Sospensione della patente: detrazione del presofferto
articolo 223, comma 1, del Codice della strada
Avv. Antonella Pedone
di Guidonia Montecelio, RM
Letto 3049 volte dal 22/06/2013
Articolo 223, comma 1, del Codice della strada: "Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni <...>".
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