IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

e

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata dallo Stato italiano con legge 19 dicembre 1975, n. 874;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 8 che prevede che il Ministero dell'ambiente curi gli adempimenti della citata Convenzione e ne stabilisca le procedure;

Visti il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione del 4 maggio 2006, relativi alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

Visto in particolare il capo XVI, articoli 64, 65, 66 e 68 del citato regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, riguardante tra l'altro la marcatura dei contenitori primari e secondari di caviale;

Visto l'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, tra gli altri, i compiti e le funzioni riguardanti l'attuazione della Convenzione di Washington e dei relativi regolamenti comunitari;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, in data 8 gennaio 2002, concernente l'istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca ed, in particolare, i codici assegnati agli stabilimenti di produzione di alimenti derivati da impianti di acquacoltura;

Considerata la necessità di provvedere a regolamentare la marcatura dei contenitori primari e secondari di caviale prevista dal citato regolamento (CE) n. 865/ 2006 della Commissione, anche in base alle risoluzioni della Conferenza degli Stati Parte della Convenzione di Washington, ed in particolare alla risoluzione della medesima Conferenza 12.7 e successive modificazioni, riguardante la conservazione ed il commercio di storioni e che include l'applicazione di un sistema di etichettatura universale per l'identificazione del caviale, adottata alla dodicesima riunione della Conferenza delle Parti della CITES, tenutasi a Santiago (Cile) dal 3 al 12 novembre 2002, e alle notifiche agli Stati Parte emesse dal Segretariato di cui all'art. XII della Convenzione stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'On.le prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministri presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Articolo 1 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) caviale: uova lavorate di specie appartenenti all'ordine Acipenseriformes (storioni e pesci spatola), di cui all'allegato 1 del presente decreto;

b) numero identificativo del lotto: un numero corrispondente alle informazioni del sistema di tracciabilità del caviale, usato dalle strutture di produzione e di riconfezionamento;

c) etichetta non riutilizzabile: etichetta o contrassegno che non possono essere rimossi senza venire danneggiati e che non possono essere trasferiti ad altro contenitore, con le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 2;

d) caviale pressato: caviale composto da uova di una o più specie appartenenti all'ordine Acipenseriformes, rimanente dopo la lavorazione e la preparazione di un caviale di più alta qualità;

e) contenitore primario: barattoli, lattine o altri contenitori in diretto contatto con il caviale;

f) struttura di produzione: struttura presente nel Paese di produzione del caviale di specie appartenenti all'ordine Acipenseriformes, responsabile della prima lavorazione del caviale e del suo confezionamento in un contenitore primario;

g) struttura di trattamento e riconfezionamento: struttura che riceve il caviale per riconfezionarlo, anche a seguito di eventuale trattamento, in nuovi contenitori primari;

h) contenitore secondario: contenitore nel quale sono posti i contenitori primari;

i) codice della fonte: codice corrispondente all'origine degli esemplari dai cui proviene il caviale (ad es. W per selvatico e C/D per nato e allevato in cattività), così come definito dall'allegato IX del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione del 4 maggio 2006 e successive modificazioni.

Articolo 2 - Sistema di autorizzazione delle strutture di produzione del caviale

1. Le strutture presenti sul territorio italiano che producono caviale ai fini del commercio di cui all'art. 2 del regolamento n. 338/97, da esemplari di specie appartenenti all'ordine Acipenseriformes di cui all'allegato 1 del presente decreto, nati ed allevati in cattività o provenienti dallo stato selvatico, acquisiti o importati in conformità della normativa vigente in materia, devono essere in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla quale è altresì da indirizzare la domanda di cui al successivo comma 2.

2. La domanda per ottenere tale autorizzazione deve contenere, come indicato nell'allegato 2 del presente decreto, i seguenti dati:

a) le generalità del richiedente, ragione sociale, legale rappresentante, sede legale, sede/i stabilimento/i, recapiti telefonici, fax, e-mail;

b) l'indicazione della produzione media annua di storioni per ciascuna specie;

c) il numero di femmine divise per classi di età e peso presenti nella struttura, al momento dell'invio della domanda;

d) il numero di femmine divise per classi di età e peso presenti nella struttura destinate alla produzione di caviale, al momento dell'invio della domanda;

e) l'indicazione dell'età e del peso minimi degli esemplari di ciascuna specie da cui è possibile produrre caviale;

f) la stima della produzione annua di caviale ricavato da ciascuna specie riferito alla stagione riproduttiva;

g) il numero di identificazione di ciascun esemplare presente nella struttura e destinato alla produzione di caviale all'anno corrente, assegnato ai sensi dell'art. 3 comma 2, del presente decreto;

h) una dichiarazione con la quale la struttura richiedente si impegna a provvedere direttamente all'etichettatura dei contenitori primari e secondari nei modi per essa indicati dal presente decreto commercializzando solo caviale prodotto nei loro impianti;

i) il prototipo delle etichette che intende utilizzare e gli eventuali campioni dei coperchi dei contenitori primari.

3. A ciascuna struttura autorizzata è assegnato un codice identificativo coincidente con il numero di controllo veterinario alla stessa assegnato ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.

4. Le strutture che, alla data di pubblicazione del presente decreto, risultino già produttrici di caviale devono presentare alla direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la domanda di autorizzazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzando il modulo di cui all'allegato.

5. Le nuove strutture, per poter legittimamente commerciare il caviale eventualmente prodotto, sono tenute ad acquisire preventivamente l'autorizzazione di cui al comma 4.

6. Entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 2, la Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, qualora siano soddisfatti i requisiti di cui al medesimo comma 2 e, previo sopralluogo della Direzione stessa congiuntamente alla Commissione scientifica CITES e al Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato, provvede al rilascio della prescritta autorizzazione.

Articolo 3 - Etichettatura nella struttura di lavorazione e produzione
1. I contenitori primari sono etichettati singolarmente per mezzo di etichette non riutilizzabili, che sigillano il contenitore primario tra il coperchio ed il contenitore stesso.

2. L'etichetta di cui al comma precedente deve obbligatoriamente recare i seguenti dati:

a) un codice standard identificativo della specie come indicato nell'allegato 1 al presente decreto;

b) il codice della fonte;

c) un codice unico identificativo della spedizione comprendente il codice ISO identificativo dell'Italia quale Paese di origine, l'anno di produzione e raccolta e un numero unico che indichi la struttura di produzione coincidente con il numero di controllo veterinario assegnato alla ditta produttrice (XYZ) in base all'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531 e il numero del lotto identificativo del caviale corrispondente al singolo esemplare marcato (yyyyyy), secondo il seguente esempio:

TRA/C/IT/2003/XYZ/yyyyyy;

d) qualora il caviale sia prodotto da esemplari prelevati in natura o riprodotti in cattività in uno Stato estero, il codice standard identificativo deve altresì recare il codice ISO a due lettere del Paese d'origine dell'esemplare, nonché il numero della licenza di importazione italiana o comunitaria emessa sulla base di un permesso CITES di esportazione o di un certificato di riesportazione nel caso di importazione da un Paese terzo, secondo il seguente esempio:

TRA/W/US/IT/2003/00001/XYZ/yyyyyy.

3. La quantità esatta di caviale da esportare deve essere indicata in ogni contenitore secondario congiuntamente alla descrizione del contenuto dell'imballaggio.


Articolo 4 - Procedure di autorizzazione delle strutture di riconfezionamento del caviale
1. Le strutture che riconfezionano caviale di esemplari di specie di Acipenseriformi di cui all'allegato 1 del presente decreto, importato e/o acquisito in conformità alla Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES) ed ai regolamenti CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni, ed al regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione del 4 maggio 2006 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere in possesso di un'ulteriore autorizzazione, diversa da quella prevista dall'art. 2, rilasciata dalla Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla quale è altresì da indirizzare la domanda di cui al successivo comma 2.

2. La domanda per ottenere tale autorizzazione deve contenere, come indicato nell'allegato 3 del presente decreto, i seguenti dati:

j) le generalità del richiedente, ragione sociale, legale rappresentante, sede legale, sede/i stabilimento/i, recapiti telefonici, fax, e-mail;

k) il possesso dei requisiti in materia di sanità degli alimenti;

l) la quantità di caviale e la provenienza dello stesso con i documenti giustificativi, presenti in magazzino alla data di presentazione della domanda.

3. A tali strutture autorizzate verrà assegnato un codice unico identificativo della struttura progressivo a partire dal numero 0001.

4. Le strutture che già riconfezionano caviale devono presentare la domanda di autorizzazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzando il modulo di cui all'allegato 2.

5. Le nuove strutture devono attendere l'autorizzazione prima di poter commercializzare il caviale eventualmente riconfezionato.

6. Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 2 del presente articolo, la Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, verificato che siano stati soddisfatti i requisiti di cui allo stesso comma 2, e previo sopralluogo della Direzione stessa congiuntamente al servizio CITES del Corpo forestale dello Stato, provvede al rilascio della prescritta autorizzazione. 

Articolo 5 - Etichettatura nelle strutture di riconfezionamento del caviale

1. Le strutture che riconfezionano caviale sono tenute a fare uso di etichette non riutilizzabili, idonee a sigillare ogni contenitore primario nel quale il caviale viene riconfezionato.

2. L'etichetta di cui al comma precedente, deve includere i seguenti dati: un codice standard identificativo della specie come indicato nell'allegato 1 al presente decreto, il codice della fonte, il codice ISO a due lettere del paese d'origine, l'anno di riconfezionamento il codice ufficiale di registrazione della struttura di riconfezionamento emesso ai sensi dell'art. 4 del presente decreto (IT0001IMyyyyyy), che incorpori il codice ISO del Paese di trattamento e riconfezionamento se differente dal Paese di origine ed il numero della licenza di importazione italiana o comunitaria emessa sulla base di un permesso CITES di esportazione o di un certificato di riesportazione, e l'eventuale numero del lotto corrispondente secondo il seguente esempio:

HUS/W/IR/2003/IT0001IMxxxxxxyyyy.

3. La quantità esatta di caviale da riesportare deve essere indicata in ogni contenitore secondario congiuntamente alla descrizione del contenuto dell'imballaggio.

Articolo 6 - Informazioni da riportare sulla licenza di esportazione o sul certificato di riesportazione

1. Le informazioni contenute nell'etichetta di cui all'art. 3 ed all'art. 5, dovranno obbligatoriamente essere riportate in una lista allegata alla licenza di esportazione, rilasciata dal Ministero del commercio internazionale od al certificato di riesportazione, rilasciato dal Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato, formandone parte integrante, secondo le procedure di cui all'art. 5 del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 7 - Monitoraggio e rapporti da inviare al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

1. Le strutture autorizzate ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, ferme restando le disposizioni di cui al decreto 8 gennaio 2002 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, concernente l'istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali, dovranno dichiarare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per la protezione della natura, entro e non oltre il 1° novembre di ogni anno, la produzione stimata di caviale per l'anno successivo, congiuntamente al numero di femmine di specie di storione di cui all'allegato 1 del presente decreto, che verranno utilizzate per la produzione di caviale e la stima delle eventuali acquisizioni di altri esemplari provenienti da acquacoltura destinati alla produzione di caviale.

2. Le strutture autorizzate ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, ferme restando le disposizioni di cui al decreto 8 gennaio 2002 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, concernente l'istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali, dovranno inviare una dichiarazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per la protezione della natura, entro e non oltre il 1° novembre di ogni anno relativa alla quantità di caviale riconfenzionato unitamente alle copie del registro, rilasciato dall'ufficio certificazione CITES territorialmente competente del Corpo forestale dello Stato, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 gennaio 2002 e dovranno inviare altresì un consuntivo delle produzioni effettive entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo.

3. Il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato, in conformità a quanto disposto dall'art. 8 bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, ha facoltà di utilizzare analisi genetiche al fine di stabilire la specie di storione da cui proviene il caviale al fine dei controlli all'importazione e alla produzione. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per la protezione della natura, nei limiti delle proprie risorse di bilancio, può stabilire apposite convenzioni con strutture di ricerca per i fini di cui al presente comma.

Articolo 8 - Vendita 

1. Dopo centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto è vietato importare, esportare o riesportare, sotto qualsiasi regime doganale, vendere, acquistare a fini commerciali, esporre per la vendita, detenere a scopo commerciale, offrire in vendita, trasportare per la vendita contenitori primari e secondari privi di una etichettatura conforme a quanto stabilito dal presente decreto.

Articolo 9 - Sanzioni 
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque violi le disposizioni di cui presente decreto è punito ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150.

Articolo 10 - Informazioni da inviare alla commissione europea dal segretariato cites


Testo in vigore dal 10 giugno 2008
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1. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per la protezione della natura invia alla Commissione europea ed al segretariato CITES le informazioni di cui all'art. 2, comma 3 ed all'art. 4, comma 2 del presente decreto, unitamente alle informazioni su tutte le strutture autorizzate. In sede di prima applicazione le suddette informazioni verranno inviate non appena le strutture saranno autorizzate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.