesse a processi di trasformazione o soppressioni di amministrazioni pubbliche ovvero

concernenti personale in situazione di eccedenza.

4. La spesa del personale determinata ai sensi del comma 3, non potrà essere aumentata, in

relazione alla media percentuale tra posti in organico e posti vacanti come risultante dal censimento

del personale degli enti locali al 1° gennaio 2004, in misura superiore alle seguenti percentuali:

amministrazioni provinciali 16%

comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti 19%

comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti 18%

comuni con popolazione da 50.000 a 249.999 abitanti 15%

comuni con oltre 250.000 abitanti 8%

5. Ai sensi del comma 93, dell’articolo 1, della legge n. 311 del 2004, le dotazioni organiche,

così come rideterminate ai sensi dei precedenti commi, in nessun caso potranno comportare una

spesa complessiva superiore a quella discendente dalle dotazioni organiche vigenti alla data del 31

dicembre 2004 ed, inoltre, ogni singolo ente non sarà, comunque, tenuto ad operare una riduzione

superiore al 5% del costo della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2004.

6. Qualora nel corso del triennio 2005, 2006 e 2007 si procedesse a passaggi di personale in

attuazione del decentramento amministrativo, gli Enti potranno rideterminare le rispettive dotazioni

organiche integrandole con i posti necessari. Le dotazioni organiche potranno, comunque, essere

aumentate con l’ingresso di personale derivante da processi di ristrutturazione e privatizzazione di

pubbliche amministrazioni o in situazione di eccedenza, nonché del personale docente di cui

all’articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

7. Sono esclusi dagli adempimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo gli enti

delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle D’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano

nonché i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le unioni di Comuni e le Comunità

montane.

Articolo 3

Assunzione di personale nelle Province

1. Per quanto attiene alla disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato per il triennio 2005,

2006 e 2007, considerato che le economie di spesa sono individuate, dal comma 98, dell’articolo 1,

della legge n. 311 del 2004, in modo complessivo per le Autonomie regionali e locali, l’ammontare

di tali economie è suddiviso per Regioni, con esclusione di quelle a statuto speciale e delle Province

autonome di Trento e Bolzano, Province e restanti Enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo la seguente formula matematica: numero

complessivo dei dipendenti al 31/12/2003 di ognuna delle tipologie di enti moltiplicato per il

numero complessivo delle economie di spesa lorda da realizzare per l’intero comparto Regioni ed

Autonomie locali; il risultato ottenuto è diviso per il numero complessivo dei dipendenti dell’intero

comparto Regioni ed Autonomie locali al 31/12/2003.

2. Nel triennio 2005, 2006 e 2007, le assunzioni di personale a tempo indeterminato per le

Amministrazioni provinciali, nel rispetto di quanto previsto dal comma precedente, devono

garantire la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 19.649.000 euro per l’anno

2005, a 53 milioni di euro per l’anno 2006, a 79 milioni di euro per l’anno 2007 ed a 87 milioni di

euro a decorrere dall’anno 2008. Per gli anni 2006, 2007 e 2008 i relativi importi sono decurtati

dagli importi stabiliti dal patto di stabilità sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia Giulia con le

modalità di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la

fissazione dei criteri e limiti per la rideterminazione delle dotazioni organiche e per le assunzioni di

personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni regionali e per gli enti e le aziende del

Servizio sanitario nazionale, emanato in attuazione dei commi 93 e 98, dell’articolo 1, della legge

30 dicembre 2004, n. 311.

3. Per le Amministrazioni provinciali, relativamente all’anno 2005, gli obiettivi di

contenimento della spesa di cui all’articolo 1, comma 98, della legge n. 311 del 2004, sono

individuati utilizzando la seguente formula matematica: numero di dipendenti in servizio a tempo

indeterminato nella singola Provincia al 31 dicembre 2003 moltiplicato per l'importo delle

economie di spesa lorde da realizzare per il sub-comparto Province (euro 19.649.000); il risultato

ottenuto è diviso per il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato del medesimo

comparto ed i risparmi da conseguirsi per l'anno 2005 da parte di ciascuna Provincia sono

rappresentati nella tabella 1 allegata al presente decreto.

4. Dalla economia relativa all’anno 2005 va dedotta la somma da attribuire alle Province della

Regione Friuli Venezia Giulia, calcolata con i criteri di cui al precedente comma 1 del presente

articolo. Per gli anni 2006, 2007 e 2008 i relativi importi saranno decurtati degli importi stabiliti dal

patto di stabilità sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalle Province autonoma di

Trento e Bolzano con le modalità di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri concernente la fissazione dei criteri e limiti per la rideterminazione delle dotazioni

organiche e per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni regionali e

per gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, emanato in attuazione dei commi 93 e 98,

dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Detti importi concorreranno al conseguimento

degli obiettivi previsti dalla legge n. 311 del 2004.

6. Per verificare le possibilità di assunzioni di personale a tempo indeterminato di personale

presso ogni singola Amministrazione provinciale, andrà calcolato su base annua (13 mensilità) il

costo lordo delle cessazioni effettivamente verificatesi nell'anno precedente (2004) in modo da

autorizzare per l'anno 2005 un numero di assunzioni il cui costo lordo annuo (13 mensilità) sia al

massimo uguale alla differenza tra il costo delle cessazioni e il risparmio di competenza di ciascuna

Provincia, come da tabella 1 allegata al presente decreto. Per la determinazione del costo lordo

annuo di ciascuna unità di personale cessata viene convenzionalmente adottata la seguente modalità

di calcolo: tabellare della posizione economica media della categoria di appartenenza + indennità di

comparto + oneri conseguenti, compreso IRAP. Per la determinazione del costo lordo annuo di

ciascuna unità di personale assunta viene convenzionalmente adottata la seguente modalità di

calcolo: tabellare della posizione economica iniziale della categoria di appartenenza + indennità di

comparto + oneri conseguenti, compreso IRAP.

7. Ai fini del calcolo del costo delle cessazioni di cui al precedente comma, si intendono per

“cessazioni” quelle derivanti da estinzione del rapporto di lavoro, riferentisi al personale a tempo

indeterminato, con esclusione dei processi di mobilità.

8. In alternativa alla procedura descritta al comma 5, resta comunque salva la possibilità per

ciascuna Provincia di procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 25

per cento delle cessazioni dell’anno precedente. L’opzione del 25 per cento è, comunque,

esercitabile esclusivamente negli anni finanziari 2005 e 2006.

9. Nell’ipotesi in cui non venga rispettato l’importo di risparmio di ciascuna Provincia, a

seguito dell’opzione del 25 per cento di cui al precedente comma 7, l’eventuale eccedenza sarà

posta a carico della medesima Provincia, in sede di aggiornamento della tabella di cui al successivo

articolo.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti della Regione Friuli

Venezia Giulia.

Articolo 4

Aggiornamento della tabella e verifica del conseguimento delle economie.

1. L’aggiornamento della tabella 1 allegata al presente decreto per gli anni successivi al 2005,

sarà sottoposto dall’UPI alla valutazione della Conferenza unificata, entro il 30 aprile, ai fini

dell’individuazione degli specifici risparmi di spesa negli anni di riferimento.

2. Il procedimento descritto all’articolo 3 si applicherà per gli anni successivi in modo che le

economie di spesa già conseguite saranno mantenute in maniera strutturale ed implementate dagli

ulteriori risparmi da realizzarsi negli anni 2006 – 2007.

3. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio da parte di ciascuna

Provincia, la quota di mancato risparmio sarà conteggiata ai fini dell’aggiornamento della tabella 1

allegata al presente decreto.

Articolo 5

Assunzione di personale nei Comuni, nelle unioni di Comuni e nelle Comunità montane.

1. Per le Amministrazioni comunali, le unioni di Comuni e le Comunità montane, ai fini della

determinazione dei risparmi di spesa da conseguire nel triennio 2005, 2006 e 2007 di cui al comma

98, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica la metodologia di cui al comma 1

dell’articolo 3 del presente decreto.

2. Nel triennio 2005, 2006 e 2007, le assunzioni di personale a tempo indeterminato per le

Amministrazioni comunali, le unioni di Comuni e le Comunità montane, nel rispetto di quanto

previsto dal comma precedente, devono garantire la realizzazione di economie di spesa lorde non

inferiori a 165 milioni di euro per l’anno 2005, a 442 milioni di euro per l'anno 2006, a 658 milioni

di euro per l'anno 2007 ed a 727 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

3. Dalla economia relativa all’anno 2005 va dedotta la somma da attribuire ai Comuni delle regioni

Valle d’Aosta Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento e Provincia di Bolzano calcolata con gli

stessi criteri di cui all’articolo 3, comma 1 del presente decreto. Per gli anni 2006, 2007 e 2008 i

relativi importi saranno decurtati degli importi stabiliti dai patti di stabilità sottoscritti dalle regioni

Valle d’Aosta Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento e Provincia di Bolzano con le modalità di

cui all’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del …. concernente la

fissazione dei criteri e limiti per la rideterminazione delle dotazioni organiche e per le assunzioni di

personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni regionali e per gli enti e le aziende del

Servizio sanitario nazionale, emanato in attuazione dei commi 93 e 98, dell’articolo 1, della legge

30 dicembre 2004, n. 311. Detti importi concorreranno al conseguimento degli obiettivi previsti

dalla legge n. 311 del 2004.

4. Per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti dall’articolo 1, comma 98, della

legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono fissati i criteri di cui ai successivi commi 4, 5 e 6.

5. I Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, le unioni di Comuni, le Comunità

montane ed i Consorzi possono procedere alla copertura totale del turn-over verificatosi nel corso

del triennio 2004, 2005 e 2006.

6. I Comuni con popolazione compresa tra i 2.000 e i 5.000 abitanti possono assumere n. 1

unità a fronte di una cessazione. Effettuata tale assunzione, è possibile procedere ad effettuare la

seconda assunzione dopo che si sono verificate, nel corso del triennio, ulteriori sei cessazioni. Per

gli enti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, avessero già raggiunto, a decorrere dal

1 gennaio 2004, un numero di cessazioni pari a 4, effettuata la prima assunzione, possono procedere

alla seconda assunzione quando si siano verificate, complessivamente, n. 5 cessazioni. I suddetti

enti per procedere alle successive assunzioni dovranno attenersi a quanto previsto dal precedente

comma 5 del presente articolo.

7. I Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono assumere nel limite del 25 per

cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del triennio 2004, 2005 e 2006;

8. Per tutti gli enti le cessazioni dal servizio si considerano cumulativamente nel corso del

triennio 2004, 2005 e 2006. Ai fini del calcolo del costo delle cessazioni, si intendono per

“cessazioni” quelle derivanti da estinzione del rapporto di lavoro, riferentisi al personale a tempo

indeterminato, con esclusione dei processi di mobilità.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti delle Regioni Friuli

Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 6

Verifica dei risparmi di spesa conseguiti.

1. Ai fini della corretta implementazione del sistema ed in relazione alla necessità di verificare

gli eventuali maggiori o minori risparmi conseguiti dai Comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2005, si

dovrà procedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad una verifica

degli stessi mediante l’istituzione di un tavolo tecnico di confronto con l’ANCI, il Ministero

dell’economia e delle finanze, il Ministero dell’interno ed il Dipartimento della funzione pubblica,

presso la Conferenza unificata. Le parti si impegnano a verificare gli esiti del tavolo tecnico istituito

presso la Conferenza unificata autorizzando automaticamente gli enti ad incrementare le percentuali

assunzionali in considerazione degli eventuali maggiori risparmi conseguiti dagli stessi.

Articolo 7

Disposizioni concernenti la mobilità del personale.

1. La mobilità può essere effettuata liberamente tra enti assoggettati al campo di applicazione

del presente decreto o comunque amministrazioni sottoposte a limitazione delle assunzioni, mentre

è da considerarsi come assunzione, ai fini economico - finanziari, se riguarda personale proveniente

da amministrazioni non assoggettate al vincolo.

2. Per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità, la mobilità può avvenire per

compensazione, con corrispondenza di posizioni economiche ed invarianza della spesa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri

il Ministro per la Funzione Pubblica

TABELLA 1

Provincia

Quota

Provincia

Provincia

Quota

Provincia Provincia

Quota

Provincia

Agrigento 210.506 Latina 153.129 Savona 138.971

Alessandria 252.980 Lecce 253.353 Siena 161.326

Ancona 186.661 Lecco 91.282 Siracusa 108.793

Arezzo 184.426 Livorno 152.757 Sondrio 79.732

Ascoli Piceno 220.939 Lodi 76.751 Taranto 150.521

Asti 144.188 Lucca 186.289 Teramo 142.325

Avellino 137.481 Macerata 173.621 Terni 152.384

Bari 320.417 Mantova 153.129 Torino 677.719

Belluno 117.362 Massa Carrara 126.304 Trapani 139.717

Benevento 103.577 Matera 128.912 Treviso 221.311

Bergamo 280.178 Messina 417.660 Varese 223.547

Biella 84.948 Milano 774.216 Venezia 214.232

Bologna 374.441 Modena 192.250 Verbano - Cusio - Ossola 74.143

Brescia 407.600 Napoli 524.589 Vercelli 89.046

Brindisi 140.834 Novara 107.302 Verona 195.231

Cagliari 191.505 Nuoro 97.988 Vibo Valentia 85.320

Caltanissetta 138.226 Oristano 79.359 Vicenza 164.307

Campobasso 121.460 Padova 163.189 Viterbo 151.267

Caserta 297.690 Palermo 477.645

Catania 283.159 Parma 159.836 TOTALE euro 19.649.000

Catanzaro 192.623 Pavia 174.366

Chieti 141.580 Perugia 366.244

Como 163.189 Pesaro e Urbino 239.195

Cosenza 306.259 Pescara 120.343

Cremona 172.503 Piacenza 141.952

Crotone 86.811 Pisa 199.329

Cuneo 292.846 Pistoia 133.383

Enna 122.205 Potenza 248.509

Ferrara 168.405 Prato 67.437

Firenze 311.847 Ragusa 135.618

Foggia 236.959 Ravenna 173.994

Forli'-Cesena 170.268 Reggio di Calabria 160.581

Frosinone 175.484 Reggio nell'Emilia 166.542

Genova 363.636 Rieti 116.617

Grosseto 208.643 Rimini 97.243

Imperia 113.636 Roma 1.058.866

Isernia 69.299 Rovigo 115.126

La Spezia 110.656 Salerno 342.399

L'Aquila 200.447 Sassari 125.931



DPCM Regioni

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale

e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Visto in particolare l’articolo 1, comma 93 della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede

come, ai fini del concorso delle Autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza

pubblica, le disposizioni di cui al presente comma costituiscano principi e norme di indirizzo per le

predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che operano le riduzioni

delle rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da definire con il decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo comma 98 del predetto articolo. Tale

comma prevede che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo tra

Governo, Regioni e Autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le

amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati

criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di

mobilità e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale;

Visto che le misure di cui al comma 98 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, devono

garantire, per le Regioni e le Autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa lorde non

inferiori a 213 milioni di euro per l'anno 2005, a 572 milioni di euro per l'anno 2006, a 850 milioni

di euro per l'anno 2007 e a 940 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per gli enti del Servizio

sanitario nazionale, devono garantire, economie di spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro

per l'anno 2005, a 579 milioni di euro per l'anno 2006, a 860 milioni di euro per l'anno 2007 e a 949

milioni di euro a decorrere dall'anno 2008;

Ritenuto di dover procedere alla individuazione, per le Regioni e per gli enti del Servizio sanitario

nazionale, dei criteri e dei limiti relativi alle assunzioni a tempo indeterminato, nonché alla

definizione dell'ambito applicativo delle disposizioni relative alla rideterminazione degli organici in

attuazione dell’articolo 1, commi 93 e 98, della legge n. 311 del 2004;

Visto l'Accordo, sancito in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005, tra Governo, Regioni e

Autonomie locali, che, nel definire modalità, criteri e limiti generali per la disciplina delle

disposizioni contenute nei citati commi 93 e 98 demanda a separati appositi accordi tra il Governo,

le Regioni, gli enti dei Servizio sanitario nazionale e gli Enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2,

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la specifica disciplina delle predette fattispecie;

Visto l'Accordo, sancito in sede di Conferenza unificata il 24 novembre 2005, tra Governo, Regioni

e Autonomie locali, che dà attuazione a quanto previsto nel precedente Accordo del 28 luglio 2005;

Vista la rettifica all’Accordo del 28 luglio 2005 concernente il punto 9, lett. c) del citato Accordo,

approvata nella seduta della Conferenza unificata del 26 gennaio 2006;

Acquisiti i pareri dei Ministeri dell’economia e delle finanze, dell’interno e della salute nonché del

Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, con il quale il Ministro per

la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio

dei ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l’organizzazione, il riordino ed il funzionamento

delle pubbliche amministrazioni;

DECRETA

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto è emanato ai sensi dell’articolo 1, commi 93 e 98, della legge 30

dicembre 2004, n. 311 ed in attuazione degli Accordi sanciti in sede di Conferenza unificata il 28

luglio 2005, il 24 novembre 2005, tra Governo, Regioni e Autonomie locali ed individua, per le

amministrazioni regionali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, i criteri e i limiti

concernenti la rideterminazione delle dotazioni organiche e le assunzioni di personale a tempo

indeterminato per gli anni 2005, 2006 e 2007.

2. L’individuazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni e la definizione dell’ambito

applicativo della rideterminazione degli organici di cui al precedente comma è effettuata

distintamente per il personale delle Regioni e per quello del Servizio sanitario nazionale.

3. Ai sensi del comma 98, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le disposizioni

del presente decreto non si applicano per le assunzioni a tempo indeterminato del personale

infermieristico del Servizio sanitario nazionale.

4. Al fine di monitorare i dati sulla stabilizzazione del precariato e dei lavoratori socialmente utili

alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni locali, le assunzioni derivanti da leggi speciali

sono comunicate al Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato e al

Dipartimento della funzione pubblica.

Articolo 2

Rideterminazione degli organici delle Regioni e degli enti strumentali

1. Le Regioni procedono alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche, nel rispetto

di quanto previsto dal comma 93 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sulla base di

quanto previsto dal presente articolo.

2. Le modalità di rideterminazione devono essere finalizzate alla riduzione del divario esistente

tra dotazione organica e personale in servizio. Le Amministrazioni nell’effettuare la predetta

rideterminazione, non possono, comunque operare incrementi alle dotazioni organiche vigenti.

3. Gli obiettivi di contenimento delle dotazioni organiche da conseguirsi da parte delle singole

Regioni sono definiti, per ciascuna Regione, adottando la seguente metodologia che ha a

riferimento:

A) Il personale presente al 31 dicembre 2004 convenzionalmente individuato calcolando i

dipendenti a tempo indeterminato, i dirigenti assunti a tempo determinato, i comandi in entrata, i

posti indisponibili dei fuori ruolo ed i posti già oggetto dei piani occupazionali relativi a tutto l’anno

2004. La valorizzazione del costo della dotazione organica e del costo del personale presente è

ottenuta moltiplicando la consistenza della dotazione stessa, o rispettivamente del personale

presente, per i rispettivi costi iniziali di categoria/qualifica; per l’area della dirigenza la retribuzione

di posizione è riferita all’importo medio contrattuale previsto in ogni ente;

B) La differenza tra costo della dotazione organica e costo del personale presente, come sopra

individuato, costituisce il costo dei posti vacanti.

4. L’equilibrio ottimale tra costo dei posti vacanti e costo della dotazione organica si considera

pari al 3%. Gli obiettivi di contenimento delle dotazioni organiche sono fissati nei casi in cui il

rapporto tra tali costi sia superiore al 3%; in questo caso la singola Regione provvede alla

rideterminazione della dotazione organica con l’obiettivo di raggiungere tale valore; ogni singolo

ente non sarà comunque tenuto ad operare una riduzione superiore al 5% del costo della dotazione

organica vigente.

5. Le Regioni provvedono ad impartire i necessari indirizzi applicativi relativi alla

rideterminazione delle dotazioni organiche, certificandone l'avvenuto rispetto dei limiti e criteri

previsti dal presente articolo, ai rispettivi enti strumentali.

6. Gli enti di cui al comma precedente sono le Agenzie per la protezione dell’Ambiente, le

Aziende e gli Enti di soggiorno e turismo; gli Enti per il diritto allo studio; gli

IACP/ATER/ALER/ARTE, i Parchi e gli Enti per la difesa dell’ambiente ed altri Enti regionali,

quali tra l’altro l’ERSA o le Agenzie per le erogazioni in agricoltura. Gli enti citati sono considerati,

ai fini del presente decreto, solo in quanto enti strumentali od assimilati, delle Regioni medesime.

7. Qualora nel corso del triennio 2005, 2006 e 2007 si procedesse a passaggi di personale,

connessi a trasferimenti di funzioni e competenze, dallo Stato alle Regioni, ai Comuni ed ad altri

enti locali, le stesse amministrazioni regionali e locali potranno procedere alla rideterminazione

delle rispettive dotazioni organiche integrandole con i posti necessari. Le dotazioni organiche

potranno, comunque, essere aumentate con l’ingresso di personale derivante da processi di

ristrutturazione e privatizzazione di pubbliche amministrazioni o in situazione di eccedenza, nonché

del personale docente di cui all’articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Articolo 3

Rideterminazione degli organici degli enti del Servizio sanitario nazionale

1. Le modalità di rideterminazione delle dotazioni organiche devono essere finalizzate alla

riduzione del divario esistente tra dotazione organica e personale in servizio. Gli enti del Servizio

sanitario nazionale nell’effettuare la predetta rideterminazione, non possono, comunque operare

incrementi alle dotazioni organiche vigenti.

2. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, in attuazione delle disposizioni contenute

nell’articolo 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ferme restando le riduzioni di spesa

previste dal successivo comma 98, i criteri e limiti per le assunzioni stabiliti nel presente decreto,

nonché i vincoli finanziari posti da ciascuna Regione in riferimento all’articolo 7 del presente

decreto, procedono alla determinazione del fabbisogno di personale o alla rideterminazione delle

rispettive dotazioni organiche, ove previste dalle vigenti normative regionali o statali, sulla base

delle risorse umane necessarie per assicurare le prestazioni comprese nei livelli essenziali di

assistenza, previa razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi e ottimizzazione dei compiti

direttamente connessi con le attività istituzionali, anche tenendo conto dei vincoli finanziari posti

alle medesime Regioni dall’Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome del 23 marzo 2005,

ed in particolare di quelli relativi alla razionalizzazione della rete ospedaliera di cui all’articolo 4

della medesima Intesa.

Articolo 4

Assunzione di personale nelle Regioni a statuto ordinario e negli enti strumentali

1. Per quanto attiene alla disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato per il triennio 2005,

2006 e 2007, considerato che le economie di spesa sono individuate, dal comma 98, dell’articolo 1,

della legge n. 311 del 2004, in modo complessivo per le Autonomie regionali e locali, l’ammontare

di tali economie è suddiviso per Regioni, con esclusione di quelle a statuto speciale e delle Province

autonome di Trento e Bolzano, Province e restanti Enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo la seguente formula matematica: numero

complessivo dei dipendenti al 31/12/2003 di ognuna delle tipologie di enti moltiplicato per il

numero complessivo delle economie di spesa lorda da realizzare per l’intero comparto Regioni ed

Autonomie locali; il risultato ottenuto è diviso per il numero complessivo dei dipendenti dell’intero

comparto Regioni ed Autonomie locali al 31/12/2003.

2. Nel triennio 2005, 2006 e 2007, le assunzioni di personale a tempo indeterminato per le

regioni a statuto ordinario ed i relativi enti strumentali, con esclusione delle regioni a statuto

speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, devono garantire la realizzazione di

economie di spesa lorde non inferiori a 23,5 milioni di euro per l’anno 2005, a 76 milioni di euro

per l’anno 2006, a 114 milioni di euro per l’anno 2007 ed a 126 milioni di euro a decorrere

dall’anno 2008. Per gli anni 2006, 2007 e 2008 i relativi importi sono decurtati dagli importi

stabiliti dai patti di stabilità sottoscritti dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di

Trento e Bolzano con le modalità di cui al successivo articolo 5. Sono comunque fatte salve le

procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004.

3. Gli enti strumentali regionali da considerare ai fini di quanto previsto dal comma 2 del

presente articolo sono quelli indicati all’articolo 2, comma 6 del presente decreto.

4. Gli obiettivi di risparmio da conseguire per l’anno 2005, relativamente alle assunzioni a tempo

indeterminato sono fissati, per ciascuna Regione e per i relativi enti strumentali o assimilati,

utilizzando la seguente formula matematica: numero dei dipendenti in servizio a tempo

indeterminato della singola Regione e dei relativi enti strumentali al 31 dicembre 2003 moltiplicato

per l’importo delle economie di spesa lorde da realizzare per il sub-comparto Regioni a statuto

ordinario nell’anno 2005 (23,5 milioni di euro); il risultato ottenuto è diviso per il numero

complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato del comparto medesimo e della totalità degli enti

di cui al precedente comma 3 del presente articolo. I risparmi da conseguirsi da parte di ciascuna

Regione sono rappresentati dalla tabella 1 allegata al presente decreto. Le Regioni stesse

provvederanno a ripartire l’importo determinato anche tra gli enti strumentali, certificando il

conseguimento del relativo risultato. I risparmi, pertanto, da conseguirsi per l’anno 2005 da parte di

ciascuna Regione, comprensivi dei predetti importi, sono rappresentati dalla tabella 2 allegata al

presente decreto, relativa alle Regioni a statuto ordinario ed agli enti ad esse strumentali.

5. Gli obiettivi di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto sono perseguibili anche

mediante una diversa ripartizione tra le Regioni, da presentare da parte delle stesse in sede di

Conferenza unificata, fermo restando il conseguimento dell’obiettivo complessivo di risparmio

individuato, per l’anno 2005, nella tabella 2 allegata al presente decreto.

6. Nell’anno 2005 il limite massimo del contingente delle assunzioni a tempo indeterminato di

personale in ciascuna Regione a statuto ordinario e negli enti di cui al precedente comma 3, il cui

costo lordo annuo è calcolato su 13 mensilità, è uguale alla differenza tra il costo delle cessazioni

dal servizio e il risparmio di competenza della singola amministrazione per l’anno di riferimento

(per l’anno 2005 riportato nella tabella 2 allegata al presente decreto).

7. Per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità di personale cessata viene

convenzionalmente adottata la seguente modalità di calcolo: tabellare della posizione economica

media della categoria di appartenenza + indennità di comparto + oneri conseguenti, compreso

IRAP. Per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità di personale assunta viene

convenzionalmente adottata la seguente modalità di calcolo: tabellare della posizione economica

iniziale della categoria di appartenenza + indennità di comparto + oneri conseguenti, compreso

IRAP.

8. Ai fini del calcolo di cui al precedente comma 7 si intendono per “cessazioni” quelle

derivanti da estinzione del rapporto di lavoro, riferentisi al personale con contratto di lavoro a

tempo indeterminato, con esclusione di quello interessato da processi di mobilità.

9. Applicando il medesimo procedimento di cui ai precedenti commi 4, 5, 6 e 7 del presente

articolo anche negli anni successivi, le economie di spesa già conseguite saranno mantenute in

maniera strutturale ed implementate dagli ulteriori risparmi da realizzarsi negli anni successivi

all’anno 2005.

10. Esclusivamente per l’anno 2006, nelle more della certificazione del conseguimento degli

obiettivi da parte delle Regioni, resta valida la possibilità per ciascuna Regione di procedere alle

assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 25 per cento delle cessazioni dell’anno

precedente.

11. Le Regioni determinano, inoltre, gli indirizzi applicativi relativi alle assunzioni di personale

a tempo indeterminato, per l’anno 2005, per i rispettivi enti di cui al precedente comma 3.

Articolo 5

Aggiornamento delle tabelle e certificazioni del conseguimento delle economie

1. L’aggiornamento delle tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto per gli anni successivi al

2005, è sottoposto dalle Regioni a statuto ordinario alla valutazione della Conferenza unificata,

entro il 30 aprile, ai fini dell’individuazione degli specifici risparmi di spesa negli anni di

riferimento. In ogni caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio da parte dei

ciascuna Regione, sarà posta a carico della medesima Regione la quota di mancato risparmio in

sede di aggiornamento della tabella 2 allegata al presente decreto per l’anno successivo.

2. Riguardo alla certificazione del conseguimento degli obiettivi le Regioni provvedono a

comunicare alla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’avvenuto conseguimento degli

obiettivi oggetto del presente decreto, trasmettendo copia conforme degli atti adottati dagli organi

preposti, salvo quanto previsto per gli enti del Servizio sanitario nazionale. Rispettivamente entro il

31 marzo 2006 e il 31 marzo 2007 la Conferenza delle Regioni e Province autonome trasmette ai

fini della valutazione della Conferenza unificata, un’analitica relazione corredata di tabella

riassuntiva dell’avvenuto conseguimento degli obiettivi indicati nella tabella 2 allegata al presente

decreto da parte di ciascuna Regione anche per i relativi enti strumentali. La certificazione dovrà

tenere conto della eventuale diversa distribuzione di cui al precedente comma 5 del precedente

articolo 4 del presente decreto.

Articolo 6

Assunzione di personale nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e

Bolzano

1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano concorrono al

perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311,

anche con riguardo alla spesa per il personale, secondo quanto stabilito dai patti di stabilità tra il

Governo e ciascuna Regione e Provincia autonoma, anche con riferimento ai propri enti strumentali

e, per le Province autonome, la Regione Valle d’Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia, agli enti

locali ed agli enti del Servizio sanitario nazionale afferenti al rispettivo territorio.

2. Con riferimento all’anno 2005 al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui al

comma precedente si provvede in conformità ad eventuali protocolli aggiuntivi ai patti di stabilità

già stipulati, d’intesa anche con il Dipartimento della funzione pubblica,

3. Nel triennio 2005, 2006 e 2007 gli enti di cui al presente articolo concorrono alla

realizzazione delle economie di spesa lorde aventi carattere strutturale da realizzare mediante

misure correttive dell’andamento tendenziale di spesa corrente, come segue:

a) per l’anno 2005 l’importo è così determinato: 4,5 milioni di euro;

b) per gli anni 2006 e seguenti secondo gli importi stabiliti dai rispettivi patti di cui al comma 1 in

base ad un criterio di proporzionalità a parità di condizioni, con le Regioni a statuto ordinario e con

gli altri enti afferenti al rispettivo territorio. Tali importi sono dedotti da quelli indicati nell’articolo

4 del presente decreto nonché da quelli previsti per i restanti enti dall’articolo 1, comma 98 della

legge n. 311/2004, ivi compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale.

4. All’importo di cui al precedente comma 3, lett. a) vanno aggiunte le somme relative alle

Province della Regione Friuli Venezia Giulia, ai Comuni delle Regioni Valle d’Aosta e Friuli

Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano in conformità ad eventuali protocolli

aggiuntivi ai patti di stabilità già stipulati. Inoltre vanno aggiunte le quote di cui alla tabella 3

allegata al presente decreto relative alle Regioni Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia e delle

Province autonome di Trento e Bolzano per quello che riguarda gli enti del Servizio sanitario

nazionale. Tali importi sono dedotti da quelli indicati nell’articolo 4 del presente decreto nonché da

quelli previsti per i restanti enti dall’articolo 1, comma 98 della legge n. 311/2004, ivi compresi gli

enti del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 7

Assunzioni negli enti del Servizio sanitario nazionale

1. Le economie di spesa stabilite per il triennio 2005, 2006 e 2007 dall’articolo 1, comma 98,

della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli enti del Servizio sanitario nazionale sono per l’anno

2005, al netto delle quote relative alle Regioni Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia e alle Province

autonome di Trento e Bolzano, quantificate complessivamente in euro 9.507.212,62 , quelle

indicate nella tabella 3 allegata al presente decreto, nella quale la ripartizione tra Regioni è stata

effettuata sulla base dei seguenti parametri:

a) quota di accesso nell’anno 2005 alle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale

di parte corrente, valorizzata nella misura del 20%;

b) rapporto monte salari 2003/totale costi 2003, come rilevati al tavolo di monitoraggio della

spesa sanitaria presso il Ministero dell’economia e delle finanze, valorizzato nella misura dell’ 80%.

2. Ciascuna Regione è tenuta ad adottare le misure necessarie a garantire le economie di spesa

ad essa assegnate, di cui al comma precedente, ai sensi dell’articolo 1, comma 98, della legge 30

dicembre 2004, n. 311, riguardanti gli enti del Servizio sanitario nazionale che insistono sul proprio

territorio, ferma restando l’esigenza di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nel

rispetto dell’equilibrio economico finanziario, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, commi 164 e

173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dall’articolo 6 dell’Intesa sancita in data 23 marzo 2005

in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di

Trento e Bolzano. Alla verifica dell’effettivo conseguimento delle predette economie si provvede

nell’ambito del tavolo tecnico di cui all’articolo 12 della citata Intesa.

3. In relazione a quanto stabilito dal comma 38, dell’articolo 1, della legge n. 311 del 2004, le

Regioni Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano

provvedono alle economie di spesa, anche per quanto riguarda gli enti del Servizio sanitario

nazionale dei rispettivi territori, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 3 let. b) del

presente decreto anche per gli anni 2006, 2007, 2008.

4. Con appositi Accordi, da stipulare in sede di Conferenza unificata sono individuati, tenuto

conto anche di quanto stabilito dal precedente comma 3 del presente articolo, i criteri per la

suddivisione delle economie previste, dall’articolo 1, comma 98, della legge n. 311 del 2004, per gli

enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento agli anni successivi al 2005.

Articolo 8

Disposizioni concernenti la mobilità del personale

1. La mobilità può essere effettuata liberamente tra enti assoggettati al campo di applicazione

del presente decreto o comunque tra amministrazioni sottoposte a limitazione delle assunzioni,

mentre è da considerarsi come assunzione, ai fini economici-finanziari, le modalità riguardanti

personale proveniente da amministrazioni non assoggettate al vincolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri

il Ministro per la Funzione Pubblica

TABELLA 1

Regione Unità complessive di

personale di riferimento

Obiettivi di risparmio

Anno 2005