IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale»

convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'art. 12, concernente «Finanziamento dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali»;

Visto in particolare il comma 12 del citato art. 12, in base al quale con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge, sono stabiliti criteri, condizioni e modalita' di sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al medesimo articolo;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

Vista la Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attivita' degli enti creditizi ed al suo esercizio;

Vista la Direttiva 2006/111/CE della Commissione europea, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese;

Considerate le conclusioni del Consiglio Ecofin del 7 ottobre 2008 e del 2 dicembre 2008 sui principi comuni dell'Unione europea per l'adozione di risposte immediate alle turbolenze dei mercati finanziari;

Considerato l'accordo raggiunto il 12 ottobre 2008 dai Capi di Stato e di Governo dei Paesi dell'area dell'euro su un piano d'azione concertato per fare fronte alla crisi finanziaria;

Considerato che le seguenti disposizioni si rendono necessarie per evitare una severa e brusca riduzione del credito verso le imprese e le famiglie che potrebbe avere un serio impatto sull'economia italiana;

Tenuto conto che le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a banche italiane o a societa' capogruppo di gruppi bancari italiani le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati che presentano una situazione economica e finanziaria sana;

Considerato che le caratteristiche degli strumenti finanziari disciplinati nel presente decreto consentono il loro computo nel patrimonio di vigilanza di base in quanto soddisfano i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia in conformita' con quanto previsto dal Comitato di Basilea e dalla direttiva 2006/48/CE;

Ritenuto che gli strumenti finanziari disciplinati nel presente decreto, ricapitalizzando le banche, favoriscono un piu' efficiente funzionamento del mercato del credito;

Tenuto conto delle indicazioni della Banca Centrale Europea e della Commissione europea in materia di determinazione della remunerazione degli strumenti quali quelli disciplinati nel presente decreto;

Ritenuto di determinare in apposito prospetto allegato al presente decreto le condizioni delle operazioni di sottoscrizione in modo tale da assicurarne l'economicita', ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, in particolare assicurando che il rendimento atteso degli strumenti finanziari di cui al presente decreto sia superiore al costo della raccolta da parte dello Stato;

Tenuto conto che gli strumenti sottoscrivibili hanno lo stesso grado di subordinazione delle azioni ordinarie e hanno le stesse caratteristiche, in termini di permanenza, flessibilita' dei pagamenti e assorbimento delle perdite, delle azioni ordinarie;

Ritenuto che con successivo provvedimento verranno disposte le modalita' di monitoraggio dei flussi di finanziamento all'economia secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 6, del citato decreto-legge;

Vista la Comunicazione della Commissione europea in data 13 ottobre 2008, C270/8 concernente «Applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale»;

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 5 dicembre 2008, C(2008)8259 final «Recapitalisation of financial institutions in the current financial crisis: limitation of aid to the minimum necessary and safeguards against undue distortions of competition»;

Vista la decisione della Commissione europea del 23 dicembre 2008, C(2008) 8998 definitivo, concernente «Misure di ricapitalizzazione in favore del settore finanziario in Italia»;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 febbraio 2009, C(2009) 1288 definitivo, concernente «Modifica delle misure di ricapitalizzazione a favore del settore finanziario in Italia»; nel presente decreto, giudicate compatibili con il mercato comune;

Sentita la Banca d'Italia in data 25 febbraio 2009;


Decreta:


Art. 1.


Ambito di applicazione e disposizioni generali


1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 12 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, disciplina criteri, modalita' e condizioni della sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui allo stesso articolo.

2. Ai fini del presente decreto, si intendono per:

a) «decreto-legge 185», il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) «Ministero», il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro;

c) «Banca», la banca e/o la societa' capogruppo di un gruppo bancario avente sede legale in Italia ed emittente gli strumenti finanziari di cui al presente decreto.

3. Le Banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente decreto devono svolgere la propria attivita' in modo da non abusare del sostegno ricevuto senza intraprendere politiche di espansione aggressive incompatibili con gli obiettivi di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 185, e conseguirne indebiti vantaggi.


Art. 2.


Procedura di sottoscrizione di strumenti finanziari


1. La sottoscrizione degli strumenti finanziari viene effettuata dal Ministero dietro richiesta della Banca. La richiesta, deliberata dall'organo competente, e' presentata nel medesimo giorno alla Banca d'Italia e al Ministero con modalita' che assicurino la rapidita' e la riservatezza della comunicazione. Essa deve pervenire almeno 30 giorni prima della prevista data di sottoscrizione e contenere tra l'altro i seguenti elementi:

a) delibera dell'organo competente;

b) l'importo della sottoscrizione richiesta;

c) il valore nominale iniziale;

d) la prevista data di sottoscrizione.

2. La sottoscrizione degli strumenti finanziari e' subordinata alla sottoscrizione da parte della Banca e del Ministero del protocollo di intenti previsto dall'art. 12, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 185, definito sulla base di un accordo quadro tra il Ministero e l'Associazione Bancaria Italiana e avente ad oggetto la disponibilita' complessiva di credito da concedere a favore delle famiglie e delle piccole e medie imprese, definita tenendo conto delle esigenze di sviluppo dell'economia, della domanda di credito attesa e della necessita' di assicurare una prudente allocazione del credito. Il protocollo d'intenti deve contenere tra l'altro previsioni sull'impegno della Banca e del gruppo bancario di appartenenza in ordine a:

a) la piena disponibilita' di credito in particolare a favore delle piccole e medie imprese attraverso il mantenimento per almeno il triennio successivo di risorse finanziarie non in decremento rispetto al biennio 2007-2008;

b) il contributo per rafforzare la dotazione del fondo di garanzia per i finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese di cui all'art. 11, comma 5, del decreto-legge n. 185;

c) l'applicazione di condizioni di credito che - nel rispetto del principio della sana e prudente gestione bancaria - siano adeguate a favorire lo sviluppo e il mantenimento di iniziative imprenditoriali;

d) interventi congiunturali per favorire le famiglie in difficolta' nel pagamento delle rate sui mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale;

e) una politica dei dividendi che favorisca la patrimonializzazione della banca;

f) la presentazione trimestrale di un rapporto sulle azioni intraprese per il sostegno finanziario dell'economia reale, in particolare dando conto dell'evoluzione quantitativa e qualitativa del credito e distinguendo tra i prestiti al consumo, per l'abitazione, alle differenti categorie d'impresa.

3. La sottoscrizione e' altresi' subordinata all'adozione da parte della Banca del codice etico previsto nell'art. 12, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 185. Ferme restando le disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia il 4 marzo 2008, il codice contiene limiti alle remunerazioni dei vertici aziendali e degli operatori di mercato, inclusi i traders, volti ad assicurare una struttura dei compensi equilibrata nelle sue diverse componenti, chiaramente determinata, coerente con la prudente gestione della Banca e del gruppo bancario di appartenenza, con i loro obiettivi anche di lungo periodo e con il quadro congiunturale. Il codice etico fissa regole conformi all'interesse generale, anche fissando limiti e condizioni alla corresponsione di indennita' comunque collegate alla cessazione, a qualunque titolo, del rapporto.

4. Il Ministero, sulla base delle valutazioni di cui all'art. 3, comma 1, comunicate dalla Banca d'Italia, assume la decisione in ordine alla sottoscrizione degli strumenti finanziari e al relativo ammontare, sentito il Comitato di consulenza globale e garanzia di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 1993. Il Ministero comunica la decisione alla Banca d'Italia e, per la relativa accettazione, alla Banca richiedente; la decisione e' comunque subordinata al perfezionamento dei decreti di cui al successivo comma.

5. L'operazione viene sottoscritta dal Ministero e approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a seguito del perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 12, comma 9, del decreto-legge n. 185 di individuazione delle risorse necessarie per finanziare l'operazione.


Art. 3.


Criteri di valutazione, condizioni e misura dell'intervento


1. Ai fini dell'assunzione della decisione da parte del Ministero ai sensi dell'art. 2, comma 4, la Banca d'Italia valuta, tra l'altro:

a) l'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica della Banca;

b) il profilo di rischio della Banca tenendo conto anche di indicatori di mercato, ove disponibili, quali gli spread sui contratti di credit default swap (CDS) relativi al debito subordinato ritenuti liquidi ed il rating ad essa attribuito che, di regola, e' associato ad una classe non inferiore a due della scala di valutazione del merito di credito ai sensi della Direttiva 2006/48/CE;

c) le caratteristiche degli strumenti finanziari, la loro conformita' al presente decreto e al relativo allegato, la loro computabilita' nel patrimonio di vigilanza e il rapporto tra l'importo di cui e' richiesta la sottoscrizione e il valore dell'insieme delle attivita' della Banca ponderate per il rischio.

2. L'operazione risulta economica nel suo complesso ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge n. 185, e pertanto e' possibile procedere alla sua sottoscrizione, se e' conclusa alle condizioni indicate nell'allegato prospetto, che fa parte integrante del presente decreto. Il prospetto specifica ogni altro elemento necessario alla gestione delle fasi successive alla sottoscrizione.

3. L'operazione, inoltre, puo' essere ritenuta economica nel suo complesso ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge n. 185, e pertanto e' possibile procedere alla sua sottoscrizione, se e' conclusa a condizioni economiche che determinano un rendimento atteso nel complesso inferiore a quello di cui all'allegato prospetto, a condizione che:

a) tale rendimento sia comunque superiore alla media dei rendimenti rilevati all'emissione dei BTP a trenta anni maggiorato di almeno 200 punti base;

b) gli strumenti finanziari siano sottoscritti, oltre che dal Ministero, da soggetti privati, per almeno il 30 per cento dell'ammontare complessivo, di cui almeno il 20 per cento da soggetti diversi dagli azionisti che, al momento dell'emissione, detengono piu' del due per cento del capitale dell'emittente. Le Regioni e gli Enti Locali nonche' le imprese pubbliche come definite dalla Direttiva 2006/111/CE non sono considerati come investitori privati ai sensi della presente lettera.

4. Il Ministero valuta, con il supporto della Banca d'Italia, che le operazioni di cui al comma 3 siano in linea con le condizioni di mercato e, in particolare, che le condizioni siano tali da non alterare in maniera significativa gli incentivi degli investitori privati e trasmette i risultati della valutazione alla Commissione europea.

5. Per singola Banca, l'importo delle sottoscrizioni di cui al presente decreto e' contenuto nel minimo necessario rispetto agli obiettivi da conseguire e non puo' di regola essere superiore al due per cento del valore dell'insieme delle attivita' del gruppo bancario di appartenenza della Banca ponderate per il rischio. Esso e' inoltre stabilito in relazione alle richieste provenienti dal sistema, tenendo conto dell'andamento del mercato finanziario e delle esigenze di non turbare la raccolta da parte dello Stato.

6. Per le operazioni di cui al comma 2, nonche' nel caso in cui la Banca non abbia rating, il Ministero comunica alla Commissione, una volta perfezionata l'operazione, le caratteristiche essenziali della stessa e gli esiti della valutazione di cui al comma 1.

7. Qualora il rating della Banca risulti inferiore a due della scala di valutazione del merito di credito ai sensi della Direttiva 2006/48/CE, il Ministero notifica alla Commissione europea l'operazione ai fini della valutazione della sua conformita' alla Comunicazione della Commissione del 5 dicembre 2008.

8. I titoli sottoscritti sono depositati dal Dipartimento del Tesoro presso un conto liquidatore intestato alla Banca d'Italia presso Monte Titoli S.p.A.. Dei titoli sottoscritti e dei relativi interessi e' tenuta apposita contabilita', presso la Banca d'Italia, con l'evidenziazione delle Banche emittenti.

9. Gli interessi derivanti dalla sottoscrizione dei titoli sono versati, tramite Banca d'Italia, ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio statale.


Art. 4.


Monitoraggio delle operazioni


1. Le operazioni di cui al presente decreto e i loro effetti sull'economia sono oggetto di monitoraggio. A tal fine, il Ministero, con il supporto della Banca d'Italia, anche sulla base dei dati ricevuti dalle singole banche ai sensi dell'art. 2, comma 2, monitora l'espansione delle attivita' di bilancio delle banche interessate dagli interventi di cui al presente decreto.

2. Il Ministero effettua il riesame delle misure previste dal presente decreto, secondo quanto previsto della Comunicazione della Commissione del 5 dicembre 2008 ed in particolare rispetto ai punti da 40 a 42. Il Ministero notifica eventuali necessita' di prorogare il regime previsto dal presente decreto e le eventuali modifiche operative ritenute necessarie entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore.

3. La Banca d'Italia trasmette al Ministero, con cadenza trimestrale, dati relativi all'andamento, su base regionale, del credito all'economia, documentando laddove necessario i volumi e i costi dei prestiti a famiglie e imprese.

Roma, 25 febbraio 2009


Il Ministro: Tremonti


Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2009.

Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 241.