In caso di revoca della patente, il termine minimo per conseguirla (oggi due anni) decorre da quando il provvedimento di revoca è diventato definitivo In materia di revoca della patente di guida, l'articolo 218, comma 3 bis, del Codice della Strada, prevede che l'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento con cui è disposta la revoca. Gli uffici della motorizzazione hanno sollevato numerosi dubbi in ordine alle modalità per il conseguimento di un nuovo documento di guida, specie con riferimento all'individuazione del momento iniziale, da cui devono decorrere i due anni. Sul punto, è intervenuto il Ministero dell'Interno, che ha fornito chiarimenti in merito con nota del 29 aprile 2009, n. 2079. In particolare, dopo aver richiamato l'esclusività della cognizione del giudice ordinario nelle impugnative di cui trattasi, per quanto attiene alla decorrenza del termine da cui calcolare l'anno per il conseguimento del nuovo documento di guida il predetto Ministero è dell'avviso che "ove non sia stato presentato ricorso, la definitività del provvedimento si consegua a partire dal giorno successivo all'ultimo utile per l'impugnazione del provvedimento prefettizio, regolarmente notificato; in caso contrario dalla scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione contro la eventuale sentenza sfavorevole al ricorrente, qualora questi abbia fatto opposizione all'ordinanza prefettizia dinanzi al giudice ordinario". Pertanto, in caso di revoca della patente di guida disposta dal Prefetto quale sanzione amministrativa accessoria, il termine da cui calcolare l'anno per il conseguimento del nuovo documento di guida decorre: qualora non sia stato presentato ricorso: dal giorno successivo all'ultimo utile per l'impugnazione del provvedimento prefettizio regolarmente notificato; qualora sia stata fatta opposizione all'ordinanza prefettizia dinanzi al giudice ordinario: dalla scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione contro la eventuale sentenza sfavorevole al ricorrente.