MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 settembre 2004
Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.
IL CAPO DELLA DIREZIONE V
del Dipartimento del tesoro
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in
materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al
quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi, effettua annualmente la classificazione delle
operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura,
dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle
garanzie»;
Visti i decreti ministeriali 23 settembre 1996, 24 settembre 1997,
22 settembre 1998, 21 settembre 1999, 20 settembre 2000, 20 settembre
2001, 16 settembre 2002, 18 settembre 2003, recanti la
classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee,
ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati
dagli intermediari finanziari;
Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso
effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate
dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del
decreto legislativo 385/93 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 5
dell'8 gennaio 2003) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti
degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui
all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2003);
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sono
individuate, tenuto conto della natura e dell'oggetto, le seguenti
categorie omogenee di operazioni: aperture di credito in conto
corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto
di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati
all'acquisto rateale, credito revolving e con utilizzo di carte di
credito, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui,
prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, altri
finanziamenti a breve e medio/lungo termine.


Art. 2.

1. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, nell'ambito
delle rispettive competenze, procedono alla rilevazione dei dati
avendo riguardo, ove necessario, per le categorie di cui all'art. 1,
anche all'importo e alla durata del finanziamento, nonche' alle
garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2004
Il capo della direzione: Maresca