IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Approvazione dei modelli per la richiesta del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza, ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.

1.1 In attuazione dell’art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n.185[1], è approvato, con le relative istruzioni, il modello per la richiesta al sostituto d’imposta e agli enti pensionistici del bonus straordinario quale misura fiscale di sostegno prevista in favore di nuclei familiari a basso reddito.

1.2 In attuazione della medesima disposizione di cui al punto 1.1, è approvato, con le relative istruzioni, il modello per la richiesta all’Agenzia delle Entrate del bonus straordinario quale misura fiscale di sostegno prevista in favore di nuclei familiari a basso reddito.

1.3 I modelli approvati con il presente provvedimento sono riservati ai nuclei familiari in cui sono presenti le tipologie reddituali e le condizioni prescritte dall’ art. 1, commi 1 e 3, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, che intendono chiedere l’attribuzione del bonus previsto dal medesimo articolo.


2. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa.

2.1. I modelli di cui al punto 1 sono resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati e stampati prelevandoli dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche di cui all’allegato A.

2.2. I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche di cui all’allegato A e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento. 3. Modalità e termini per la presentazione del modello.

3.1 Il modello di cui al punto 1.1 è presentato al sostituto d’imposta e agli enti pensionistici, direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite gli intermediari abilitati di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni:

• entro il 31 gennaio 2009, qualora il beneficio sia richiesto in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007;

• entro il 31 marzo 2009, qualora il beneficio sia richiesto in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2008.

Per la trasmissione telematica delle comunicazioni ai sostituti d’imposta e agli enti pensionistici, gli intermediari abilitati di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, devono essere osservate le indicazioni presenti nelle specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

Per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle richieste e degli importi erogati, i sostituti d’imposta e gli enti pensionistici devono osservare le indicazioni presenti nelle specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

3.2 Il modello di cui al punto 1.2 è presentato telematicamente all’Agenzia delle Entrate, direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite gli intermediari abilitati di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni:

• entro il 31 marzo 2009, qualora il beneficio sia richiesto in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007;

• entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione, qualora il beneficio sia richiesto in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2008.

Per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, devono essere osservate le indicazioni presenti nelle specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

3.3 È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la richiesta del bonus redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.


Motivazioni:

L’art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, prevede, in favore dei nuclei familiari a basso reddito, una misura fiscale di sostegno che si sostanzia nell’attribuzione di una somma variabile in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti all’anno d’imposta 2007 o, in alternativa, al periodo d’imposta 2008.

L’art. 1, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 nel prevedere i nuclei familiari aventi diritto al beneficio tributario e le modalità di erogazione delle predette somme, demanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di stabilire le caratteristiche del modello che tali soggetti devono utilizzare per richiedere il beneficio spettante.

Il presente provvedimento, nel dare attuazione a tale ultima disposizione, approva, con le relative istruzioni, i modelli per la richiesta del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza, ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.

Il modello approvato al punto 1.1 del presente provvedimento è trasmesso entro il 31 gennaio 2009 se il beneficio è richiesto in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti all’anno 2007 ovvero entro il 31 marzo 2009 se il beneficio è richiesto in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti all’anno 2008.

Il modello approvato al punto 1.2 del presente provvedimento è trasmesso entro il 31 marzo 2009 se il beneficio è richiesto in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti all’anno 2007 ovvero entro il 30 giugno 2009 se il beneficio è richiesto in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti all’anno 2008 da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione.

Per i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi la richiesta del beneficio in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti all’anno 2008 deve essere effettuata con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2008.