Come è noto il matrimonio celebrato all'estero tra cittadini italiani e tra italiani e stranieri, secondo le forme ivi stabilite, è trascrivibile in Italia, nel rispetto dei principi di cui alla L. 218/95. Da un esame della prassi in materia è emerso che in alcuni paesi (ad esempio in Marocco) l'atto di riconoscimento del matrimonio ai fini civili, ivi effettuato dall'autorità competente successivamente alla celebrazione del matrimonio, non contiene l'espresso accertamento della volontà degli sposi di unirsi in matrimonio, ma si configura come atto di accertamento della sussistenza del vincolo matrimoniale, sulla base di dichiarazioni effettuate solo da uno dei coniugi, e confermate da testimoni, o anche direttamente dai soli testimoni, che attestano che i coniugi sono stati precedentemente uniti in matrimonio e che tale vincolo permane.