Responsabilità della scuola per le autolesioni dell'alunno
articoli 1218, 2043, 2051 codice civile
Avv. Antonella Pedone
di Guidonia Montecelio, RM
Letto 364 volte dal 13/10/2013
Responsabilità del debitore.
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Art. 2043.
Risarcimento per fatto illecito.
Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Art. 2051.
Danno cagionato da cosa in custodia.
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
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Avv. Barbara Tassinari
Studio Legale Avv. Barbara Tassinari - Santarcangelo di Romagna, RN
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