(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 maggio 1985, n. 119.
(2) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608.
(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 18 febbraio 1998, n. 39;
- Ministero delle attività produttive: Lett.Circ. 11 dicembre 2001, n. 515654.
1. Agli effetti della presente legge, l'attività di agente di commercio si intende esercitata da
chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di
contratti in una o più zone determinate.
L'attività di rappresentante di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente
incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate.
2. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo per
gli agenti e rappresentanti di commercio.
Al ruolo di cui al precedente comma devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere
l'attività di agente o rappresentante di commercio che siano in possesso dei requisiti fissati dai
successivi articoli 5 e 6.
3. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono presentare domanda alla commissione di
cui al successivo art. 4, istituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
della provincia in cui risiedono.
Ai fini della documentazione relativa alle singole domande le commissioni istituite presso le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura osservano le norme di cui al D.P.R. 2 agosto
1957, n. 678.
4. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una
commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La commissione è
nominata con deliberazione della giunta camerale e dura in carica quattro anni. Essa è composta:
a) da un membro di giunta della camera di commercio;
b) da sette membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti al ruolo su
designazione delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale;
c) da un rappresentante delle associazioni provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato
firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio o comunque
più rappresentative a livello nazionale, scelto sulla base delle designazioni effettuate dalle categorie
stesse;
d) da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
La commissione così costituita nomina al suo interno il presidente ed un vicepresidente.
In caso di morte o di decadenza di un membro la commissione viene integrata dalla giunta camerale
con le stesse modalità della prima nomina.
Alla segreteria della commissione provinciale è addetto un funzionario in servizio presso la camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura (4).
(4) Per la soppressione della commissione di cui al presente articolo vedi l'art. 11, D.L. 4 luglio
2006, n. 223.
5. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea,
ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana;
b) godere dell'esercizio dei diritti civili;
c) non essere interdetto o inabilitato, fallito, condannato, per delitti contro la pubblica
amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria
ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa,
appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge
commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque
anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) avere assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al
momento dell'età scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo (5).
Il richiedente deve inoltre:
1) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle
regioni (6);
2) oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con
qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite,
purché l'attività sia stata svolta anche se non continuativamente entro i cinque anni dalla data di
presentazione della domanda;
3) oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo
commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche.
L'iscrizione nel ruolo è incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone,
associazioni o enti, privati o pubblici.
L'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio è altresì preclusa a coloro che sono
iscritti nei ruoli dei mediatori o che comunque svolgono attività per le quali è prescritta l'iscrizione
in detti ruoli.
Il ruolo è soggetto a revisione ogni cinque anni.
(5) Lettera così sostituita dall'art. 2, L. 15 maggio 1986, n. 190 (Gazz. Uff. 19 maggio 1986, n.
114). L'art. 3 della stessa legge ha, inoltre, così disposto:
«
Art. 3. I procacciatori d'affari possono partecipare ai corsi di cui all'art. 5, secondo comma, punto 1,
L. 3 maggio 1985, n. 204, purché iscritti al registro ditte istituito presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura».
(6) Vedi la nota 4 che precede.
6. Qualora l'attività di agente o rappresentante di commercio sia esercitata da società, i requisiti per
l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante delle società
stesse.
Le società sono tenute a comunicare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura le eventuali variazioni dei loro legali rappresentanti per l'aggiornamento del ruolo.
7. La commissione provinciale, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, delibera
l'iscrizione o il diniego di iscrizione ed il presidente ne dà motivata comunicazione all'interessato
entro i quindici giorni successivi.
Nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta notifica, l'interessato può ricorrere alla commissione
centrale di cui al successivo articolo 8. Trascorso inutilmente tale termine, il provvedimento di
diniego di iscrizione diventa definitivo.
La commissione provinciale adotta il provvedimento di cancellazione dal ruolo nei confronti
dell'agente o rappresentante di commercio nei seguenti casi:
1) quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previste dal precedente art. 5 (7);
2) nel caso di interdizione od inabilitazione legale;
3) Su richiesta dell'interessato.
Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del precedente comma la commissione provinciale, sentito
l'interessato, adotta il relativo provvedimento di cancellazione che deve essere notificato
all'interessato entro quindici giorni dalla data del provvedimento stesso.
Nel termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica l'interessato può ricorrere alla commissione
centrale di cui al successivo articolo 8. Qualora entro tale termine l'interessato non abbia presentato
il ricorso, il provvedimento di cancellazione diventa definitivo.
Nel caso previsto dal n. 3) del precedente terzo comma, la commissione provinciale emette il
relativo provvedimento di cancellazione che potrà essere revocato qualora l'interessato ne faccia
successivamente richiesta.
(7) La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno-4 luglio 1997, n. 226 (Gazz. Uff. 23 luglio
1997, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7, terzo comma, numero 1), sollevata in riferimento agli articoli 3, 4, 24, 35 e 97 della
Costituzione.
8. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione
centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali.
La commissione centrale è nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dura in carica quattro anni; essa è composta:
a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la
presiede;
b) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
c) dal presidente dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio
(ENASARCO) o da un suo delegato;
d) da sette membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti ad un ruolo
professionale provinciale, su designazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria più
rappresentative a livello nazionale;
e) da un rappresentante delle organizzazioni nazionali dell'industria, del commercio e
dell'artigianato firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di
commercio, o comunque di quelle più rappresentative, scelto sulla base delle designazioni effettuate
dalle stesse organizzazioni.
Nel medesimo decreto e con le medesime modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti in
pari numero.
Alla segreteria della commissione centrale è addetto il personale in servizio presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato (8).
(8) Per la soppressione della commissione di cui al presente articolo vedi l'art. 11, D.L. 4 luglio
2006, n. 223.
9. È fatto divieto a chi non è iscritto al ruolo di cui alla presente legge di esercitare l'attività di
agente o rappresentante di commercio.
La commissione provinciale vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge ed è
tenuta a denunciare all'autorità competente coloro che esercitano la professione di agente o
rappresentante di commercio senza essere iscritti al ruolo.
Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma compresa tra L. 1.000.000 e 4.000.000. Alle
medesime sanzioni sono soggetti i mandanti che stipulano un contratto di agenzia con persona non
iscritta al ruolo. Si osservano per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle
medesime e per la riscossione delle somme dovute, le disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981,
n. 689, e relative norme regolamentari.
10. Sono iscritti di diritto nel ruolo tutti gli agenti o rappresentanti di commercio e le società di
rappresentanza che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, risultano iscritti nei ruoli,
transitorio ed effettivo, previsti dalla L. 12 marzo 1968, n. 316.
Hanno, altresì, diritto ad essere iscritti nel ruolo, a domanda, gli agenti e rappresentanti di
commercio e i legali rappresentanti delle società, comprese quelle costituite ai sensi dell'art. 3,
comma 16, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 17
febbraio 1985, n. 17, in possesso dei requisiti previsti per la iscrizione nell'elenco effettivo di cui
alla L. 12 marzo 1968, n. 316, anche se non hanno presentato la domanda di passaggio dall'elenco
transitorio a quello effettivo durante la vigenza della predetta legge.
È prorogata - fino alla nomina delle commissioni di cui ai precedenti artt. 4 e 8, da istituire entro e
non oltre il 30 giugno 1986 - l'attività delle commissioni provinciali e centrali istituite ai sensi della
L. 12 marzo 1968, n. 316, sia per l'esame della domande presentate entro il 5 giugno 1985, da
esaminare ai sensi della citata legge, sia per l'esame delle domande presentate successivamente alla
predetta data del 5 giugno 1985 (9).
(9) Lettera così sostituita dall'art. 2, L. 15 maggio 1986, n. 190 (Gazz. Uff. 19 maggio 1986, n.
114). L'art. 3 della stessa legge ha, inoltre, così disposto:
«
Art. 3. I procacciatori d'affari possono partecipare ai corsi di cui all'art. 5, secondo comma, punto 1,
L. 3 maggio 1985, n. 204, purché iscritti al registro ditte istituito presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura».
11. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di concerto col Ministro di grazia e giustizia, emanerà le norme di
attuazione della presente legge, sentite le organizzazioni di categoria e quelle a carattere generale
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
12. È abrogata la L. 12 marzo 1968, n. 316, concernente la disciplina della professione di agente e
rappresentante di commercio.