IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 aprile 2003, n. 80, con la quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale, e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, lettera o), concernente la riformulazione dell’articolo 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, nel testo vigente sino al 31 dicembre 2003, riguardante l’imputazione ai soci residenti del reddito prodotto da società estere controllate residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato al fine di estenderne l’ambito di applicazione anche alle società estere collegate residenti negli stessi Paesi;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che a norma dell’articolo 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell’imposizione sul reddito delle società;

Visto, in particolare, l’articolo 168, del citato testo unico, recante disposizioni in materia di imprese estere collegate che prevede, al comma 4, l’emanazione delle disposizioni attuative con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, con particolare riferimento all’articolo 8-bis, riguardante le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, n. 429, recante disposizioni in materia di tassazione dei redditi di imprese estere partecipate in attuazione dell’articolo 127-bis, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente sino al 31 dicembre 2003;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, riguardante l’individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’articolo 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, nel testo vigente sino al 31 dicembre 2003 (cd. «black list»);

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, riguardante l’attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l’istituzione del Ministero dell’economia e delle finanze ed il relativo trasferimento di funzioni già attribuite al Ministero delle finanze;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi all’adunanza del 27 febbraio 2006;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-4317/UCL del 5 maggio 2006;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.
Presupposti di applicazione delle disposizioni concernenti l’imputazione dei redditi di imprese estere collegate

1. I redditi conseguiti da imprese, società o enti, residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, sono imputati alle persone fisiche o ai soggetti di cui agli articoli 5 e 73, comma 1, lettere a), b) e c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche non titolari di reddito d’impresa, residenti in Italia, che detengano, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione agli utili di dette imprese, società o enti, non inferiore al 20 per cento ovvero al 10 per cento in caso di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati. Si tiene conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.
2. Non si applicano le disposizioni del comma 1 per le partecipazioni in soggetti non residenti negli Stati o territori a fiscalità privilegiata che operano in tali Stati o territori per il tramite di stabili organizzazioni.
3. Si considerano residenti o localizzati in territori con regime fiscale privilegiato, così come individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, le imprese, le società e gli enti ammessi comunque a fruire di tale regime.
4. Ai fini della verifica delle percentuali di partecipazioni agli utili, per le persone fisiche si tiene conto anche di quelle spettanti ai familiari di cui all’articolo 5, comma 5 del citato testo unico.

Art. 2.
Determinazione dei redditi

1. Il reddito dei soggetti non residenti, da imputare in misura percentuale ai soggetti partecipanti residenti, è costituito dall’utile risultante dal bilancio redatto dal soggetto non residente anche in assenza di un obbligo di legge, al lordo delle imposte sul reddito, ovvero, se maggiore, dal reddito risultante dalla somma dei componenti positivi presuntivamente ritraibili dagli elementi dell’attivo patrimoniale del soggetto non residente.
2. La determinazione in via presuntiva dei componenti positivi si ottiene applicando al valore degli elementi dell’attivo di seguito indicati, anche se detenuti in locazione finanziaria, i corrispondenti coefficienti di redditività:
a) beni di cui all’articolo 85, comma 1, lettera c), d) ed e) del citato testo unico, anche se classificati nelle immobilizzazioni finanziarie: 1 per cento;
b) crediti: 1 per cento;
c) immobilizzazioni costituite da beni immobili e beni di cui articolo 8-bis, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: 4 per cento;
d) altre immobilizzazioni: 15 per cento.
3. Ai fini dell’applicazione dei commi 1 e 2, l’utile lordo di bilancio e la congruità dei valori degli elementi dell’attivo, devono essere attestati da uno o più soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Art. 3.
Imputazione e tassazione dei redditi

1. I redditi determinati ai sensi dell’articolo 2, convertiti secondo il cambio del giorno di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione dell’impresa, società o ente non residente, sono assoggettati a tassazione separata dai soggetti partecipanti residenti, nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione dell’impresa, società o ente non residente, con l’aliquota media di tassazione del reddito complessivo netto, comunque non inferiore al 27 per cento.
2. Dall’imposta determinata ai sensi del comma 1, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell’articolo 165 del citato testo unico delle imposte sui redditi, le imposte sui redditi pagate all’estero a titolo definitivo dal soggetto non residente, in misura corrispondente alla quota di partecipazione agli utili del soggetto residente.
3. Gli utili distribuiti dal soggetto non residente non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto partecipante residente per la quota corrispondente all’ammontare dei redditi assoggettati a tassazione separata ai sensi del comma 1. In caso di partecipazione all’utile per il tramite di soggetti non residenti, le disposizioni del precedente periodo si applicano agli utili distribuiti dal soggetto non residente direttamente partecipato; a questi effetti, detti utili si presumono prioritariamente formati con quelli conseguiti dall’impresa, società o ente, localizzato nello stato o territorio con regime fiscale privilegiato che risultino precedentemente posti in distribuzione. Le imposte pagate all’estero a titolo definitivo dal soggetto partecipante riferibili agli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi dei precedenti periodi, costituiscono credito d’imposta nei limiti delle imposte complessivamente applicate a titolo di tassazione separata ridotte delle somme ammesse in detrazione ai sensi del comma 2.
4. Il costo della partecipazione nell’impresa, società o ente non residente è aumentato dei redditi imputati ai sensi dell’articolo 1 e diminuito, fino a concorrenza di tali redditi, degli utili distribuiti.

Art. 4.
Obblighi dichiarativi

1. Il soggetto partecipante residente deve dichiarare i redditi dell’impresa, società o ente non residente, in apposito prospetto della propria dichiarazione dei redditi, fornendo l’indicazione di tutti gli elementi richiesti per la determinazione del reddito.

Art. 5.
Interpello

1. I soggetti partecipanti residenti possono ottenere la disapplicazione della disciplina dell’articolo 168 del citato testo unico delle imposte sui redditi, producendo istanza d’interpello volta a dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 5 dell’articolo 167. Ai fini della risposta positiva da parte dell’amministrazione finanziaria rileva, in particolare, la circostanza che l’impresa, la società o l’ente non residente svolge effettivamente un’attività commerciale, ai sensi dell’articolo 2195 del codice civile, come sua principale attività nello Stato o nel territorio con regime fiscale privilegiato nel quale ha sede, con una struttura organizzativa idonea allo svolgimento della citata attività oppure alla sua autonoma preparazione e conclusione, ovvero la circostanza che i redditi conseguiti dal soggetto non residente sono prodotti in misura non inferiore al 75 per cento in altri Stati o territori diversi da quelli di cui al citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, ed ivi sottoposti integralmente a tassazione ordinaria.
2. All’esercizio dell’interpello di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell’articolo 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, n. 429.

Art. 6.
Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato negli articoli precedenti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento in materia di tassazione dei redditi delle imprese estere controllate di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, n. 429.

Art. 7.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana.

Le disposizioni in esso contenute hanno effetto per il periodo di imposta in corso a tale data. Il presente decreto munito del sigillo di Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 7 agosto 2006

Il Ministro: Padoa Schioppa

Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6,
Economia e finanze, foglio n. 6