Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette nè assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dal presente capo. Lo prevede la Legge 27 gennaio 2012, n. 3 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2012, n. 24 e recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento".