Parte il ReddiTest per misurare la coerenza tra reddito familiare e spese Si alza il sipario sul nuovo accertamento sintetico
Il nuovo strumento previsto dal Dl n. 78/2010
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 302 volte dal 21/11/2012
Durante l’incontro, inoltre, è stato illustrato il nuovo accertamento sintetico (c.d. nuovo redditometro), che sarà utilizzato dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate per i controlli relativi al periodo d’imposta 2009 e successivi.
Il ReddiTest - E’ uno strumento di compliance che serve a orientare il contribuente sulla coerenza tra il reddito del proprio nucleo familiare e le spese sostenute nell’anno.
Per dare inizio al test occorre indicare la composizione della famiglia e il comune di residenza. Vanno poi inserite le spese più significative sostenute dal nucleo familiare durante l’anno. Le voci di spesa sono state aggregate in 7 macro-categorie: abitazione, mezzi di trasporto, assicurazioni e contributi, istruzione, tempo libero e cura della persona, spese varie, investimenti immobiliari e mobiliari netti. Terminata la compilazione, appare un messaggio di coerenza (“semaforo” verde) o di incoerenza (“semaforo” rosso).
Sul canale YouTube dell’Agenzia, “Entrate in video” - www.youtube.com/entrateinvideo - sono disponibili un filmato che illustra passo dopo passo il funzionamento del ReddiTest e un cartoon che risponde ai dubbi dei contribuenti sul nuovo software.
Il nuovo accertamento sintetico - Il nuovo strumento previsto dal Dl n. 78/2010 si applica a partire dall’anno di imposta 2009 e tiene conto inoltre di 100 voci di spesa. Si tratta di un metodo di ricostruzione del reddito che, a differenza del passato, non si basa su presunzioni originate dall’applicazione di coefficienti, bensì su dati certi (spese sostenute) e situazioni di fatto (spese medie di tipo corrente, risultanti dall’analisi annuale dell’Istat).
Alla molteplicità delle informazioni utilizzate si aggiunge la garanzia del doppio contraddittorio obbligatorio. L’Agenzia è, infatti, tenuta a dialogare con il contribuente:
- in fase preventiva, chiedendogli di fornire chiarimenti e di integrare, con i dati in suo possesso, le informazioni a disposizione dell’Amministrazione;
- in una eventuale seconda fase, per definire la ricostruzione del reddito in adesione.
In questo modo il contribuente può sempre fornire la prova contraria prima della quantificazione della pretesa.
(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 20 novembre 2012)
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