IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE



Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34, modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle attività produttive, a norma dell’art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto l’art. 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34, che riconosce al Ministero delle attività produttive la vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

Visto l’art. 111-undecies del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che riconosce al Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze di stabilire, con proprio decreto, regimi derogatori al requisito della prevalenza, così come definiti dall’art. 2513 del codice civile;


Decreta:


Articolo unico


Sono stabiliti i regimi derogatori al requisito della prevalenza, così come definiti dall’art. 2513 del codice civile, tenuto conto della struttura delle imprese e del mercato in cui le cooperative operano, delle specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi e della circostanza che la realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo di tempo superiore all’anno di esercizio.


Cooperative di lavoro.


Nelle cooperative di lavoro e nelle cooperative miste non si computa, ai fini del calcolo di prevalenza di cui all’art. 2513 del codice civile, il costo del lavoro delle unità lavorative non socie assunte in forza di obbligo di legge o di contratto collettivo nazionale di lavoro o di convenzione con la pubblica amministrazione, ne’ il costo del lavoro delle unità lavorative che per espressa disposizione di legge non possono acquisire la qualità di socio della cooperativa.

Non si computa, altresì, il costo del lavoro delle unità lavorative non socie di nazionalità straniera impiegate in attività svolte dalla cooperativa fuori dai confini della Repubblica italiana.


Cooperative per la produzione e la distribuzione di energia elettrica.


Nelle cooperative per la produzione e la distribuzione di energia elettrica non si computano tra i ricavi i corrispettivi derivanti dalla prestazione del servizio di fornitura di energia in base a rapporti obbligatori imposti.

Cooperative agricole di allevamento e di conduzione.

Nelle cooperative di allevamento la condizione di prevalenza e’ rispettata quando dai terreni dei soci e delle cooperative sono ottenibili almeno un quarto dei mangimi necessari per l’allevamento stesso.

Nelle cooperative agricole per la conduzione associata di terreni, la condizione di prevalenza e’ rispettata quando l’estensione dei terreni coltivati dai soci supera il 50% dell’estensione totale dei terreni condotti dalla cooperativa.


Enti di formazione.

Negli enti di formazione costituiti in forma cooperativa non si computano, ai fini del calcolo del requisito della prevalenza mutualistica di cui all’art. 2513 del codice civile, i finanziamenti erogati da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività di formazione in favore di utenti terzi.


Cooperative per il commercio equo e solidale.


Sono considerate a mutualità prevalente indipendentemente dall’effettivo possesso dei requisiti di cui all’art. 2513 del codice civile, le cooperative che operano prevalentemente nei settori di particolare rilevanza sociale, quali le attività di commercio equo e solidale.

Per attività di commercio equo e solidale si intende la vendita, effettuata anche con l’impiego di attività volontaria dei soci della cooperativa, di prodotti che le cooperative o loro consorzi acquistano direttamente da imprese di Stati in via di sviluppo o da cooperative sociali di tipo b) ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, con garanzia di pagamento di un prezzo minimo indipendentemente dalle normali fluttuazioni delle condizioni di mercato.


Società finanziarie.


Le società finanziarie, costituite in forma cooperativa ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate cooperative a mutualità prevalente qualora rispettino i requisiti di cui all’art. 2514 del codice civile.


Cooperative giornalistiche.


Nelle cooperative giornalistiche di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, non si computa il costo del lavoro dei soggetti con i quali la cooperativa instaura, nei limiti e alle condizioni previste da disposizioni di legge, rapporti di lavoro occasionale.


Cooperative di consumo operanti nei territori montani.


Le cooperative di consumo operanti esclusivamente nei comuni montani, come individuati dalla legislazione vigente e con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, si intendono a mutualità prevalente.

Calamità naturali.

Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all’art. 2513 del codice civile a causa di calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, dichiarate dalle autorità competenti, che abbiano provocato danni alle culture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell’art. 2545-octies inizia a decorrere dal venir meno degli effetti degli eventi medesimi.


Soci di enti giuridici.


Ai fini del calcolo della prevalenza di cui all’art. 2513, comma 1, lettera a), tra le cessioni di beni e prestazioni di servizi verso soci sono ricomprese quelle effettuate nei confronti di persone fisiche socie di enti giuridici aventi la qualità di soci della cooperativa.

Cooperative di editori che gestiscono agenzie giornalistiche.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi di informazione sono assimilabili a quelli provenienti dall’attività con i soci, quando derivano dallo svolgimento di attività con le pubbliche amministrazioni per le quali il corrispettivo sia espressamente determinato in misura pari ai costi sostenuti per la produzione dei servizi medesimi o si riferisca a servizi acquistati, ai sensi dell’art. 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per soddisfare l’interesse pubblico connesso alle esigenze istituzionali di informazione.


Roma, 30 dicembre 2005

Il Ministro delle attività produttive Scajola

Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti