Esdebitazione e transazione fiscale per l'imprenditore agricolo - legge 15/07/2011
decreto legge del 06/07/2011 converito dalla legge 15/07/2011
Avv. Fabio Cornacchia
di Roma, RM
Letto 1494 volte dal 06/12/2011
a) lo strumento della cosiddetta esdebitazione che consentirà agli imprenditori di usufruire delle norme in materia di assistenza alle imprese già vigenti per altri settori economici. Si tratta di un’estensione giuridica al comparto agricolo finora escluso e che permetterà di affrontare le situazioni di crisi o di insolvenza attraverso gli accordi di ristrutturazione dei debiti che libereranno l'imprenditore dai pesi residui verso i creditori concorsuali non soddisfatti.
b) la transazione fiscale che permetterà agli agricoltori di individuare una soluzione con la quale potranno definire le proprie pendenze debitorie. La norma introduce un sistema che rappresenta una svolta epocale nel quadro giuridico settoriale andando a favorire gli agricoltori nel rapporto con le agenzie fiscali e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
2. L’estensione al settore agricolo degli accordi di ristrutturazione e della transazione fiscale.
L’articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, al comma 43 consente, agli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza di accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti ed alla transazione fiscale previsti dal regio decreto n. 267 del 1942.
Più in dettaglio la norma, “in attesa di una revisione complessiva della disciplina dell’imprenditore agricolo in crisi”, permette agli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza di accedere alle procedure di cui agli articoli 182-bis e 182-ter del regio decreto n. 267 del 1942.
Al riguardo, giova evidenziare che l'articolo 182-bis del regio decreto n. 267 del 1942 disciplina gli accordi di ristrutturazione dei debiti.
La norma prevede in sintesi che l'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione necessaria, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei necessari requisiti sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.
L'articolo 182-ter del regio decreto n. 267 del 1942 disciplina la transazione fiscale. La norma prevede in sintesi che il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.
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