Alle disposizioni sull'assegno bancario contenute nel codice di commercio sono sostituite le
norme sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di
emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, allegate al presente decreto e firmate, di
ordine Nostro, dal Ministro Guardasigilli. Le disposizioni sugli assegni circolari e sui titoli
speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia contenute in leggi
speciali restano in vigore, in quanto non siano incompatibili con le norme anzidette.
Le norme approvate col presente decreto entreranno in vigore il 1° gennaio 1934.
TITOLO I
Dell'assegno bancario.
Capo I
Della emissione e della forma dell'assegno bancario.
Art. 1
L'assegno bancario (chèque) contiene : 1) la denominazione di assegno bancario (chèque)
inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto; 2) l'ordine
incondizionato di pagare una somma determinata; 3) il nome di chi è designato a pagare
(trattario); 4) l'indicazione del luogo di pagamento ; 5) l'indicazione della data e del luogo
dove l'assegno bancario è emesso; 6) la sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario
(traente).
Art. 2
Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come
assegno bancario, salvo i casi previsti nei seguenti comma. In mancanza di indicazione
speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento. Se più
luoghi sono indicati accanto al nome del trattario, l'assegno bancario è pagabile nel luogo
indicato per primo. In mancanza di queste o di ogni altra indicazione, l'assegno bancario è
pagabile nel luogo in cui è stato emesso; e, se in esso non vi è uno stabilimento del trattario,
nel luogo dove questi ha lo stabilimento principale. L'assegno bancario in cui non è indicato il
luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome del traente.
Art. 3
L'assegno bancario è tratto su di un banchiere . Tuttavia il titolo emesso o pagabile fuori del
territorio della Repubblica o di territori soggetti alla sovranità italiana è valido come assegno
bancario anche se tratto su persona che non sia banchiere. L'assegno bancario non può essere
emesso se il traente non abbia fondi disponibili presso il trattario dei quali abbia diritto di
disporre per assegno bancario, e in conformità di una convenzione espressa o tacita. Il titolo
tuttavia vale come assegno bancario anche se non sia osservata tale prescrizione.
Art. 4
L'assegno bancario non può essere accettato. Ogni menzione di accettazione apposta
sull'assegno bancario si ha per non scritta. Ogni menzione di certificazione, conferma, visto e
ogni altra equivalente, scritta sul titolo e firmata dal trattario, ha soltanto l'effetto di accertare
l'esistenza dei fondi ed impedirne il ritiro da parte del traente prima della scadenza del termine
di presentazione.
Art. 5
L'assegno bancario può essere pagabile: a una persona determinata con o senza l'espressa
clausola «all'ordine»; a una persona determinata con la clausola «non all'ordine» o altra
equivalente; al portatore. L'assegno bancario a favore di una persona determinata, con la
clausola «o al portatore» ovvero con altra equivalente, vale come assegno bancario al
portatore. L'assegno bancario senza indicazione del prenditore vale come assegno bancario al
portatore.
Art. 6
L'assegno bancario può essere all'ordine dello stesso traente. L'assegno bancario può essere
tratto per conto di un terzo. L'assegno bancario non può essere tratto sullo stesso traente,
salvo che il titolo sia tratto fra diversi stabilimenti di uno stesso traente. In questo caso
l'assegno non può essere al portatore.
Art. 7
Qualsiasi promessa d'interessi inserita nell'assegno bancario si ha per non scritta
Art. 8
L'assegno bancario può essere pagabile al domicilio [81] di un terzo sia nel luogo del domicilio
del trattario, sia in altro luogo, ancorché il terzo non sia banchiere.
Art. 9
L'assegno bancario con la somma da pagarsi scritta in lettere ed in cifre vale, in caso di
differenza, per la somma indicata in lettere. Se la somma da pagarsi è scritta più di una volta
in lettere o in cifre, l'assegno bancario, in caso di differenza, vale per la somma minore.
Art. 10
Se l'assegno bancario contiene firme di persone incapaci di obbligarsi per l'assegno, firme false
o di persone immaginarie ovvero firme che per qualsiasi altra ragione non obbligano le persone
che hanno firmato l'assegno bancario o col nome delle quali esso è stato firmato, le
obbligazioni degli altri firmatari restano tuttavia valide.
Art. 11
Ogni sottoscrizione deve contenere il nome e il cognome o la ditta di colui che si obbliga. E'
valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale.
Art. 12
Il minore emancipato non autorizzato all'esercizio del commercio e l'inabilitato non assumono
obbligazioni se la loro firma non sia accompagnata da quella del curatore con la clausola «per
assistenza» o altra equivalente. Se sia omessa detta clausola o altra equivalente il curatore è
obbligato personalmente.
Art. 13
Il genitore o il tutore non autorizzato all'esercizio del commercio per conto del minore o
dell'interdetto, si può obbligare in nome di costoro, il primo con l'autorizzazione del tribunale,
l'altro con l'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela omologata dal tribunale, l'una e
l'altra anche di carattere generale.
Art. 14
Chi appone la firma sull'assegno bancario quale rappresentante di una persona per la quale
non ha il potere di agire, è obbligato per effetto dell'assegno bancario come se l'avesse firmato
in proprio, e, se ha pagato, ha gli stessi diritti che avrebbe avuto il preteso rappresentato. La
stessa disposizione si applica al rappresentante che abbia ecceduto i suoi poteri.
Art. 15
La facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto altrui comprende anche quella di
emettere e girare assegni, salvo che l'atto di rappresentanza disponga diversamente .
Art. 16
Il traente risponde del pagamento. Ogni clausola con la quale si esoneri da tale responsabilità
si ha per non scritta.
Capo II
Del trasferimento.
Art. 17
L'assegno bancario pagabile ad una persona determinata con o senza la clausola espressa
«all'ordine» è trasferibile mediante girata. L'assegno bancario pagabile ad una persona
determinata con la clausola «non all'ordine» o altra equivalente, non può essere trasferito che
nella forma e con gli effetti della cessione ordinaria. La girata può essere fatta anche a favore
del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo l'assegno bancario.
Art. 18
La girata deve essere incondizionata. Qualsiasi condizione alla quale sia subordinata si ha per
non scritta. La girata parziale è nulla. E' ugualmente nulla la girata del trattario. La girata al
portatore vale come girata in bianco. La girata al trattario vale come quietanza, salvo il caso
che il trattario abbia diversi stabilimenti e la girata sia fatta ad uno stabilimento diverso da
quello sul quale l'assegno bancario è stato tratto.
Art. 19
La girata deve essere scritta sull'assegno bancario o su un foglio ad esso attaccato
(allungamento) . Deve essere sottoscritta dal girante. La girata è valida ancorché il beneficiario
non sia indicato o il girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). In questo caso la
girata per essere valida deve essere scritta a tergo dell'assegno bancario o sull'allungamento.
Art. 20
La girata trasferisce tutti i diritti inerenti all'assegno bancario. Se la girata è in bianco, il
portatore può: 1) riempirla col proprio nome o con quello di altra persona; 2) girare l'assegno
bancario di nuovo in bianco o a persona determinata; 3) trasmettere l'assegno bancario ad un
terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarlo.
Art. 21
Il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde del pagamento. Egli può vietare una nuova
girata; in questo caso non è responsabile verso coloro ai quali l'assegno bancario sia
ulteriormente girato.
Art. 22
Il detentore dell'assegno bancario trasferibile per girata è considerato portatore legittimo se
giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l'ultima è in bianco. Le girate
cancellate si hanno, a questo effetto per non scritte. Se una girata in bianco è seguita da
un'altra girata, si reputa che il sottoscrittore di quest'ultima abbia acquistato l'assegno
bancario per effetto della girata in bianco.
Art. 23
Una girata apposta ad un assegno bancario al portatore rende il girante responsabile secondo
le norme sul regresso; ma non trasforma il titolo in un assegno bancario all'ordine.
Art. 24
Se una persona ha perduto per qualsiasi ragione il possesso di un assegno bancario, il nuovo
portatore, cui è pervenuto l'assegno bancario - sia che si tratti di assegno bancario al
portatore, sia che si tratti di assegno bancario trasferibile per girata e rispetto al quale il
portatore giustifichi il suo diritto nella maniera indicata nell'art. 22 - non è tenuto a
consegnarlo se non quando l'abbia acquistato in mala fede ovvero abbia commesso colpa
grave acquistandolo.
Art. 25
La persona contro la quale sia promossa azione in virtù dell'assegno bancario, non può opporre
al portatore le eccezioni fondate sui suoi rapporti personali col traente e con i portatori
precedenti, a meno che il portatore, acquistando l'assegno bancario, abbia agito scientemente
a danno del debitore.
Art. 26
Se alla girata è apposta la clausola «valuta per incasso», «per incasso», «per procura», od
ogni altra che implichi un semplice mandato, il portatore può esercitare tutti i diritti inerenti
all'assegno bancario, ma non può girarlo che per procura. Gli obbligati non possono in questo
caso opporre al portatore se non le eccezioni che avrebbero potuto opporre al girante. Il
mandato contenuto in una girata per procura non si estingue per la morte del mandante o per
la sopravvenuta sua incapacità.
Art. 27
La girata fatta dopo il protesto o dopo una constatazione equivalente oppure dopo spirato il
termine per la presentazione produce solo gli effetti di una cessione ordinaria. La girata senza
data si presume, fino a prova contraria, fatta prima del protesto o della constatazione
equivalente, oppure prima dello spirare del termine indicato nel comma precedente.
Capo III
Dell'avallo.
Art. 28
Il pagamento di un assegno bancario può essere garantito con avallo per tutta o parte della
somma. Questa garanzia può essere prestata da un terzo, escluso il trattario, o anche da un
firmatario dell'assegno bancario.
Art. 29
L'avallo è apposto sull'assegno bancario o sull'allungamento. E' espresso con le parole «per
avallo» o con ogni altra formula equivalente; è sottoscritto dall'avallante. Si considera dato con
la sola firma dell'avallante apposta sulla faccia anteriore dell'assegno bancario, purché non si
tratti della firma del traente. L'avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa
indicazione si intende dato per il traente.
Art. 30
L'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato. La sua
obbligazione è valida ancorché l'obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che
un vizio di forma. L'avallante che paga l'assegno bancario acquista i diritti ad esso inerenti
contro l'avallato e contro coloro che sono obbligati verso di lui per effetto dell'assegno
bancario.
Capo IV
Della presentazione e del pagamento.
Art. 31
L'assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta.
L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione
è pagabile nel giorno di presentazione.
Art. 32
L'assegno bancario deve essere presentato al pagamento nel termine di otto giorni se è
pagabile nello stesso comune in cui fu emesso; di quindici giorni se pagabile in altro comune
della Repubblica; di trenta giorni se pagabile nei territori comunque soggetti alla sovranità
italiana compresi nel bacino del Mediterraneo; di sessanta giorni se è pagabile negli altri
territori soggetti alla sovranità italiana . L'assegno bancario emesso in un paese diverso da
quello nel quale è pagabile deve essere presentato entro il termine di venti giorni o di sessanta
giorni a secondo che il luogo di emissione e quello di pagamento siano nello stesso o in diversi
continenti. A questo effetto gli assegni bancari emessi in un paese di Europa e pagabili in un
paese litoraneo del Mediterraneo o viceversa sono considerati come assegni bancari emessi e
pagabili nello stesso continente. I termini suddetti decorrono dal giorno indicato nell'assegno
bancario come data di emissione.
Art. 33
Se un assegno bancario è tratto fra due piazze che hanno calendari diversi, il giorno
dell'emissione è sostituito con quello corrispondente del calendario del luogo di pagamento.
Art. 34
La presentazione ad una stanza di compensazione equivale a presentazione per il pagamento.
Art. 35
L'ordine di non pagare la somma dell'assegno bancario non ha effetto che dopo spirato il
termine di presentazione. In mancanza di tale ordine, il trattario può pagare anche dopo
spirato detto termine.
Art. 36
La morte del traente e la sua incapacità sopravvenuta dopo l'emissione lasciano inalterati gli
effetti dell'assegno bancario.
Art. 37
Il trattario che paga l'assegno bancario può esigere che esso gli sia consegnato quietanzato dal
portatore. Il portatore non può rifiutare un pagamento parziale. In caso di pagamento parziale,
il trattario può esigere che ne sia fatta menzione sull'assegno bancario e gliene sia data
quietanza.
Art. 38
Il trattario che paga un assegno bancario trasferibile per girata è tenuto ad accertare la
regolare continuità delle girate, ma non a verificare la autenticità delle firme dei giranti.
Art. 39
Se l'assegno bancario è pagabile in moneta che non ha corso nel luogo di pagamento la
somma può essere pagata entro il termine di presentazione nella moneta del paese secondo il
suo valore nel giorno del pagamento . Se il pagamento non è stato fatto alla presentazione, il
portatore può a sua scelta domandare che la somma sia pagata nella moneta del paese
secondo il valore nel giorno della presentazione o in quello del pagamento. Il valore della
moneta estera è determinato dagli usi del luogo di pagamento. Il traente può tuttavia stabilire
che la somma da pagare sia calcolata secondo il corso indicato nell'assegno bancario. Le
disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui il traente abbia stabilito che il
pagamento sia fatto in una moneta espressamente indicata (clausola di pagamento effettivo in
moneta estera). Se la somma è indicata in una moneta avente la stessa denominazione, ma un
valore diverso nel paese di emissione e in quello del pagamento, si presume che l'indicazione si
riferisca alla moneta del luogo di pagamento.
Capo V
Dell'assegno bancario sbarrato, dell'assegno bancario da accreditare, dell'assegno
bancario «non trasferibile», e dell'assegno turistico.
Art. 40
Il traente o il portatore dell'assegno bancario può sbarrarlo con gli effetti indicati nell'articolo
seguente. Lo sbarramento è fatto con due sbarre parallele opposte sulla faccia anteriore. Esso
può essere generale o speciale. Lo sbarramento è generale se tra le due sbarre non vi è alcuna
indicazione o vi è la semplice parola «banchiere» o altra equivalente; è speciale se tra le due
sbarre è scritto il nome di un banchiere. Lo sbarramento generale può essere trasformato in
sbarramento speciale; ma questo non può essere trasformato in sbarramento generale. La
cancellazione dello sbarramento o del nome del banchiere si ha per non fatta.
Art. 41
L'assegno bancario con sbarramento generale non può essere pagato dal trattario che a un
banchiere o a un cliente del trattario. Un assegno bancario con sbarramento speciale non può
essere pagato dal trattario che al banchiere designato, o, se questi è il trattario, a un suo
cliente. Tuttavia il banchiere designato può servirsi per l'incasso di altro banchiere. Un
banchiere non può acquistare un assegno sbarrato che da un suo cliente o da altro banchiere.
Non può incassarlo per conto di altre persone tranne le anzidette. Un assegno bancario con
diversi sbarramenti speciali non può essere pagato dal trattario salvo il caso che si tratti di due
sbarramenti, di cui uno per l'incasso a mezzo di una stanza di compensazione. Il trattario o il
banchiere che non osservi le precedenti disposizioni risponde del danno nei limiti dell'importo
dell'assegno bancario.
Art. 42
Il traente o il portatore di un assegno bancario può vietare che esso sia pagato in contanti,
apponendo sulla faccia anteriore in senso trasversale le parole «da accreditare» o altra
espressione equivalente. In questo caso l'assegno bancario non può essere regolato dal
trattario che a mezzo di una scritturazione contabile (accreditamento in conto, giro in conto,
compensazione). Il regolamento per scritturazione contabile equivale a pagamento. La
cancellazione delle parole «da accreditare» si ha per non fatta. Il trattario che non osservi le
norme sopra indicate risponde del danno nei limiti dell'importo dell'assegno bancario. Il
trattario non è tenuto ad accreditare l'assegno che ad un proprio correntista.
Art. 43
L'assegno bancario emesso con la clausola «non trasferibile» [73] non può essere pagato se
non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non può
girare l'assegno se non ad un banchiere, per l'incasso, il quale non può ulteriormente girarlo.
Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola
si ha per non avvenuta. Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal
prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento. La clausola «non
trasferibile» deve essere apposta anche dal banchiere su richiesta del cliente. La stessa
clausola può essere apposta da un girante con i medesimi effetti. Le disposizioni del presente
articolo si applicano soltanto agli assegni pagabili nel territorio della Repubblica o nei territori
soggetti alla sovranità italiana.
Art. 44
Il traente dell'assegno bancario può subordinarne il pagamento all'esistenza sul titolo, nel
momento della presentazione, di una doppia firma conforme del prenditore (assegno turistico).
Capo VI
Del regresso per mancato pagamento.
Art. 45
Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati se l'assegno
bancario, presentato in tempo utile, non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia
constatato: 1) con atto autentico (protesto) , oppure: 2) con dichiarazione del trattario scritta
sull'assegno bancario con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione, oppure: 3)
con dichiarazione di una stanza di compensazione datata e attestante che l'assegno bancario le
è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato. Il portatore mantiene i suoi diritti contro
il traente, sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia
stato fatto il protesto o la constatazione equivalente. Se, dopo decorso il termine di
presentazione, la disponibilità della somma sia venuta a mancare per fatto del trattario, il
portatore perde tali diritti in tutto o limitatamente alla parte della somma che sia venuta a
mancare.
Art. 46
Il protesto o la constatazione equivalente deve farsi prima che sia spirato il termine di
presentazione. Se la presentazione è fatta l'ultimo giorno del termine, il protesto o la
constatazione equivalente può farsi il primo giorno feriale successivo..
Art. 47
Il portatore deve dare avviso al proprio girante ed al traente del mancato pagamento entro i
quattro giorni feriali successivi al giorno del protesto o della dichiarazione equivalente e, se vi
sia la clausola «senza spese», lo stesso giorno della presentazione. Ogni girante nei due giorni
feriali successivi al giorno in cui ha ricevuto l'avviso deve informare il precedente girante
dell'avviso ricevuto, indicando i nomi e gli indirizzi di coloro che hanno dato gli avvisi
precedenti, e così di seguito, risalendo fino al traente. I termini predetti decorrono dal
ricevimento dell'avviso precedente. Se in conformità del precedente comma l'avviso è dato a
un firmatario dell'assegno bancario, analogo avviso deve essere dato entro lo stesso termine al
suo avallante. Se un girante non ha indicato il suo indirizzo, o lo ha indicato in maniera
illeggibile, basta che l'avviso sia dato al girante che lo precede. Chi è tenuto a dare l'avviso può
darlo in una forma qualsiasi anche col semplice rinvio dell'assegno bancario. Egli deve provare
di aver dato l'avviso nel termine stabilito. Il termine si considera rispettato se una lettera
contenente l'avviso sia stata spedita per posta nel termine predetto. Chi non dà l'avviso nel
termine sopra indicato non decade dal regresso; tuttavia è responsabile della sua negligenza
se abbia causato danno, senza però che l'ammontare del risarcimento possa superare quello
dell'assegno bancario..
Art. 48
Il traente, il girante o l'avallante può, con la clausola «senza spese», «senza protesto» od ogni
altra equivalente, apposta sul titolo e firmata, dispensare il portatore dall'obbligo del protesto o
della dichiarazione equivalente per esercitare il regresso. Tale clausola, salvo il disposto
dell'art. 45, ultimo comma, non dispensa il portatore dalla presentazione dell'assegno bancario,
nei termini prescritti, né dagli avvisi. La prova dell'inosservanza dei termini incombe a colui che
la oppone al portatore. Se la clausola è apposta dal traente, essa produce i suoi effetti nei
confronti di tutti i firmatari; se è apposta da un girante o da un avallante, produce i suoi effetti
soltanto rispetto a costui. Se la clausola è apposta dal traente e il portatore fa levare il
protesto o la constatazione equivalente, le spese restano a suo carico. Se la clausola è apposta
da un girante o da un avallante, le spese del protesto o della constatazione equivalente,
qualora uno di tali atti sia stato fatto, sono ripetibili contro tutti i firmatari..
Art. 49
Tutte le persone obbligate in virtù dell'assegno bancario rispondono in solido verso il portatore.
Il portatore ha diritto di agire contro tutti i firmatari individualmente o congiuntamente e non è
tenuto ad osservare l'ordine nel quale si sono obbligati. Lo stesso diritto spetta a ogni
firmatario che abbia pagato l'assegno bancario. L'azione promossa contro uno degli obbligati
non impedisce di agire contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia prima
proceduto..
Art. 50
Il portatore può chiedere in via di regresso: 1) l'ammontare dell'assegno bancario non pagato;
2) gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione; 3) le spese per il protesto o la
constatazione equivalente, quelle per gli avvisi dati e le altre spese.
Art. 51
Chi ha pagato l'assegno bancario può ripetere dai suoi garanti: 1) la somma integrale
sborsata; 2) gli interessi sulla somma calcolati al tasso legale dal giorno del rimborso; 3) le
spese sostenute.
Art. 52
Qualsiasi obbligato contro il quale sia stato o possa essere promosso il regresso può esigere,
contro pagamento, la consegna dell'assegno bancario col protesto o la constatazione
equivalente e il conto di ritorno quietanzato. Qualsiasi girante che ha pagato l'assegno
bancario può cancellare la propria girata e quelle dei giranti susseguenti.
Art. 53
Se un ostacolo insormontabile (disposizione di legge di uno Stato o altro caso di forza
maggiore) impedisce di presentare l'assegno bancario, di levare il protesto o di ottenere la
constatazione equivalente nei termini stabiliti, questi sono prolungati. Il portatore è tenuto a
dare avviso senza indugio del caso di forza maggiore al girante precedente e a fare,
sull'assegno bancario o sull'allungamento, menzione datata e sottoscritta di questo avviso: per
il resto si applicano le disposizioni dell'art. 47. Cessata la forza maggiore, il portatore deve
presentare senza indugio l'assegno bancario per il pagamento e, se necessario, levare protesto
od ottenere la constatazione equivalente. Se la forza maggiore dura oltre quindici giorni dal
giorno in cui il portatore ha dato avviso della forza maggiore al precedente girante, ancorché
detto avviso sia stato dato prima dello spirare del termine di presentazione, il regresso può
essere esercitato senza bisogno di presentazione, di protesto o della constatazione
equivalente. Non sono considerati casi di forza maggiore i fatti puramente personali al
portatore o alla persona da lui incaricata di presentare l'assegno bancario, di levare il protesto
o di ottenere la constatazione equivalente.
Art. 54
Fra più obbligati che abbiano assunto una posizione di pari grado nell'assegno bancario non ha
luogo l'azione cambiaria e il rapporto è regolato con le norme relative alle obbligazioni solidali.
Art. 55
L'assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo per il capitale e per gli accessori a norma
degli artt. 50 e 51. L'assegno emesso all'estero ha gli stessi effetti in quanto questi siano
ammessi dalla legge del luogo in cui l'assegno è stato emesso. Il precetto deve contenere la
trascrizione dell'assegno bancario o del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare
la somma dovuta.
Art. 56
L'opposizione al precetto non sospende l'esecuzione, ma il presidente del tribunale o il pretore
competente per valore, su ricorso dell'opponente che disconosca la propria firma o la
rappresentanza oppure adduca gravi e fondati motivi, può, con decreto motivato non soggetto
a gravame, esaminati i documenti prodotti, sospendere in tutto o in parte gli atti esecutivi
imponendo idonea cauzione.
Art. 57
Nei giudizi, tanto di cognizione quanto di opposizione al precetto, il debitore può proporre
soltanto le eccezioni di nullità dell'assegno bancario a termini dell'art. 2 e quelle non vietate
dall'art. 25. Se le eccezioni siano di lunga indagine, il giudice, su istanza del creditore, deve
emettere sentenza provvisoria di condanna, con cauzione o senza. Può anche concedere su
richiesta del debitore, quando concorrano gravi ragioni, la sospensione dell'esecuzione
imponendo, se lo ritenga opportuno, idonea cauzione. Se la sospensione fosse stata già
concessa col decreto indicato nell'articolo precedente, il giudice in prosieguo di giudizio
deciderà la conferma o la revocazione del provvedimento.
Art. 58
Se dal rapporto che diede causa alla emissione o alla trasmissione dell'assegno bancario derivi
una azione, questa permane nonostante la emissione o la trasmissione del titolo, salvo che si
provi che vi fu novazione. Il possessore non può esercitare l'azione causale se non offrendo al
debitore la restituzione dell'assegno bancario e depositandolo presso la cancelleria del giudice
competente purché abbia adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore stesso
le azioni di regresso che possano competergli.
Art. 59
Qualora il portatore abbia perduto l'azione cambiaria contro tutti gli obbligati e non abbia
contro i medesimi azione causale, può agire contro il traente che non abbia fatto provvista o si
sia comunque arricchito ingiustamente a suo danno. Eguale azione può esercitarsi nelle
condizioni suddette anche contro i giranti.
Art. 60
Il protesto dev'essere fatto con un solo atto da un notaio o da un ufficiale giudiziario. Nei
comuni nei quali non esista notaio o ufficiale giudiziario, il protesto può essere levato dal
segretario comunale. Non è richiesta l'assistenza di testimoni per levare protesto.
Art. 61
Il protesto può essere fatto con atto separato, oppure essere scritto sull'assegno bancario o sul
duplicato ovvero sul foglio di allungamento . Questo foglio può essere aggiunto anche dal
notaio o dall'ufficiale giudiziario o dal segretario comunale, i quali in ogni caso dovranno
apporre il proprio sigillo sulla linea di congiunzione. Se il protesto è fatto con atto separato chi
vi procede deve farne menzione sull'assegno bancario o sul duplicato o sul foglio di
allungamento, a meno che si sia dovuto procedere al protesto pur non avendo il possesso del
titolo.
Art. 62
Il protesto si deve fare nel luogo di pagamento e contro il trattario o il terzo indicati per il
pagamento anche se non presenti. Se il domicilio di dette persone non si può rintracciare, il
protesto può essere fatto in qualsiasi località nel luogo di pagamento a scelta di chi vi procede.
L'incapacità del trattario o del terzo indicato nell'art. 8 non dispensa dall'obbligo di levare il
protesto contro di esso, salvo che il trattario sia fallito, nel qual caso la produzione della
sentenza dichiarativa di fallimento basta per agire in regresso. Se il trattario o il terzo è morto,
il protesto si leva egualmente al suo nome secondo le regole precedenti.
Art. 63
Il protesto deve contenere: 1) la data; 2) il nome del richiedente; 3) l'indicazione del luogo in
cui è fatto e la menzione delle ricerche eseguite; 4) l'oggetto delle richieste, il nome della
persona richiesta, le risposte avute o i motivi pei quali non se ne ebbe alcuna; 5) la
sottoscrizione del nostro o dell'ufficiale giudiziario o del segretario comunale. Il protesto per
atto separato deve contenere la trascrizione dell'assegno bancario. Per più assegni da pagarsi
dalla stessa persona nello stesso luogo, il creditore può levare protesto con unico atto
separato.
Art. 64
Il protesto, ai sensi dell'art. 45 può essere sostituito, se il portatore lo consente, da una
dichiarazione di rifiuto del pagamento, scritta e datata sul titolo o sul foglio di allungamento e
firmata dal trattario. Questa dichiarazione per avere gli effetti del protesto deve essere
sottoposta a registrazione nei termini del protesto. Nei casi previsti nel primo comma la girata
senza data si presume fatta anteriormente alla dichiarazione.
Art. 65
I notai, gli ufficiali giudiziari e i segretari comunali debbono tener nota, nel repertorio, dei
protesti, indicando i requisiti di cui agli articoli precedenti, giorno per giorno e per ordine di
data. L'originale del protesto fatto per atto separato deve essere consegnato al portatore
dell'assegno bancario.
Capo VII
Dei duplicati.
Art. 66
Ad eccezione degli assegni bancari al portatore, qualsiasi assegno bancario, emesso in un
paese e pagabile in un altro paese oppure in una parte d'oltre mare dello stesso paese o
viceversa, oppure emesso e pagabile nella stessa o in diverse parti d'oltre mare dello stesso
paese, può essere emesso in diversi esemplari (duplicati). Se un assegno bancario è emesso in
diversi duplicati, questi devono essere numerati nel contesto di ciascun titolo; in difetto, si
considerano come altrettanti assegni bancari distinti.
Art. 67
Il pagamento di un duplicato è liberatorio ancorché non sia dichiarato che tale pagamento
annulli gli effetti degli altri duplicati. Il girante che ha trasferito i duplicati a persone diverse ed
i giranti susseguenti sono obbligati per tutti i duplicati che portino la loro firma e non siano
stati restituiti.
Capo VIII
Delle alterazioni.
Art. 68
In caso di alterazione del testo di un assegno bancario chi ha firmato dopo l'alterazione
risponde nei termini del testo alterato, chi ha firmato prima risponde nei termini del testo
originario. Qualora non risulti dal titolo o non si dimostri che la firma sia stata apposta prima o
dopo, si presume che sia stata apposta prima.
Capo IX
Dell'ammortamento.
Art. 69
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'assegno bancario, se ne può fare
denuncia al trattario e chiedere l'ammortamento con ricorso al presidente del tribunale del
luogo in cui l'assegno bancario è pagabile o al pretore del luogo in cui il richiedente ha
domicilio. Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali dell'assegno bancario. Il presidente del
tribunale o il pretore, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del
portatore, emette nel più breve termine possibile un decreto con il quale, menzionando i dati
dell'assegno bancario, ne pronuncia l'ammortamento e ne autorizza il pagamento dopo quindici
giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché
non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore. Il decreto deve essere, a cura del
ricorrente, notificato al traente e al trattario e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Malgrado la denuncia, il pagamento dell'assegno bancario al detentore prima della
notificazione del decreto libera il trattario.
Art. 70
L'opposizione del detentore deve essere in ogni caso proposta con citazione, da notificarsi al
ricorrente, al trattario e al traente per comparire davanti al tribunale del luogo di pagamento.
Art. 71
Durante il termine stabilito nell'art. 69 il ricorrente può esercitare tutti gli atti che tendono a
conservare i suoi diritti ed è in facoltà di esigere il pagamento dell'assegno mediante cauzione
o di chiedere il deposito giudiziario della somma.
Art. 72
Trascorso il termine indicato nell'art. 69 senza opposizione, o rigettata l'opposizione con
sentenza definitiva, l'assegno bancario smarrito non ha più alcuna efficacia. Colui che ottenne
l'ammortamento può, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del
tribunale, comprovante la non interposta opposizione, o su presentazione della sentenza
definitiva che respinge l'opposizione, esigere il pagamento.
Art. 73
Nel caso di assegno bancario emesso colla clausola «non trasferibile» non si fa luogo ad
ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere a proprie spese un duplicato
denunciando lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione al trattario e al traente.
Art. 74
L'ammortamento estingue ogni diritto derivante dall'assegno dichiarato inefficace, ma non
pregiudica le eventuali ragioni del portatore verso chi ottenne l'ammortamento.
Art. 75
Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi
dallo spirare del termine di presentazione. Le azioni di regresso tra i diversi obbligati al
pagamento dell'assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere
dal giorno in cui l'obbligato ha pagato l'assegno bancario o dal giorno in cui l'azione di regresso
è stata promossa contro di lui. L'azione di arricchimento si prescrive nel termine di un anno dal
giorno della perdita della azione nascente dal titolo.
Art. 76
L'interruzione della prescrizione non vale che contro colui rispetto al quale è stato compiuto
l'atto interruttivo.
Capo XI
Disposizioni generali.
Art. 77
Nella presente legge sotto il nome di banchiere si comprendono anche le persone o le
istituzioni assimilate per legge ai banchieri.
TITOLO II
Dell'assegno circolare.
Art. 82
L'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine emesso da un istituto di credito a ciò
autorizzato dall'autorità competente, per somme che siano presso di esso disponibili al
momento dell'emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati
dall'emittente. L'istituto autorizzato ad emettere assegni circolari è tenuto a costituire in
conformità delle leggi speciali, a garanzia dei medesimi una cauzione sulla quale i portatori dei
titoli hanno privilegio speciale.
Art. 83
L'assegno circolare contiene: 1) la denominazione di «assegno circolare» inserita nel contesto
del titolo; 2) la promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata; 3)
l'indicazione del prenditore; 4) l'indicazione della data e del luogo nel quale l'assegno circolare
è emesso; 5) la sottoscrizione dell'istituto emittente. Il titolo mancante di alcuno dei suddetti
requisiti, non vale come assegno circolare.
Art. 84
Il possessore decade dall'azione di regresso, se non presenta il titolo per il pagamento entro
trenta giorni dall'emissione. L'azione contro l'emittente si prescrive nel termine di tre anni dalla
emissione. La girata a favore dell'emittente estingue l'assegno.
Art. 85
L'istituto può affidare l'emissione di assegni circolari muniti del suo visto ad un banchiere suo
corrispondente, il quale deve firmare l'assegno come rappresentante dell'istituto.
Art. 86
In quanto non siano incompatibili con la natura dell'assegno circolare o non siano derogate
dalle norme della presente legge, sono applicabili all'assegno circolare le disposizioni della
cambiale relative alla girata , al pagamento , al protesto , al regresso , alla prescrizione ,
nonché quelle relative ai titoli con firme false o di persone incapaci , e alle sottoscrizioni ; ed
anche quelle dell'assegno bancario sbarrato da accreditare , non trasferibile e turistico . Nella
procedura di ammortamento dell'assegno circolare si applicano le disposizioni degli artt. 69 e
74, con le seguenti modificazioni. Il ricorso deve essere fatto al presidente del tribunale del
luogo in cui sia uno stabilimento dell'istituto emittente o al pretore del luogo in cui il ricorrente
ha domicilio . La notificazione del decreto deve essere fatta ad uno dei più vicini stabilimenti
dell'istituto, il quale, a spese del ricorrente, ne darà subito comunicazione a tutti i recapiti
presso i quali l'assegno è pagabile. L'eventuale opposizione deve essere proposta, con
citazione da notificarsi al ricorrente ed al rappresentante dell'istituto, dinanzi al tribunale che
ha emesso il decreto o, nel caso di decreto emesso dal pretore, dinanzi al tribunale nella cui
giurisdizione è compresa la pretura. La denuncia di smarrimento non rende responsabile
l'istituto che paga l'assegno circolare al detentore prima della notificazione del decreto.
Parimenti la notificazione del decreto non rende responsabile l'istituto qualora il pagamento del
titolo venga effettuato presso uno stabilimento o un recapito al quale, per fatto non imputabile
all'istituto, non sia ancora pervenuta la notizia del decreto. Nel caso di smarrimento,
distruzione o sottrazione di un assegno circolare emesso con la clausola «non trasferibile» non
si fa luogo alla procedura di ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere, dopo venti
giorni dalla denuncia, il pagamento dell'assegno presso la filiale alla quale fu fatta la denuncia.
TITOLO III
Dei titoli speciali dell'Istituto di emissione.
Capo I
Del vaglia cambiario.
Art. 87
Il vaglia cambiario emesso dalla Banca d'Italia è un titolo di credito all'ordine, pagabile a vista
presso qualsiasi filiale della Banca stessa.
Art. 87
Il vaglia cambiario emesso dalla Banca d'Italia è un titolo di credito all'ordine, pagabile a vista
presso qualsiasi filiale della Banca stessa.
Art. 88
Il vaglia cambiario della Banca d'Italia contiene: 1) la denominazione di «vaglia cambiario»
inserita nel contesto del titolo; 2) la promessa incondizionata di pagare una somma
determinata, indicata in lettere e in cifre; 3) la indicazione del prenditore; 4) la indicazione
della data e del luogo in cui il vaglia è emesso; 5) la sottoscrizione dell'istituto. Il vaglia
cambiario, steso su carta filigranata, ha un numero progressivo di emissione e deve essere
munito di una tabella numerica laterale destinata a controllare l'esattezza della cifra di
emissione.
Art. 89
Il vaglia cambiario non può essere rilasciato se non contro versamento nelle casse dell'Istituto
del corrispondente valore in biglietti di banca o in valuta legale.
Art. 90
Sono applicabili al vaglia cambiario della Banca d'Italia le norme relative al vaglia cambiario,
tranne quelle concernenti l'avallo, il pagamento per intervento, le copie, la cambiale pagabile
presso un terzo o in luogo diverso da quello del domicilio del trattario, la promessa di interessi,
la cambiale in bianco, e le disposizioni derogate dal presente capo.
Art. 91
A garanzia dei vaglia cambiari, la Banca d'Italia è tenuta, a norma di legge, a costituire
apposita riserva in oro o in divisa di paesi esteri nei quali abbia vigore la convertibilità dei
biglietti di banca in oro.
Art. 92
Il vaglia cambiario, se l'Istituto ne sia richiesto, deve essere emesso con la clausola «non
trasferibile» con gli effetti di cui all'art. 43.
Art. 93
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un vaglia cambiario della Banca di Italia, il
possessore può farne denuncia e chiedere, con ricorso al presidente del tribunale del luogo ove
sia una filiale dell'Istituto, che si proceda all'ammortamento del titolo. Il ricorso deve contenere
la trascrizione o una esatta descrizione del vaglia. Il presidente del tribunale, premessi gli
opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del possessore, emette un decreto con
il quale, menzionando i dati del vaglia, ne pronuncia l'ammortamento e autorizza l'Istituto a
pagarlo decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, purché non venga, nel frattempo, fatta opposizione dal detentore. Il decreto
deve essere notificato alla filiale dell'Istituto esistente nel luogo in cui trovasi il tribunale che ha
emesso il decreto, affinché, a spese del procedente, ne venga data subito comunicazione a
tutte le filiali. La denuncia di smarrimento non rende responsabile la Banca d'Italia che paga il
vaglia al detentore prima della notificazione del decreto. Parimenti la notificazione del decreto
non rende responsabile la Banca qualora il pagamento del titolo venga effettuato da una filiale
alla quale, per fatto non imputabile all'Istituto, non sia ancora pervenuta notizia del decreto.
Art. 94
L'opposizione del detentore deve essere proposta con citazione del ricorrente e della Banca
d'Italia in persona del locale direttore, per comparire dinanzi al tribunale che ha pronunciato
l'ammortamento.
Art. 95
Durante il termine stabilito dall'art. 93, il ricorrente può esercitare tutti gli atti che tendono a
conservare i suoi diritti ed ha facoltà di esigere il pagamento mediante cauzione o di chiedere il
deposito giudiziario della somma.
Art. 96
Trascorso il termine indicato nell'art. 93 senza opposizione, o rigettata l'opposizione con
sentenza definitiva, il vaglia smarrito non ha più alcuna efficacia. Colui che ottenne
l'ammortamento può, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del
tribunale comprovante la non interposta opposizione, o su presentazione della sentenza
definitiva che respinge questa ultima, esigere il pagamento. Sui vaglia dichiarati inefficaci non
sono dovuti interessi dall'Istituto. Si applica inoltre la disposizione dell'art. 74.
Art. 97
Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un vaglia cambiario emesso con la
clausola «non trasferibile» , non si fa luogo alla procedura di ammortamento, ma il prenditore
ha diritto di ottenere, dopo quindici giorni dalla denuncia fattane, il pagamento del titolo presso
la filiale alla quale fu fatta la denuncia.
Capo II
Dell'assegno bancario libero.
Art. 98
L'assegno bancario libero della Banca di Italia è un titolo di credito all'ordine emesso, per conto
dell'Istituto, e contro versamento del corrispondente valore in biglietti di banca o in valuta
legale, a mezzo di corrispondenti all'uopo autorizzati a seguito di versamento di idonea
cauzione. Esso è pagabile a vista presso qualsiasi filiale dell'Istituto.
Art. 99
L'assegno bancario libero contiene: 1) la denominazione di «assegno bancario libero » inserita
nel contesto del titolo; 2) l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata indicata in
lettere e in cifre; 3) l'indicazione della Banca d'Italia quale trattaria; 4) l'indicazione del
prenditore; 5) l'indicazione della data e del luogo di emissione; 6) la sottoscrizione del traente.
L'assegno bancario libero, redatto su carta filigranata, ha un numero progressivo di emissione
tanto dell'istituto trattario quanto del corrispondente traente. Esso dev'essere munito di una
tabella numerica laterale destinata a controllare l'esattezza della cifra di emissione. Deve
contenere inoltre l'indicazione, a timbro, del corrispondente che lo ha emesso.
Art. 100
Le disposizioni sull'assegno bancario relative al trasferimento, alla presentazione, al
pagamento , alla clausola di non trasferibilità, al protesto, al regresso, alla prescrizione,
nonché quelle relative ai titoli con firme false o di persone incapaci e alle sottoscrizioni, sono
applicabili all'assegno bancario libero in quanto non siano derogate dalle disposizioni del
presente capo. La disposizione sul vaglia cambiario della Banca d'Italia, relativa alla speciale
garanzia è applicabile all'assegno bancario libero. Ad esso sono pure applicabili le disposizioni
relative all'ammortamento, con le sole varianti che il decreto e l'eventuale citazione per
l'opposizione debbono essere notificate tanto al traente quanto alla Banca d'Italia.
Capo III
Dell'assegno bancario piazzato.
Art. 101
La Banca d'Italia può consentire ai propri corrispondenti di emettere assegni bancari piazzati,
cioè pagabili presso una sola filiale dell'Istituto, nei limiti della cauzione che i corrispondenti
stessi hanno presso di esso.
Art .102
L'assegno bancario piazzato è un titolo di credito all'ordine a doppia matrice, una delle quali
deve essere inviata, dal corrispondente che emette l'assegno, alla filiale dell'Istituto cui esso è
aggregato, perché questa, dopo di aver munita la matrice del visto, la faccia pervenire, ove
non sia essa medesima la filiale trattaria, alla filiale sulla quale l'assegno è tratto. L'assegno è
pagabile a vista presso la filiale sulla quale è tratto, non appena a questa ultima sia pervenuta
la relativa matrice debitamente vistata.
Art. 103
L'assegno bancario piazzato contiene: 1) la denominazione di «assegno bancario piazzato»
inserita nel contesto del titolo; 2) l'ordine di pagare una somma determinata, indicata in
lettere e cifre; 3) l'indicazione della Banca d'Italia quale trattaria; 4) l'indicazione del
prenditore; 5) l'indicazione della data e del luogo di emissione, nonché di quello di pagamento;
6) la clausola che l'assegno sarà pagato soltanto dopo che la filiale sulla quale è tratto abbia
ricevuto la relativa matrice; 7) la sottoscrizione del traente.
Art. 104
Le disposizioni sull'assegno bancario relative al trasferimento, al pagamento, alla clausola di
non trasferibilità, al protesto, al regresso, alla prescrizione , nonché quelle relative ai titoli con
firme false o di persone incapaci e alle sottoscrizioni , sono applicabili all'assegno bancario
piazzato, in quanto non siano derogate dalle disposizioni del presente capo.
Art. 105
Sono applicabili all'assegno bancario piazzato le disposizioni relative all'ammortamento
dell'assegno bancario libero della Banca d'Italia [100], salvo che la competenza per tale
dichiarazione spetta al tribunale del luogo ove l'assegno è pagabile.
TITOLO IV
Dei titoli speciali del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Capo I
Del vaglia cambiario.
Art. 106
Al vaglia cambiario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia si applicano le disposizioni per
l'analogo titolo dell'Istituto di emissione ad eccezione di quelle degli artt. 89 e 91. Per quanto
concerne la procedura di ammortamento sono applicabili le disposizioni dell'articolo 86.
Capo II
Dell'assegno di corrispondenti.
Art. 107
All'assegno di corrispondenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia si applicano le
disposizioni per l'assegno bancario libero dell'Istituto di emissione, eccetto quella dell'art. 91.
Per quanto concerne la procedura di ammortamento sono applicabili le disposizioni dell'articolo
86.
Capo III
Della fede di credito.
Art. 108
La fede di credito o polizzino del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia è un titolo di credito
all'ordine, pagabile a vista presso qualunque filiale del Banco, emesso a madre e figlia.
Art. 109
La fede di credito contiene: 1) la denominazione di «fede di credito» inserita nel contesto del
titolo; 2) la promessa di pagare una somma determinata; 3) l'indicazione del prenditore; 4)
l'indicazione della data e del luogo di emissione; 5) la sottoscrizione del Banco come emittente.
Gli altri requisiti di forma della fede di credito sono determinati dal regolamento del Banco da
approvarsi con regio decreto.
Art. 110
La girata può contenere l'indicazione della causale del pagamento che viene disposto dal
prenditore o girante e le condizioni alle quali il pagamento è subordinato. In tal caso l'intera
girata deve essere scritta a mano e sottoscritta dal girante. La condizione sospende il
pagamento da parte del Banco, finché non sia dimostrato il suo adempimento.
Art. 111
La firma del girante, quando sia stata apposta una condizione nella girata, deve essere
autenticata [c. 2703] da notaio. Deve essere egualmente autenticata da notaio la firma di
quietanza del portatore per pagamenti fatti in dipendenza di contratti o per pagamenti
accettati a saldo finale.
Art. 112
Il girante può annullare la girata con una formula di annullamento «cassa per me», «annullo la
girata», o altra equivalente, da lui scritta e firmata; ma non può apportare sulla girata
cancellazioni o abrasioni.
Art. 113
Nel caso di smarrimento o di distruzione di una fede di credito, il Banco, su domanda
dell'interessato, dopo quindici giorni dalla presentazione della domanda, può rimborsare la
somma al denunciante previa stipulazione di una obbligazione garantita da fideiussore di
gradimento del Banco e solidalmente [c. 1292] responsabile col denunciante, o con la
costituzione di una garanzia reale a scelta del Banco stesso. Se il titolo sia intestato a persona
diversa dal denunciante, il Banco può esigere il consenso dell'intestatario, con firma autentica
[c. 2703]. La presentazione della domanda e il pagamento della somma non impediscono che il
titolo sia pagato a chi se ne dimostri proprietario in base a una serie continua di girate.
Art. 114
Le azioni risultanti dalla fede di credito si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data
dell'emissione. Nondimeno se la fede di credito sia stata girata con clausole o condizioni
speciali, si applicano i termini di prescrizione previsti dal codice di commercio o dal codice
civile, secondo la natura del negozio giuridico.
Capo IV
Della polizza notata del Banco di Napoli.
Art. 115
Resta salva la facoltà per il Banco di Napoli di emettere in conformità del proprio statuto
polizze notate.
TITOLO V
Disposizioni penali.
Abrogato dalla L. 386/90
TITOLO VI
Disposizioni tributarie.
Art. 118
La validità dell'assegno bancario non è subordinata all'osservanza delle disposizioni della legge
sul bollo. Esso tuttavia se non è stato regolarmente bollato originariamente, o nel tempo
prescritto dalla legge, non ha la qualità di titolo esecutivo [55; p.c. 474]. Il possessore non può
esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto la tassa di bollo dovuta e
pagata la relativa penalità. La inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata e
pronunciata dai giudici anche d'ufficio.
Art 119.
ABROGATO dalla L. 28/04/1967, n.263
Art. 120
Per ogni menzione scritta sull'assegno ai sensi del capoverso dell'art. 4, efficace unicamente ad
accertare l'esistenza dei fondi, è dovuta, indipendentemente dalla tassa di bollo sull'assegno,
altra tassa di bollo di lire 1 per ogni diecimila lire o frazione di diecimila lire dell'importo
dell'assegno, col massimo di lire quaranta di tassa. Questa ultima tassa sarà riscossa mediante
applicazione di marche a tassa fissa da annullarsi con la firma e la data del trattario.
Art. 121
Qualora nell'assegno venga indicata una data di emissione posteriore a quella dell'effettiva
emissione dell'assegno non giustificata dal periodo di tempo necessario per far pervenire il
titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione e semprechè la data
non differisca di oltre quattro giorni da quella dell'emissione, si rende applicabile la tassa
graduale delle cambiali, salvo le sanzioni di cui all'art. 66, n. 5 della legge del bollo 30
dicembre 1923, n. 3268 .
Art. 122
Sono soggette a bollo e registro le girate e le dichiarazioni apposte sulle fedi di credito (titolo
apodissari) dei Banchi di Napoli e di Sicilia a seconda del rapporto giuridico che contengono.
TITOLO VII
Disposizioni finali e transitorie.
Art. 123
Gli assegni bancari emessi prima della entrata in vigore della presente legge sono regolati a
tutti gli effetti, anche nei riguardi del bollo, dalla legge anteriore, ancorché alcune delle
obbligazioni in essi contenute siano state assunte successivamente. Ad essi sono invece
applicabili le disposizioni della presente legge che riguardano la forma e i termini del protesto
[45, 60] e le disposizioni sull'ammortamento. Sono applicabili inoltre le disposizioni dell'art. 53.
Gli effetti degli atti, che valgono ad evitare la decadenza o ad interrompere la prescrizione
dell'azione, e che siano stati compiuti prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono
regolati dalla legge anteriore; se gli atti stessi sono invece compiuti dopo l'entrata in vigore
della presente legge, gli effetti sono regolati dall'art. 75 per ciò che concerne la prescrizione,
salvo l'osservanza della legge anteriore, per quanto riguarda la decadenza.
Art. 124
All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il dipendente responsabile fa
sottoscrivere al richiedente una dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso non è interdetto
dall'emissione di assegni bancari o postali e non ha riportato, nel semestre precedente,
sentenza penale di condanna non definitiva o decreto penale di condanna anche non esecutivo
per i reati di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista . Il richiedente che
dichiara il falso è punito con la reclusione da sei mesi a due anni .
Art. 125
Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale senza farsi rilasciare la
dichiarazione prevista nell'articolo precedente è punito, salvo che il fatto costituisca un più
grave reato, con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire
cinquecentomila. Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale a chi abbia
dichiarato di essere stato interdetto dall'emissione di assegni bancari e postali o di aver
riportato, nel semestre precedente, sentenza penale di condanna non definitiva o decreto
penale di condanna anche non esecutivo per i reati di emissione di assegno senza
autorizzazione o senza provvista, è punito, salvo che il fatto costituisca piú grave reato, con la
reclusione da sei mesi a due anni .