L'anno 2008 il giorno 16 del mese di giugno, in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale,


TRA


la delegazione di parte pubblica costituita con D.M. n.112 del 18 dicembre 2007.


E


i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e S.N.A.L.S. C.O.N.F.S.A.L. e GILDA-UNAMS firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Scuola



SI CONCORDA QUANTO SEGUE


il presente contratto sostituisce il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. siglato in data 06.06.2006.



Articolo 1

Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1.Il presente contratto collettivo decentrato si applica al personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed ai docenti di cui agli artt. 43 e 44 della legge n. 270/82 [1].

2.Il presente contratto - nello stabilire i criteri generali ed i principi per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2008/2009 secondo le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del comparto scuola è prioritariamente diretto a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati. A tal fine è valorizzata, tra l’altro, la possibilità di utilizzazione in altri insegnamenti - per il personale appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero - tenendo conto dei titoli di studio e/o professionali posseduti, con l’attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante; in quest’ultimo caso la Direzione Regionale competente, contestualmente all’adozione del provvedimento di utilizzazione, stipulerà con il personale interessato un contratto di lavoro integrativo per il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo.

3.Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali, ed hanno validità per l’anno scolastico 2008/2009.

4.Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici, e la costituzione di posti part time come definito nell’art. 3 del presente contratto,la contrattazione decentrata regionale definirà i criteri e le modalità per la determinazione delle disponibilità.

5.Su tale base, prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS. territoriali, sarà predisposto dalla Direzione Regionale competente il quadro complessivo delle disponibilità, ed eventuali, successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle diverse tipologie di posti in funzione del migliore impiego del personale stesso, secondo i principi stabiliti dal C.C.N.L., integrati dalla presente contrattazione.

6. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente ed educativo (All. 1) titolare di cattedra e/o posto nella scuola é formulata, da ciascuna istituzione scolastica in cui presta servizio. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. Per quanto concerne, invece, i docenti titolari sulle dotazioni organiche provinciali (D.O.P.) e i docenti titolari sul sostegno (D.O.S.), tale valutazione continuerà ad essere formulata dagli uffici territorialmente competenti. La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 20 dicembre 2007 per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio con le seguenti precisazioni e integrazioni:

• nei titoli di servizio, va valutato anche l’anno scolastico in corso;

• per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;

• l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;

• in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;

• per i docenti di religione cattolica il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, suddivisa per diocesi, formulata dall’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’art. 10, commi 3 e 4 dell’O.M. n. 27 del 21.02.2008 e dei chiarimenti diramati con le note prot. n. AOODGPER 5046 del 26.03.2008 e prot. n. AOODGPER 7030 24.04.2008, eventualmente aggiornato con i nuovi titoli maturati entro il termine di presentazione delle domande.

7.La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale A.T.A. (All. 4 ) é formulata, da ciascuna istituzione scolastica, considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 20 dicembre 2007 per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio con le seguenti precisazioni e integrazioni:

• nei titoli di servizio, va valutato anche l’anno scolastico in corso;

• per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;

• l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni;

• in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;

• l’espressione "servizio pre-ruolo" di cui alla prima riga della nota (3) della citata tabella è sostituita dall’’espressione "servizio non di ruolo o di altro ruolo riconosciuto o riconoscibile".

8.La valutazione dei titoli nelle assegnazioni provvisorie è stabilita dal presente contratto sulla base dell’All. 2 - Tabella del personale docente ed educativo e dell’All. 5 – Tabella personale A.T.A

9.Al fine di assicurare omogeneità degli adempimenti su tutto il territorio nazionale il termine entro il quale devono essere presentate le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria è fissato, per tutto il personale docente, educativo ed A.T.A alla data 4 luglio 2008. Il personale interessato da eventuali rettifiche apportate alle operazioni di mobilità relative all’a.s. 2008/2009 verrà rimesso nei termini per la presentazione delle sopra citate domande, prevedendo 5 giorni successivi alla data di comunicazione della rettifica stessa.



TITOLO I

PERSONALE DOCENTE


Articolo 2

Docenti destinatari delle utilizzazioni


1.Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici, e la costituzione di posti part time come definito nell’art. 3 del presente contratto, i destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l’a.s. 2008/2009 sono:

a)i docenti in soprannumero sull’organico di titolarità;

b)i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 5 anni scolastici precedenti, che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nei comuni viciniori nel rispetto delle relative tabelle e che abbiano richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità;

c)i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.I. del20.12.2007 [2] che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità. In questa categoria sono compresi i docenti dichiarati idonei all’insegnamento a seguito della procedura prevista dal comma 5 dell’art. 35 della L. 27/12/2002 n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda.

d)i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino titolari o soprannumerari sulla D.O.P. o senza sede definitiva, nonché i docenti già impegnati nelle esercitazioni didattiche presso gli istituti magistrali che siano cessati nel quinquennio da tale attività;

e)i docenti titolari D.O.P. nell’anno scolastico 2006/2007 trasferiti d’ufficio su sede nell’anno scolastico 2007/2008;

f)i titolari delle Dotazioni Organiche di Sostegno della scuola secondaria di secondo grado;

g)i docenti con contratto a tempo indeterminato senza sede con decorrenza giuridica 2007/2008;

h)i docenti senza sede per altro titolo (riammessi in servizio, etc);

i)i docenti che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;

j)i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero. In tale categoria rientrano anche i docenti di educazione musicale che chiedono di essere utilizzati su posti di strumento musicale qualora vi sia esubero a livello provinciale; questi ultimi possono chiedere di essere utilizzati nella predetta classe di concorso solo se inseriti nella relativa graduatoria ad esaurimento; le utilizzazioni sono disposte fatti salvi gli accantonamenti per gli aspiranti non di ruolo inseriti nella seconda fascia della predetta graduatoria che precedono il richiedente;

k)i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno, nell’ambito dello stesso ordine di scuola. I docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nell’ambito del circolo di titolarità o in altro circolo, nel caso in cui nel proprio non vi siano posti disponibili;

l) i docenti che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale, o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno;

m)i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82.

n)gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, in possesso almeno di titolo di studio della scuola secondaria di secondo grado, transitati dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell’art. 8 della L. 124/99, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella C allegata al D.M. 39/98;

o) gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186.

2.I docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell’esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 3 del C.C.N.I. del 20.12.2007.

3.Il personale in soprannumero, titolare D.O.P. e senza sede, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d’ufficio in altra classe di concorso o posto nel seguente ordine:

a)insegnamenti richiesti per l’utilizzazione a domanda per i quali si possiede l’abilitazione;

b)altri insegnamenti per cui si possiede l’abilitazione ovvero appartenenti a classi di concorso comprese nello stesso ambito disciplinare della classe di concorso di titolarità (D.M. 354 del 10/08/1998 integrato dal D.M. 448 del 10/11/1998);

c)insegnamenti a cui può accedere sulla base del titolo di studio per il quale ha avuto accesso al ruolo di appartenenza.

4.Al fine di assicurare un corretto avvio dell'anno scolastico e di agevolare il riassorbimento dell'esubero, sono consentite operazioni di utilizzazione a domanda da fuori provincia esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nella classe di concorso e nella provincia di appartenenza; dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente.

5.Negli istituti di istruzione secondaria il docente titolare di cattedra o posto di insegnamento, i docenti di sostegno nonché i docenti di religione cattolica che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell'orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l'orario nella scuola medesima, sono utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità, per le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee. Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l’orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore.

6.Per i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero, in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno conseguito al termine dei corsi biennali organizzati dall’amministrazione scolastica ovvero dei corsi intensivi, nonché per quelli che abbiano superato o stiano frequentando i corsi di riconversione professionale, si procede a proroghe anche d’ufficio ed a nuove utilizzazioni a domanda; per i predetti docenti in possesso del titolo conseguito a seguito dei corsi intensivi si procede anche d’ufficio, tenuto conto dell’impegno assunto al momento della partecipazione ai corsi stessi.

7.Gli insegnanti tecnico-pratici in possesso di un titolo di studio che consenta l’accesso ad altra classe di concorso ovvero in altra area di sostegno, sia essa appartenente alla tabella A, che alla tabella C, sono utilizzati, in base ai criteri stabiliti nei commi precedenti del presente articolo, sulle relative disponibilità per le quali hanno titolo, nei limiti della permanenza di situazione di esubero provinciale della classe di concorso o dell’area di provenienza. Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della tabella A, sarà attribuito il maggior trattamento economico spettante.

8.Gli insegnanti tecnico-pratici utilizzati in provincia diversa da quella di titolarità per le iniziative sperimentali di diffusione delle tecnologie delle informazioni, anche nel caso di recepimento di tali iniziative negli ordinamenti didattici possono, a domanda, essere confermati nelle stesse attività, qualora non abbiano ottenuto il trasferimento o l'assegnazione provvisoria, e permanendo la situazione di soprannumero nella provincia di titolarità.

9.Dopo la copertura di tutti i posti comunque disponibili fino al termine delle attività didattiche nell'ambito di ciascuna classe di concorso o di classi affini, può essere previsto l’utilizzo degli insegnanti tecnico-pratici nello svolgimento di esercitazioni di laboratorio per gruppi ristretti di alunni, per la realizzazione di progetti che prevedano attività di laboratorio e l’introduzione di nuove tecnologie nella scuola primaria, secondaria di I° grado e negli istituti comprensivi. Gli insegnanti tecnico-pratici che risultino ancora in esubero potranno essere utilizzati in istituzioni di altro ordine o tipo:

a)per lo svolgimento di attività didattiche tecnico-scientifiche connesse anche alla realizzazione di progetti di sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture;

b)per gli adempimenti relativi al miglioramento della sicurezza nelle scuole in attuazione del decreto legislativo 19/9/94 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto della disponibilità e della professionalità degli interessati;

c)per la realizzazione di progetti qualificanti dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro.

10.Gli insegnanti tecnico-pratici e assistenti di cattedra transitati nei ruoli dello Stato ai sensi dell’art. 8 della legge n. 124/99, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella C in quanto la loro presenza nelle scuole di attuale assegnazione prescinde dall’esistenza dei relativi posti organici, sono confermati in utilizzazione nelle istituzioni scolastiche presso cui prestano servizio, ovvero assegnati a domanda per un anno in altro istituto per il medesimo insegnamento già attivato dall’ente locale. [3]

Subordinatamente alle operazioni di utilizzazione di cui ai commi 7 e 8, gli stessi, a domanda, possono essere utilizzati su classi di concorso della tabella A e C, se in possesso del titolo di studio specificatamente previsto. Possono essere altresì, utilizzati, a domanda, anche in assenza di specifico titolo di studio, in relazione alle attività previste dalle lettere a), b) e c) del precedente comma 9.

11.I docenti già impegnati nelle esercitazioni didattiche presso gli istituti magistrali che siano cessati nel quinquennio da tale attività, compresi nei destinatari delle utilizzazioni alla lett. d), comma 1, possono essere utilizzati, a domanda, in altro ordine di scuola, per il quale siano in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento, dopo l’espletamento di tutte le utilizzazioni riguardanti tale ordine di scuola.

12.Gli insegnanti di religione cattolica, di norma confermati nella sede di servizio dell’anno precedente, possono chiedere l’utilizzazione esclusivamente nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica, a domanda, in una diversa sede scolastica nell’ambito dello stesso settore formativo della diocesi in cui sono titolari. I medesimi, inoltre, possono anche chiedere l’utilizzazione, a domanda, per diverso settore formativo, sempre nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica e purchè in possesso della idoneità concorsuale e della idoneità rilasciata dall’Ordinario Diocesano. Analoga domanda può essere prodotta da coloro che non sono riconfermati.

I docenti di religione che ottengono l’utilizzazione su diversa sede scolastica all’interno della medesima diocesi di titolarità e per il medesimo settore formativo non devono produrre, nel successivo anno scolastico, nessuna istanza di conferma sulla sede assegnata.



Articolo 3

Contrattazione decentrata regionale: criteri per la determinazione delle disponibilità


1.Con riguardo al personale docente, gli accordi stipulati a livello regionale con le OO.SS. determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità. In detto quadro, oltre ai posti di insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica, sono compresi anche i posti di sostegno aggiuntivi e quelli in deroga al rapporto 1/138, nonché tutti i posti comunque disponibili per un anno ivi compresi quelli derivanti dagli esoneri e semi esoneri a qualsiasi titolo attribuiti ai docenti della scuola, dagli incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi ed utilizzazioni, dalla mobilità intercompartimentale che determinano disponibilità, nonché le quote orario necessarie per sostenere i progetti di sperimentazione integrata tra MIUR e Regioni. Tra le disponibilità per le operazioni di cui al presente contratto sono compresi altresì i posti vacanti o disponibili nell’organico derivanti dall’attuazione di iniziative progettuali a qualsiasi titolo autorizzate e le ore comunque residuate che, a tal fine, possono essere abbinate con ore disponibili sia nella stessa sia in altra istituzione scolastica, in modo da costituire cattedre o posti con orario settimanale non superiore a quello contrattualmente previsto salvo i casi previsti dall’ordinamento.

2.Nell’utilizzazione di tutte le risorse professionali, va perseguita la realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine e grado di scuola, assicurando la continuità didattica, la funzionalità, l’efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle opzioni, esigenze e disponibilità dei docenti interessati. Qualora il numero dei docenti da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportino un maggior onere finanziario.

3.La contrattazione decentrata a livello regionale definisce i criteri e le modalità di utilizzo del personale nelle iniziative progettuali già in atto la cui prosecuzione sia di riconosciuta rilevanza educativa e sociale.

4.La contrattazione decentrata a livello regionale potrà eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione oltre quelle previste dal successivo art. 5, in relazione alle specifiche situazioni locali, con l’obiettivo di rendere effettivamente garantito il diritto allo studio nonché favorire le iniziative volte all’educazione degli adulti.

5.Prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS., sarà predisposto, per ogni provincia, il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti, ivi compresi i posti relativi all’insegnamento della religione cattolica. Sarà data tempestiva informazione alle OO.SS. anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse.


Articolo 3 bis

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie degli IRC

Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie degli insegnanti di religione cattolica sono effettuate avendo riguardo alla ripartizione del territorio in diocesi, d’intesa tra il Direttore Generale Regionale e l’Ordinario Diocesano competente, nel quadro delle disponibilità, comprensivo di tutti i posti di insegnamento della religione cattolica complessivamente funzionanti.


Articolo 4

Assegnazione del personale nel circolo e nell’istituto


1. Nella scuola dell’infanzia e primaria, le modalità di assegnazione ai plessi e alle scuole, nell’ambito dell’organico funzionale, debbono essere regolate dal contratto d’Istituto in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico. L’assegnazione a domanda ai plessi e alle scuole nell’ambito dell’organico funzionale del personale già titolare precede quella del personale neo trasferito e, a tal fine, la continuità didattica non costituisce elemento ostativo. Nella definizione del contratto di istituto, le parti si faranno carico di regolare le agevolazioni previste da norme di legge o pattizie ivi comprese quelle relative al presente C.C.N.I. Nel caso in cui il contratto d’Istituto non venga definito, il Dirigente scolastico del circolo o istituto comprensivo si atterrà ai criteri dell’art. 25 del C.C.D.N. del 18.1.2001,richiamato nelle premesse del C.C.D.N. del 21.12.2001. [4]

2. La sostituzione dei docenti di scuola primaria assenti fino ad un massimo di cinque giorni, avviene nelle ore di contemporaneità non impegnate per le attività programmate dal collegio dei docenti, nell’ambito del modulo o del plesso di assegnazione e nell’orario di insegnamento programmato per ciascun insegnante; sono, peraltro possibili eventuali adattamenti e modificazioni dell’orario suddetto, nei limiti previsti dalla contrattazione di istituto.

3. Nella scuola secondaria, qualora l’istituto sia articolato su più sedi che non costituiscono autonoma dotazione organica, sia dello stesso comune che di distretti diversi dello stesso comune, le modalità di assegnazione dei docenti alle stesse devono essere regolate dal contratto di istituto tenendo conto di quanto definito al precedente comma 1. Nella definizione del contratto d'istituto le parti si faranno carico di regolare le modalità di attuazione delle agevolazioni previste da norme di legge o dal presente CCNI. La continuità non può essere di per se elemento ostativo in caso di richiesta di assegnazione su diversa sede.


4. Relativamente ai posti di arte applicata negli istituti d’arte il contratto di istituto terrà, altresì, conto delle disposizioni di cui al D.M. n. 334 del 24.11.1994 e l’art. 4 punto 9 dell’O.M. n. 332 del 9.7.1996.


Articolo 5

Criteri di articolazione delle utilizzazioni


1.Le utilizzazioni sono effettuate - sulla base delle preferenze espresse dagli interessati con l’indicazione delle sedi alle quali desiderano essere assegnati - per il raggiungimento dei predetti obiettivi, secondo la sequenza operativa di cui al successivo art. 9 e nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 8. In assenza dell’espressione delle preferenze da parte degli interessati l'utilizzazione avviene d'ufficio.

2.Ai fini delle utilizzazioni del personale docente D.O.P. sono previste due distinte graduatorie, nelle quali confluiscono rispettivamente, le seguenti tipologie di personale:

a)docenti appartenenti alle Dotazioni Organiche Provinciali;

b)docenti che, successivamente alle operazioni di mobilità, risultano in soprannumero sulla specifica Dotazione Organica Provinciale;

Tali graduatorie andranno formulate secondo le tabelle di valutazione dei titoli allegati al presente contratto.

3.I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione a sedi che si renderanno disponibili successivamente.

4.Nelle operazioni in altro ruolo del personale appartenente a ruoli con situazione di esubero, saranno privilegiate le proroghe a domanda, cui seguiranno le proroghe d'ufficio dei docenti che hanno superato o stanno frequentando i corsi di riconversione e, ove ne ricorrano le condizioni, le nuove utilizzazioni a domanda e quindi d'ufficio. Nelle operazioni in altra provincia del personale appartenente a ruoli con situazioni di esubero, saranno privilegiate le proroghe a domanda.

5.Le utilizzazioni per la realizzazione dei progetti saranno disposte sia per l'intero orario di cattedra sia soltanto per parte di esso, a condizione che sia salvaguardata l'inscindibilità degli insegnamenti compresi nella stessa cattedra e fatta salva la continuità didattica.

6.I docenti assegnati comunque alle predette attività non possono essere utilizzati successivamente per la copertura di cattedre e posti che vengano a rendersi disponibili.

7.Al fine di raggiungere l’obiettivo della più ampia utilizzazione del personale in soprannumero - qualora le risorse del personale da utilizzare eccedono le disponibilità accertate - si dovrà prevedere un adeguato numero di provvedimenti di messa a disposizione e la loro ripartizione sul territorio, proporzionale alle esigenze delle singole scuole, con particolare riguardo alle scuole che a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore hanno avuto una maggiore contrazione di posti, all’esistenza di cattedre con orario eccedente quello contrattualmente previsto e alla copertura di supplenze di durata non inferiore a cinque mesi. I docenti posti a disposizione sono utilizzabili, sulla base di modalità e criteri definiti in sede di contrattazione regionale, fino alla concorrenza dell’orario d’obbligo settimanale entro il limite di 3 scuole ed avendo riguardo alla loro raggiungibilità.

8.I docenti di tutti i gradi di istruzione che, a seguito della riduzione del numero delle classi, secondo quanto disposto dall’art. 2 della legge 22 novembre 2002, n. 268, vengono a trovarsi in situazioni di soprannumero totale o parziale, rispetto alla nuova dotazione della scuola, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’art. 2 del presente contratto, sono utilizzati nell’ambito della scuola di titolarità prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso e, subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento o di sostegno per il quale siano in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente. In mancanza delle disponibilità sopra riportate, il predetto personale è utilizzato nella scuola per iniziative di arricchimento dell’offerta formativa, fatto salvo l’obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie.

Nell’ambito dell’autonomia organizzativa della scuola e al fine di realizzare l’impiego ottimale delle risorse, con il consenso degli interessati e nei limiti del riassorbimento del soprannumero, il dirigente scolastico può disporre l’utilizzazione, su classe di concorso affine o su posto di sostegno, anche di docente diverso da quello individuato come soprannumerario.

L’impiego su posti di sostegno è subordinato alla mancanza di docenti specializzati, sia con contratto a tempo indeterminato, sia aspiranti a supplenze. Analogamente l’impiego su classi di concorso affine di docente non abilitato è subordinato al completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale per la classe di concorso richiesta.

Resta ferma in ogni caso la possibilità per il docente in soprannumero di chiedere di partecipare alla fase delle utilizzazioni presentando la relativa istanza entro cinque giorni dall’individuazione della sua posizione di soprannumerarietà.

L’operazione si colloca nella fase prevista ai punti 13 bis e 28 bis dell’allegato 3 – sequenza operativa- .

Il docente soprannumerario è individuato sulla base della tabella di cui all’allegato 1 del presente contratto.


Articolo 6

Assegnazione delle ore di insegnamento nella scuola secondaria di I grado


1.Il personale docente titolare nella scuola secondaria di I grado che, in attuazione della normativa vigente, consegua una riduzione dell’orario obbligatorio d’insegnamento, completerà il proprio servizio con ore appartenenti alla propria classe di concorso comunque disponibili nella scuola .

2.Le eventuali disponibilità orarie residue, dopo la predetta operazione, saranno tempestivamente comunicate dalle istituzioni scolastiche al competente CSA e andranno a confluire nel quadro delle disponibilità previste dal precedente articolo 3, commi 1 e 5, utilizzabili per tutte le operazioni di cui al presente contratto.

3.Successivamente al conferimento delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, il personale docente di cui al precedente 1° comma, che non abbia potuto completare l’orario d’obbligo nel senso ivi indicato, potrà completare, a domanda, il suddetto orario obbligatorio di servizio con ore di altra classe di concorso per la quale sia in possesso della specifica abilitazione o di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento da attribuire. Ove non ricorra la predetta ipotesi, si procederà all’utilizzo dello stesso personale, sino al completamento dell’orario obbligatorio di servizio, per iniziative di arricchimento dell’offerta formativa, salvo l’obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie.

4.Le ore ulteriormente disponibili, dopo la precedente fase, potranno essere assegnate come ore aggiuntive d’insegnamento in eccedenza all’orario d’obbligo e fino ad un massimo di 24 ore settimanali di servizio. In tal caso le ore disponibili andranno prioritariamente attribuite al personale in servizio nella stessa classe di concorso, successivamente, al personale di altro insegnamento in possesso della specifica abilitazione e, infine, dopo aver constatato l’assenza di personale fornito della prescritta abilitazione inserito nella I o II fascia delle graduatorie di istituto, al personale in possesso di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento da attribuire.



Articolo 7

Assegnazioni provvisorie personale docente


1. L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per il numero di sedi previsto per i trasferimenti, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 3 del C.C.N.I. del 20.12.2007. La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità. Resta fermo il vincolo quinquennale per posti di sostegno, di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato [5] e che l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso.

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:

- ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

- ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;

- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;

- ricongiungimento ai genitori.

2.Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia superato il periodo di prova Non sono, altresì, consentite le assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina. Per personale di prima nomina si intende il personale scolastico assunto a tempo indeterminato lo stesso anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie.

3.In base a quanto disposto nell’art. 2 comma 2 del C.C.N.I. del 20.12.2007, può partecipare all’assegnazione provvisoria anche in altra provincia, per i soli motivi indicati nel precedente comma 1, tutto il personale docente assunto con decorrenza giuridica antecedente all'anno scolastico in cui si effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria. Pertanto, per l’a.s. 2008/2009, possono chiedere l’assegnazione provvisoria anche coloro che sono stati assunti nell’anno scolastico 2007/2008, ivi compreso il personale docente della provincia di Trento qualora beneficiario delle precedenze di cui all’art. 8, punti I, III, IV, VI e VII.

4.In caso di ricongiungimento al coniuge o al convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro, o che svolge attività lavorativa in altra provincia si prescinde dall’iscrizione anagrafica.

5.Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della citata tabella) è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria. A tal fine, il docente che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, convivente e/o ai figli dovrà indicare il comune di ricongiungimento nella domanda. Tale comune, ovvero il distretto scolastico di residenza per i comuni suddivisi in più distretti, dovrà essere necessariamente indicato nelle preferenze. Esso, eventualmente preceduto dalla indicazione di preferenze analitiche relative a specifiche scuole, dovrà necessariamente a sua volta precedere la preferenza per ogni altro comune.

L’assegnazione provvisoria sarà disposta con le seguenti modalità:

- l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso;

- l’assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l’assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza.

- le preferenze territoriali espresse nell’apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza.

L’indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico di ricongiungimento per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria solo allorquando vengano richiesti anche altri comuni o distretti oltre i predetti.

La mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda di assegnazione provvisoria. Pertanto, in tali casi l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento.

6.Si richiama, per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, quanto stabilito dall’art. 9 del C.C.N.I. del 20/12/2007 e dall’art. 4 dell’O.M. n. 2 del 4. 1. 2008.

7.Non sono consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito del comune di titolarità, salvo diversa determinazione assunta in sede di contrattazione regionale per le grandi aree metropolitane.

8.Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate solo su posti e cattedre la cui vacanza sia accertata per l’intero anno scolastico e per l’intero orario di cattedra e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili. Per il personale in part time l’assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.

9.In sede di contrattazione regionale decentrata saranno regolamentate le modalità per consentire lo scambio di cattedre o posti tra coniugi anche fra province diverse.

10.La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è regolata dalle disposizioni di cui al successivo art. 9.

11.L’assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica può essere richiesta, esclusivamente nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica, per una sola diocesi, diversa da quella di appartenenza.

12.Alla domanda di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica deve essere, altresì, allegata la Idoneità rilasciata dall’Ordinario della diocesi richiesta.

13.Le operazioni di assegnazione provvisoria da altra provincia o per altra classe di concorso o per altro posto o grado d’istruzione saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l’a.s. 2008/2009.



Articolo 8

Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria


1.Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui all’art. 9 del presente C.C.N.I., in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia, previste dal C.C.N.I. del 20.12.2007.

I.HANDICAP E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

a)Personale docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120);

b)Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82);

II.PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NELL’ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ

c)Personale docente che chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità, trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato domanda nell’anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni, nonché le utilizzazioni nella scuola di precedente titolarità del docente analogamente trasferito quale soprannumerario nei cinque anni scolastici precedenti, che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell’istituto di precedente titolarità; nel caso di concorrenza prevale l’istanza del docente già appartenente alla stessa tipologia di posto.

III.PERSONALE PORTATORE DI HANDICAP

d)Personale docente portatore di handicap di cui all'art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

e)Personale docente che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;

f)Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza solo nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso;

IV.ASSISTENZA

g) Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia:

coniuge o genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di portatore di handicap in situazione di gravità.

unico figlio/a in grado di prestare assistenza al genitore; tale unicità, , deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore handicappato in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo esemplificativo si indicano i casi di sorelle e/o fratelli minori, handicappati, residenti all’estero o comunque a distanze che non consentono l’effettiva e continuativa assistenza.);

h) Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il terzo grado( nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o affidatario di persona handicappata in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto disabile in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo esemplificativo si indicano i casi di parenti minori, handicappati, residenti all’estero o comunque a distanze che non consentono l’effettiva e continuativa assistenza.).

In relazione ai punti g ed h:

- la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all’art. 9 del C.C.N.I. del 20.12.2007, (in particolare i punti a), b) e c) ) e dall’art. 4 dell’O.M. n 2 del 4.1.2008. La condizione di esclusività dell’assistenza al portatore di handicap deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n.3.

- la suddetta autodichiarazione non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia l’unico parente o affine a convivere con il soggetto disabile. Tale precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità dell’handicap dichiari il soggetto disabile "rivedibile" purchè sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale ( art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi la durata del provvedimento di utilizzazione o assegnazione provvisoria.

i) lavoratrici madri con prole di età inferiore a tre anni o, in alternativa i lavoratori padri. Sono presi in considerazione i figli che compiono i tre anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento.

V. PERSONALE CESSATO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO A NORMA DELL’ART. 35 COMMA 5 DELLA LEGGE 27/12/2002, n.289

j)i docenti dichiarati idonei all’insegnamento a seguito della procedura prevista dall’art. 35, comma 5, della legge 27/12/2002, n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda.

VI.PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

k)il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all’art. 2, commi 197 e 198, della legge n. 549/95, destinatari della legge n. 100/87 , dell’art. 10- comma 2 - del D.L. 325/87, convertito con modificazioni nella L. 402/87, dell’art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell’art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001. Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181 del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.

VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

(limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

l)Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell’art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, durante l’esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo ovvero la sede viciniore, qualora nella predetta sede dove esercita il mandato non esistano scuole richiedibili.

VIII. PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998

(limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

Il personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.L. sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.

Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovrà essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.


Articolo 9

Sequenza operativa


1. Le operazioni finalizzate alla copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provvisto dell'apposito titolo di specializzazione, precedono le operazioni finalizzate alla copertura dei posti comuni. Ciò al fine di individuare tutti i posti disponibili per le operazioni di utilizzazione e quindi effettuando preliminarmente tutte le operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; in particolare per massimizzare i posti disponibili, le utilizzazioni vengono effettuate privilegiando le operazioni che liberino posti per le fasi successive.

2.Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno mediante utilizzazione a domanda dei docenti titolari su posto curriculare non perdenti posto, forniti del prescritto titolo di specializzazione, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aventi titolo all’assunzione a tempo indeterminato per l’anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di cui al presente contratto. Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno, mediante utilizzazione a domanda dei docenti non forniti del prescritto titolo e titolari su posto comune, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

3.Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi cui tendono le attività progettuali attraverso la valorizzazione delle risorse professionali presenti nel singolo circolo, istituto o scuole coinvolti nei singoli progetti, dovranno essere utilizzati, prioritariamente rispetto ai docenti inseriti nelle graduatorie di cui sopra, i docenti titolari o in servizio nell'istituto o nelle scuole interessate che ne facciano domanda. Lo stesso principio di priorità si applica anche per i docenti titolari o in servizio nelle scuole interessate e inclusi nelle graduatorie provinciali relative alle figure professionali previste dalla legge n. 426/88 e dalla legge n. 104/92.

4.Le operazioni di mobilità verranno disposte secondo la sequenza operativa riportata nell’allegato 3.


TITOLO II

PERSONALE EDUCATIVO



Articolo 10

Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie


1.Al personale educativo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le utilizzazioni ed assegnazione provvisorie del personale docente. In particolare in presenza di esubero provinciale si applica la disciplina per l’utilizzazione a domanda in altro ruolo, per classi di concorso o posti di sostegno per i quali gli interessati siano in possesso del prescritto titolo. L’individuazione del personale soprannumerario va effettuata secondo l’ordine delle graduatorie unificate in base all’articolo 4 ter della Legge n. 333/ 2001.

2.Qualora presso istituzioni educative maschili esistano posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità femminile e, reciprocamente, presso istituzioni educative femminili posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità maschile, dovrà essere, inoltre, prevista la possibilità che le operazioni di utilizzazione, finalizzate alla copertura di detti posti, siano disposte nei confronti di tutto il personale educativo soprannumerario, prescindendo quindi dal relativo ruolo di appartenenza (ruolo maschile - ruolo femminile) e prioritariamente presso l’istituzione di precedente titolarità. Dovrà, infine, essere garantita l'utilizzazione del personale educativo presso l'ufficio scolastico provinciale, ai sensi dell'art. 73 della Legge n.270/82.

3.Il personale educativo trasferito quale soprannumerario nell'ultimo quinquennio, che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità, può richiedere l’utilizzazione nell’istituzione di precedente titolarità con precedenza rispetto agli altri aspiranti.


TITOLO III

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO



Articolo 11

Personale A.T.A. destinatario delle utilizzazioni


1.Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici e la costituzione di posti part-time, come definito nell’art. 3 del presente contratto, i destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l’a.s. 2008/2009 sono:

a)il personale A.T.A. in soprannumero sull’organico di titolarità;

b)il personale A.T.A. trasferito a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato domanda quale soprannumerario nello stesso anno scolastico o nei 5 anni scolastici precedenti, che chieda di essere utilizzato come prima preferenza nell’istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nei comuni viciniori nel rispetto delle relative tabelle e che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità;

c)il personale A.T.A., già in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate che, a seguito del dimensionamento, vengono a funzionare in comune diverso da quello della sede di titolarità dove - ai sensi dell’art. 48 - , comma 16, punto A del CCNI del 20.12.2007 detto personale è riassegnato d’ufficio per l’anno scolastico successivo;

d)il personale A.T.A. restituito ai ruoli metropolitani ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.I. 20.12.2007 che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;

e)il direttore dei servizi generali e amministrativi dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che, a norma dell’art. 35, comma 6, della legge 27/12/2002, n. 289, è cessato dal collocamento fuori ruolo dall’anno scolastico 2003/2004;

f)il personale A.T.A. che, dichiarato inidoneo a svolgere la mansioni del profilo di appartenenza, svolge mansioni di altro profilo comunque coerente, e che, a norma dell’art. 35 comma 6 delle legge 27/12/2002 n. 289, è cessato dal collocamento fuori ruolo dall’anno scolastico 2003/2004;

g)il personale A.T.A. dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che, a norma dell’art. 35 comma 6 della legge 27/12/2002, n. 289, è cessato dal collocamento fuori ruolo dall’anno scolastico 2003/2004; qualora non soddisfatto della sede assegnata, abbia chiesto di partecipare ai movimenti e non abbia ottenuto alcuna delle sedi richieste con la domanda di trasferimento;

g1) Il personale A.T.A. dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che chiede di essere utilizzato su posti disponibili in scuole che non abbiano già in servizio analogo personale inidoneo. In caso di concorrenza l’utilizzazione è limitata a non più di una entità in ingresso per scuola.

h)il personale A.T.A. incaricato a tempo indeterminato ancora senza sede definitiva;

i)il personale A.T.A. restituito ai ruoli di provenienza a domanda o d’ufficio ai sensi dell’art. 10, comma 9 del C.C.N.L. del 24/07/2003;

j)il personale A.T.A. senza sede per altro titolo (riammessi in servizio, etc);

k)il personale A.T.A. che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessato dal servizio ha chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non ha trovato disponibile il posto di precedente titolarità;

l)il personale A.T.A. in esubero che abbia superato o stia frequentando corsi di riconversione professionale;

m)i responsabili amministrativi, ivi compresi gli insegnanti elementari, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell’art. 21 della legge n. 463/78, che non sono stati inquadrati nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi. Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;

n)i responsabili amministrativi presenti in istituzioni scolastiche con personale già degli Enti Locali aggiunti al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola. Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;

o)il personale A.T.A. proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero.

2.In conformità alle finalità indicate dall’art.1 comma 2 del presente contratto, il personale in soprannumero nelle scuole ed istituti viene utilizzato anche d’ufficio in profilo o aree diverse da quelle di appartenenza, ma comunque nell’ambito della stessa qualifica, sulla base dei titoli di studio o di altro titolo professionale posseduto richiesto per l’accesso a quel profilo o area diversa. A tale scopo i Dirigenti Scolastici invitano il personale interessato a dichiarare i titoli di studio e/o professionali posseduti.

3.Il personale che non sia stato possibile utilizzare nell'ambito del profilo od area di appartenenza o di altro profilo o di altra area per cui sia in possesso del titolo specifico - ivi compreso il personale appartenente al profilo di assistente tecnico, con riferimento alle aree professionali - sarà utilizzato anche d’ufficio su eventuali disponibilità relative ad altro profilo od altra area della stessa qualifica. A tal fine il personale di cui al presente comma parteciperà alle attività di riconversione professionale previste nel presente accordo.

4.Per il personale che abbia superato i corsi di riconversione, ricorrendo le condizioni di cui ai precedenti comma 2 e 3, si procede a proroghe e nuove utilizzazioni, anche d’ufficio.

5.Il direttore dei servizi generali ed amministrativi, cessato dal collocamento fuori ruolo, a norma dell’art. 35, comma 6, della legge 27/12/2002 n. 289, e quello riconosciuto comunque inidoneo, sarà utilizzato su posto vacante o disponibile di altro profilo.

6.Il personale A.T.A. inidoneo, cessato dal collocamento fuori ruolo a norma dell’art. 35, comma 6, della legge 27/12/2002, n. 289 nonché quello dichiarato inidoneo successivamente, è utilizzato, secondo quanto indicato dalla certificazione medica e dal relativo nuovo contratto individuale, sulla base dei criteri stabiliti dal contratto di istituto.



Articolo 11 bis

Criteri di utilizzazione del personale A.T.A. a tempo indeterminato sui posti di D.S.G.A.


1. Nei casi eccezionali in cui non sia stato possibile provvedere alla sostituzione del D.S.G.A. secondo quanto indicato dagli artt. 47 e 56 del CCNL 29 novembre 2007 nonchè dall’art.50 del CCNL 29 novembre 2007 così come integrati dall'ipotesi di sequenza contrattuale prevista dall’art. 62 del CCNL stesso, siglata all'Aran in data 28 maggio 2008 e in via di sottoscrizione definitiva , gli USP, con criteri, modalità e termini stabiliti dalla contrattazione regionale, possono procedere alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili per tutto l’anno scolastico anche mediante provvedimento di utilizzazione di personale ATA appartenente ai profili di responsabile amministrativo o assistente amministrativo di altra scuola. In tal caso il personale interessato è retribuito ai sensi dell’art. 146, lettera g, numero 7) del CCNL 29 novembre 2007.

2.Nella predisposizione dei criteri, dovrà essere adeguatamente valorizzata l’esperienza comunque già acquisita a qualsiasi titolo nel profilo di DSGA, nonché favorita la continuità nella scelta della sede.

3. L’utilizzazione deve essere comunque disposta prioritariamente nei confronti del personale in possesso dei titoli culturali di accesso al profilo di area D di cui alla Tabella D allegata al CCNL. A tal fine l’USP predispone i conseguenti provvedimenti nei confronti di coloro che hanno dato la propria disponibilità con esclusione di chi ha rifiutato analogo incarico conferito ai sensi dell’art. 47 del CCNL nella propria scuola.

4. Ai soli fini della scelta della sede, la conferma, ove richiesta nella stessa scuola di servizio dell’anno scolastico precedente, deve precedere le nuove utilizzazioni. Contestualmente l’USP provvede alla sostituzione nella scuola di servizio dell’assistente amministrativo utilizzato sul posto di DSGA con personale supplente. All’uopo si richiamano le disposizioni di cui all’art. 6, comma 4, del Regolamento sulle modalità di conferimento delle supplenze del personale A.T.A. adottato con D.M. n. 430 del 13/12/2000.


Articolo 12

Criteri per la determinazione delle disponibilità del personale A.T.A.


1. Con riguardo al personale A.T.A., possibilmente nell’ambito degli stessi accordi di cui al precedente articolo 3 , stipulati a livello regionale con le OO.SS., si determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità provinciali su cui effettuare le operazioni di utilizzazione in corrispondenza delle esigenze complessive scaturite dalle situazioni socioeconomiche, culturali e di disagio presenti nelle circoscrizioni territoriali. In detto quadro deve essere assicurata, in via primaria, la copertura di tutti i posti disponibili in organico, accertati in base alle disposizioni in vigore, i posti di titolarità dei direttori dei servizi generali ed amministrativi inidonei e quelli del personale inidoneo al proprio profilo utilizzato in profilo coerente, nonchè tutti i posti disponibili per mancanza del personale titolare assente a seguito di disposizioni previste dall’attuale normativa, nonché quelli che si rendano disponibili per mobilità intercompartimentale, nonché quelli disponibili per concessione di part-time. Sarà data tempestiva informazione alle OO.SS. anche sulle eventuali disponibilità sopraggiunte e sulle motivazione delle stesse

2. Qualora le unità di personale A.T.A. da utilizzare siano superiori alle disponibilità individuate al comma 1 del presente articolo, il quadro complessivo dovrà ricomprendere una o più tra le seguenti disponibilità derivanti da esigenze specifiche connesse alla realtà territoriale e da particolari necessità di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche ed educative correlate ai nuovi compiti richiesti alla Scuola dell’autonomia ed alla ridefinizione dei servizi generali amministrativi delle istituzioni scolastiche dimensionate:

a)esigenze di supporto ai progetti educativi e formativi deliberati ed approvati dai competenti organi collegiali della scuola, nell’ambito dei piani dell’offerta formativa;

b)utilizzazione degli assistenti tecnici in istituzioni scolastiche di grado, ordine o tipo diverso dalla scuola di titolarità, in relazione alle esigenze di funzionamento di laboratori didattici o scientifici e alle esigenze di diffusione delle tecnologie multimediali;

c)saranno inoltre considerate le esigenze di supporto alle iniziative complementari e alle attività integrative delle istituzioni scolastiche di cui al D.P.R. 09/04/1999, n. 156 e al D.P.R. 10/10/1996, n. 567. In particolare saranno considerate le esigenze di supporto alla Consulta provinciale degli studenti di cui all’art. 5, comma 1 e comma 2, lettera c), del citato D.P.R. n. 156/99;

d)utilizzazione di personale soprannumerario nei nuclei di supporto all’autonomia scolastica istituiti a livello provinciale;

e)utilizzazione di personale soprannumerario presso i centri territoriali;

f)esigenze connesse ai posti resisi di fatto vacanti a seguito di utilizzazione di personale A.T.A. presso gli Uffici scolastici provinciali e regionali ai sensi dell’art.31, comma 6 bis, del decreto legislativo 3.2.1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

g)utilizzazione di personale soprannumerario - tenuto conto della fase transitoria connessa alla riforma di detti Enti - presso IRRE, INVALSI e INDIRE, previo accertamento da parte dei Uffici scolastici provinciali della disponibilità di posti presso i citati IRRE, INVALSI e INDIRE d’intesa con gli stessi Enti.

3. I responsabili amministrativi di cui all’art. 11, comma 1, lettera m) del presente contratto sono utilizzati in base ai criteri individuati al successivo art. 13, comma 1 ad esclusione del criterio definito al comma 1, lettera a) del citato art. 13, concernente le sostituzioni nelle Istituzioni scolastiche. Sono utilizzati inoltre a domanda su posti eventualmente disponibili di assistente amministrativo nelle scuole.

4. I responsabili amministrativi di cui all’art. 11, comma 1, lettera n) del presente contratto sono utilizzati in base ai criteri individuati al successivo art. 13, comma 1 del presente contratto e, a domanda, possono essere utilizzati su posti eventualmente disponibili di assistente amministrativo nelle Istituzioni scolastiche. Tale personale sarà comunque utilizzato in coda alle operazioni di utilizzazione dei direttori dei servizi generali ed amministrativi dei cui all’art. 11,comma 1 lettera a) del presente contratto.


Articolo 13

Ulteriori criteri per la determinazione delle disponibilità riferiti al profilo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.


1.Qualora le unità di Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi da utilizzare siano superiori alle disponibilità individuate in base ai criteri di cui al precedente art. 12 comma 1, al fine del miglior impiego di tale personale soprannumerario secondo le finalità individuate all’art. 12 comma 2, la contrattazione decentrata regionale definirà il seguente quadro nell’ambito del quale ricomprendere una o più delle seguenti disponibilità connesse ad esigenze di supporto a specifiche attività, avuto particolarmente riguardo alle competenze delineate dal profilo in argomento nell’ambito organizzativo delle istituzioni scolastiche autonome:

a)utilizzazione del personale soprannumerario per sostituzione nelle istituzioni scolastiche per assenze presumibilmente fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.

b)utilizzazione presso i centri territoriali per l’educazione degli adulti;

c)utilizzazione presso i nuclei di supporto all’autonomia scolastica attivati dai Centri dei Servizi Amministrativi;

d)saranno inoltre considerate le esigenze di supporto, con funzioni di coordinamento alle iniziative complementari e alle attività integrative delle istituzioni scolastiche di cui al D.P.R. 09/04/1999, n. 156 e al D.P.R, 10/10/1996 n. 567. In particolare saranno considerate le esigenze di supporto, con funzioni di coordinamento di altro personale A.T.A. soprannumerario alla Consulta provinciale degli studenti di cui all’art. 5 comma 1 e comma 2 lettera c) del citato D.P.R. n. 156/99;

e)utilizzazione in centri territoriali di servizi attivati a seguito di progetti di supporto all’attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche da realizzare anche con l’eventuale coinvolgimento degli Enti Locali. Le intese da stipularsi con gli Enti Locali potranno prevedere punti di raccordo operativi a livello distrettuale o in più istituzioni scolastiche con funzioni di polo, da attivarsi tenendo anche conto della fase di riorganizzazione degli uffici periferici del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. Potrà essere prevista l’utilizzazione del personale in argomento su progetti che vedano coinvolti consorzi di scuole ed altre iniziative territoriali concordate tra i soggetti istituzionali e le parti sociali con particolare riguardo ai progetti connessi al riassorbimento della dispersione scolastica, al contenimento del disagio giovanile, ai progetti sviluppati nelle aree a rischio e a quelli riguardanti gli alunni portatori di handicap e quelli connessi all’inserimento ed all’integrazione degli alunni stranieri;

f)utilizzazione di personale soprannumerario - tenuto conto della fase transitoria connessa alla riforma di detti Enti - presso IRRE, INVALSI e INDIRE, previo accertamento da parte dei Uffici scolastici provinciali della disponibilità di posti presso i citati IRRE, INVALSI e INDIRE d’intesa con gli stessi Enti .

2.Sull’insieme delle disponibilità definite dal presente articolo possono partecipare anche a domanda i Direttori dei servizi generali e amministrativi trasferiti d’ufficio in quanto soprannumerari.


Articolo 14

Utilizzazione del personale A.T.A. in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate coinvolte nel dimensionamento.


1.Il personale A.T.A. di cui all’art. 11, comma 1 lettera c) del presente contratto ha titolo, a domanda, ad essere utilizzato nelle istituzioni scolastiche che hanno assorbito la sede coordinata, il plesso e la sezione staccata funzionanti in comune diverso sulle quali era in servizio nell’anno scolastico, 2003/2004 con precedenza assoluta, e purchè vi sia la relativa disponibilità di posto.

2.In sede di contrattazione decentrata regionale saranno definite specifiche modalità al fine di assicurare le condizioni per la riassegnazione alla medesima sede di servizio secondo quando previsto al comma 1.


Articolo 15

Assegnazione del personale A.T.A. alle sedi associate, alle succursali e ai plessi.


1. L’assegnazione del personale A.T.A. alle sedi associate, alle succursali e ai plessi è regolata dal contratto di scuola. Nel caso in cui il contratto d’istituto non venga definito, il dirigente scolastico si atterrà ai seguenti criteri:

a)maggiore anzianità di servizio;

b)mantenimento della continuità nella sede occupata nel corrente anno scolastico;

c)disponibilità del personale stesso a svolgere specifici incarichi previsti dal C.C.N.L

2.Nella definizione del contratto di istituto, le parti si faranno carico di regolare le agevolazioni previste da norme di legge o pattizie ivi comprese quelle relative al presente C.C.N.I


Articolo 16

Criteri di articolazione delle utilizzazioni


1.Ai fini delle utilizzazioni la contrattazione decentrata regionale dovrà prevedere che vengano compilate distinte graduatorie per i profili professionali del personale in soprannumero secondo le tabelle di valutazione dei titoli allegate al presente accordo con riguardo al seguente ordine:

a)tutto il personale con contratto a tempo indeterminato con la sede di titolarità nella provincia dichiarato in soprannumero;

b)tutto il personale con contratto a tempo indeterminato in servizio nella provincia ancora in attesa della sede definitiva.

2.Nell’utilizzazione di tutte le risorse professionali va perseguita la realizzazione degli obiettivi che la Scuola dell’autonomia si è prefissata assicurando, in particolare, la funzionalità e l’efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto anche conto delle opzioni, delle esigenze e delle disponibilità espresse dal personale A.T.A. coinvolto. Qualora il numero del personale da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportino un maggiore onere finanziario.

3.Le utilizzazioni sono effettuate - tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati con l’indicazione delle sedi alle quali desiderano essere assegnati - per il raggiungimento dei predetti obiettivi, sulla base della sequenza operativa di cui al successivo art.20 e nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 19 In assenza dell’espressione delle preferenze da parte degli interessati l’utilizzazione avviene d’ufficio.

4.I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione all’accertamento di ulteriori successive disponibilità.

5.Le modalità di utilizzazione sono stabiliti mediante contrattazione decentrata regionale. Tale contrattazione potrà eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione in relazione alle specifiche situazioni locali, nel rispetto dei principi e criteri generali definiti dal presente accordo.



Articolo 17

Criteri di individuazione di situazioni di soprannumero


1.L’individuazione del personale soprannumerario si effettua sulla base dei punteggi contenuti nelle tabelle di valutazione allegate al presente contratto. In caso di concorrenza tra il personale in servizio presso la stessa scuola, circolo, istituto, l’individuazione del soprannumerario - ove necessaria - è prevista nell’ordine seguente:

a)personale privo della sede di titolarità, perdente posto sull’organico provinciale;

b)personale titolare nella scuola entrato a far parte dell’organico, per mobilità volontaria, a partire dal 1° Settembre dell’anno in cui si procede all’utilizzazione;

c)personale titolare nella scuola entrato a far parte dell’organico negli anni scolastici precedenti, ivi compresi i trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata (vedi nota (1) – art. 48 del CCNI 20.12.2007).

2.I beneficiari delle precedenze di cui all’art. 19 punti I, III, IV lettere f) ed h) sono esclusi dalla graduatoria, anche se trasferiti nella scuola per l’anno scolastico 2006/2007.

3.Per gli assistenti tecnici, l’individuazione del soprannumerario avviene sulla base delle graduatorie compilate per ciascuna area.



Articolo 18

Assegnazioni provvisorie


1. L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per un massimo di quindici sedi e per i seguenti motivi:

ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;

per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria.

ricongiungimento ai genitori;

2. In caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per motivi di lavoro o che svolge attività lavorativa in altra provincia, si prescinde dall’iscrizione anagrafica.

3. Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della citata tabella) è attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le assegnazioni provvisorie. A tal fine, il personale A.T.A. che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, convivente e/o ai figli dovrà indicare nella domanda il comune di ricongiungimento. Tale comune, ovvero il distretto scolastico di residenza per i comuni suddivisi in più distretti, dovrà essere necessariamente indicato nelle preferenze. Esso, eventualmente preceduto dalla indicazione di preferenze analitiche relative a specifiche scuole, dovrà necessariamente a sua volta precedere la preferenza per ogni altro comune.

4. L’indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico di residenza per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria solo allorquando vengano richiesti anche altri comuni o distretti oltre i predetti.

5. La mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni , ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda di assegnazione provvisoria. Pertanto, in tali casi, l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento.

6. Si richiama, per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, a quanto stabilito dall’art. 9 del C.C.N.I. del 20.12.2007 e dall’art. 4 dell’O.M. n 2 del 4.1.2008.

7. Non sono consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito del comune di titolarità, salvo diversa determinazione assunta in sede di contrattazione regionale per le grandi aree metropolitane.

8. Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate solo su posti la cui vacanza sia accertata per l’intero anno scolastico e, a richiesta, anche su posti part-time costituiti su più scuole. Per il personale part time, l’assegnazione provvisoria, su specifica richiesta del personale specializzato, può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio anche sommando spezzoni diversi compatibili costituiti su più scuole. Coerentemente con i principi generali che regolano la costituzione dei posti orario esterni anche al costituzione di un posto A.T.A. su due scuole dovrà tener conto della facile raggiungibilità delle sedi.

9. In sede di contrattazione regionale decentrata saranno regolamentate le modalità per consentire lo scambio di posti tra coniugi anche fra province diverse.

10. La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è regolata dalle disposizioni di cui al successivo art. 20.

11. Le assegnazioni provvisorie da altra provincia sono disposte salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l’a.s. 2006/2007.



Articolo 19

Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria


1.Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui all’art. 20 del presente C.C.N.I., in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia, previste dal C.C.N.I. del 20.12.2007:

I.HANDICAP E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

a)Personale A.T.A emodializzato (art. 61 della Legge 270/82);

II. PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NELL’ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ

b) Personale A.T.A che chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda nell’anno scolastico cui si riferiscono le operazioni, nonché le utilizzazioni nella scuola di precedente titolarità dell’A.T.A analogamente trasferito quale soprannumerario nei cinque anni scolastici precedenti (ivi compreso a.s. 2008/2009 a cui si riferiscono le operazioni di utilizzazione del presente contratto), che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell’istituto di precedente titolarità;

III. PERSONALE PORTATORE DI HANDICAP

c)Personale A.T.A portatore di handicap di cui all'art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

d)Personale A.T.A che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio cobaltoterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;

e)Personale A.T.A appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza solo nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso;

IV. ASSISTENZA

f) Personale A.T.A destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge 104/92 che sia:

coniuge o genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela di portatore di handicap in situazione di gravità.

unico figlio/a in grado di prestare assistenza al genitore; tale unicità, , deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore handicappato in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo esemplificativo si indicano i casi di sorelle e/o fratelli minori, handicappati, residenti all’estero o comunque a distanze che non consentono l’effettiva e continuativa assistenza );

g)Personale A.T.A. destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il terzo grado ( nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o affidatario di persona handicappata in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto disabile in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo esemplificativo si indicano i casi di parenti minori, handicappati, residenti all’estero o comunque a distanze che non consentono l’effettiva e continuativa assistenza.).

In relazione ai punti f e g:

- la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all’art. 9 del C.C.N.I. del 20.12.2007, (in particolare i punti a), b) e c) ) e dall’art. 4 dell’O.M. n. 2 del 4.1.2008. La condizione di esclusività dell’assistenza al portatore di handicap deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.;

- la suddetta autodichiarazione non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia l’unico parente o affine a convivere con il soggetto disabile. Tale precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità dell’handicap dichiari il soggetto disabile "rivedibile" purchè sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale ( art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi la durata del provvedimento di utilizzazione o assegnazione provvisoria.

h)lavoratrici madri con prole di età inferiore a tre anni o, in alternativa i lavoratori padri; sono presi in considerazione i figli che compiono i tre anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento.

V. PERSONALE DICHIARATO INIDONEO A SVOLGERE LE MANSIONI DEL PROPRIO PROFILO CHE SVOLGE MANSIONI DI ALTRO PROFILO

i)il personale dichiarato inidoneo a svolgere mansioni nel proprio profilo che svolge mansioni di altro profilo e che chiede l’utilizzazione nella scuola di precedente utilizzazione;

VI.PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA

(limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

l)il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all’art.2 commi 197 e 198 della legge n.549/95, destinatari della legge n.100/87, dell’art. 10 comma 2 del D.L. 325/87, convertito con modificazione nella L. 402/87 dell’art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell’art. 2 della L. 86 del 29.3.2001. Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181 del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al profilo di appartenenza.

VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

(limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

m)Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell’art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265, durante l’esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo.

VIII. PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998

(limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

Il personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.L. sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.

Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovrà essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445 così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.


Articolo 20

Sequenza operativa


1.Al fine di individuare tutti i posti disponibili per le operazioni di utilizzazione saranno effettuate preliminarmente tutte le operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; in particolare per massimizzare i posti disponibili, l’ordine delle operazioni viene effettuato privilegiando le operazioni che lasciano posti disponibili alle fasi successive.

2.Al fine di favorire la funzionalità e la qualificazione dell’istituzione scolastica, le proroghe del personale già utilizzato nell’anno scolastico precedente sono disposte prioritariamente, rispetto alle altre operazioni di utilizzazione, nell’ambito di ciascuna delle seguenti fasi:

a)utilizzazione in altra area professionale, nell’ambito dello stesso istituto, degli assistenti tecnici in soprannumero sulla propria area professionale, sulla base dei titoli di studio e/o professionali posseduti o anche, in mancanza dei titoli prescritti, con la conseguente partecipazione ad attività di riconversione professionale;

b)utilizzazione a domanda nella scuola di precedente utilizzazione del personale A.T.A. inidoneo;

c)utilizzazione a domanda o d’ufficio in altra istituzione scolastica - nello stesso profilo professionale - del personale in soprannumero sulla scuola di titolarità, o, per gli assistenti tecnici, nella stessa o in altra area professionale, sulla base dei titoli di studio e/o professionali posseduti;

d)utilizzazione degli assistenti tecnici in soprannumero nella scuola di titolarità, a domanda o d’ufficio, in altra istituzione scolastica e area professionale, in mancanza dei titoli prescritti con la conseguente partecipazione ad attività di riconversione professionale;

e)utilizzazione, secondo criteri e modalità definite in sede di contrattazione decentrata regionale, di personale tecnico che non trovi alcuna utilizzazione nell’ambito del proprio profilo professionale;

f)assegnazioni di sede provvisoria, a domanda e d’ufficio, al personale nominato in ruolo ancora senza sede definitiva;

g)assegnazioni provvisorie provinciali;

h)utilizzazione, secondo criteri e modalità definite in sede di contrattazione decentrata regionale, dei responsabili amministrativi presenti in istituzioni scolastiche con personale già degli Enti locali aggiunti al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola;

i)assegnazioni provvisorie del personale proveniente da fuori provincia;

3.In sede di contrattazione regionale potranno essere disciplinate forme di utilizzazione del personale in soprannumero appartenente ai profili di infermiere, cuoco e guardarobiere.



Articolo 21

Attività di formazione finalizzata alla riconversione professionale


1.Al fine di migliorare la qualità del servizio scolastico e per l’ottimizzazione delle risorse connesse alla piena realizzazione della scuola dell’autonomia, in sede di contrattazione decentrata a livello regionale dovrà essere definito o integrato il piano degli interventi di supporto e di riconversione professionale del personale che non sia stato possibile utilizzare nell'ambito del profilo d’appartenenza o di altro profilo della stessa qualifica in relazione ai titoli posseduti.

2.Il personale privo dei prescritti requisiti d’accesso al diverso profilo per il quale si prevede la possibilità di utilizzazione è tenuto a partecipare ad un corso di formazione di durata adeguata alla qualificazione professionale da conseguire. Il corso in questione dovrà essere dedicato, di regola, per non meno del 50% del monte ore del corso stesso, al tirocinio del personale frequentante, nell’ambito della stessa sede di servizio, ai sensi dell’art. 48 c. 1 lett b) del CCNI del 29.11.2007. L’attività di riconversione sarà svolta, di norma, durante la prima parte dell’anno scolastico nel quale il personale interessato è utilizzato in altro profilo o area diversa da quella di titolarità, nell’ambito della stessa qualifica funzionale.

3.L'attestato relativo alla frequenza del corso di formazione è valido ai fini della mobilità professionale - ai sensi dell’art. 50 del C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto il 20.12.2007 - a condizione che i frequentanti al termine del corso stesso abbiano superato positivamente una verifica finale sull'effettiva acquisizione della professionalità necessaria per svolgere le funzioni del nuovo profilo.

4.Le iniziative di riconversione saranno organizzate sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata regionale di cui al comma 1. A tali corsi potrà partecipare, a domanda, in subordine al personale soprannumerario, anche il personale che non si ritrovi nell'anzidetta condizione, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finalizzate a tale scopo purché appartenenti a profili o aree professionali con esubero nella provincia.


TITOLO IV

DISPOSIZIONE COMUNE


Articolo 22

CONTENZIOSO

Qualora insorgano delle controversie in sede di applicazione del contratto, le parti si incontrano per risolvere consensualmente il conflitto prima di attivare le procedure previste dall'art. 2 del C.C.N.L. del 29.11.2007.

Resta ferma la possibilità di presentazione di reclami da parte dei singoli interessati avverso le graduatorie e i provvedimenti adottati nei loro confronti.

- Reclami -

Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami saranno esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

- Controversie individuali -

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, si rinvia agli articoli 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29. 11. 2007, riportati al comma 2, art. 12 del CCNI del 20.12.2007.


FIRME