LEGGE COSTITUZIONALE 2 ottobre 2007, n. 1 ( Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007)


MODIFICA ALL'ARTICOLO 27 DELLA COSTITUZIONE, CONCERNENTE L'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

  1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione le parole: ", se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra" sono soppresse.

    La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.