Con il Parere n. 10 del 13/11/2006 il Dipartimento della Funzione Pubblica si esprime in merito ad una richiesta di mobilità di personale presentata dalla Comunità Montana di Trigno Monte Mauro.   In particolare il suddetto Ente chiedeva se un posto di categoria D2 potesse essere coperto con il trasferimento di un dipendente di categoria D3 proveniente da un altro Ente.   Il Parere chiarisce che la soluzione ipotizzata dall’Ente di inquadrare il dipendente in entrata nella categoria D2 non è ammissibile: come previsto dal comma 2 bis dell’art.30 del D.Lgs. n.165 del 2001 il trasferimento di personale per ricoprire posti vacanti in organico va effettuato utilizzando “l’ inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'Amministrazione di provenienza” del soggetto in ingresso. UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SERVIZIO TRATTAMENTO DEL PERSONALE 13 novembre 2006 n. UPPA 10/06 DFP/41217/06 Alla comunità montana Trigno-Monte Mauro Via San Rocco, 58 bis 86037 Palata (CB) e p.c. Al Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento RGS/IGOP Via XX Settembre, 97 00186 Roma Al Ministero dell’interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali Palazzo Viminale 00184 Roma       OGGETTO: richiesta di parere - mobilità di personale verso posizione D2. Si fa riferimento alla lettera dell’11 settembre 2006, prot. n. 2276, con cui codesta Comunità montana ha chiesto un ulteriore parere al Dipartimento della funzione pubblica in merito alla procedura di mobilità in corso per la copertura di un posto D2. In particolare, si desidera conoscere se il predetto posto può essere coperto mediante trasferimento di un dipendente proveniente da altro ente locale appartenente alla posizione D3. A parere dello scrivente, per la soluzione della questione occorre considerare quanto previsto dall’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, che disciplina in generale la mobilità volontaria, e dalle clausole dei contratti collettivi vigenti. L’art. 30, al comma 1, stabilisce che “le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza”. In base alla norma, la cessione del contratto di lavoro, che si realizza per effetto della mobilità, può riguardare solo dipendenti di altra amministrazione muniti della qualifica corrispondente al posto vacante. A seguito della stipulazione dei contratti collettivi relativi alla tornata 1998/2001, che hanno modificato gli ordinamenti del personale, il riferimento alla qualifica contenuto nella disposizione deve intendersi effettuato - per la mobilità del personale non dirigenziale - alla posizione professionale. Il mantenimento della posizione economica nel caso di mobilità è esplicitamente previsto dal medesimo articolo al comma 2 bis, il quale stabilisce che “il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza”. Benché questa norma sia inclusa in un comma che riguarda specificamente l’inquadramento in ruolo del personale comandato, si ritiene che la stessa abbia portata generale e pertanto – salvo disposizioni o clausole speciali - trovi applicazione in tutte le ipotesi di mobilità volontaria. Essa, introdotta successivamente all’entrata in vigore dei contratti collettivi che hanno disciplinato i nuovi ordinamenti del personale (mediante la novella operata dalla l. n. 43 del 2005, di conversione del d.l. n. 7 del 2005), esprime in termini attuali la corrispondenza (per il personale non dirigenziale) richiesta dal comma 1 con riferimento alle qualifiche, ormai soppresse. D’altra parte, non sarebbe logico ritenere che la disposizione in questione abbia portata limitata ai trasferimenti dei dipendenti comandati o fuori ruolo, in quanto da un lato non si ravvisa una ratio a giustificazione di tale limitazione, dall’altro la posizione economica – anche se acquisita a seguito della progressione “orizzontale” – esprime comunque la posizione di inquadramento del dipendente e in termini economici rappresenta parte della retribuzione fissa. La previsione di legge è poi confortata dal contratto collettivo già vigente al momento dell’entrata in vigore della novella dell’art. 30 in esame. Infatti, l’art. 15, comma 3, del CCNL relativo al comparto regioni ed autonomie locali del 31/3/1999 stabilisce che “al personale proveniente per processi di mobilità da altri enti del comparto resta attribuita la posizione economica conseguita nell’amministrazione di provenienza”. Ciò considerato, non si ritiene possibile accedere alla soluzione ipotizzata dall’Ente di inquadramento del dipendente nella categoria D2, dovendosi invece mantenere all’interessato la posizione economica di provenienza. IL DIRETTORE DELL’UFFICIO Francesco Verbaro