Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato
((1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di seguito
denominato anche Istituto, e' trasformato in societa' per azioni entro il 31 dicembre 2001, previa verifica dei necessari requisiti economici e patrimoniali e approvazione di un piano triennale d'impresa da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, comprensivo del piano riguardante la gestione del patrimonio immobiliare. Le azioni della societa' derivante dalla trasformazione dell'Istituto sono attribuite al Tesoro dello Stato.
2. Sino alla trasformazione in societa' per azioni, l'Istituto
conserva la personalita' giuridica di ente pubblico economico, e' sottoposto alla vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed e' disciplinato dalla presente legge.))
Art. 2.
1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati e delle pubblicazioni anche su supporti informatici, nonche' dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.
2. L'Istituto provvede alla stampa ed alla gestione, anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale e della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, salva la competenza del Ministero di grazia e giustizia per quanto concerne la direzione e la redazione delle stesse, nonche' alla stampa delle pubblicazioni ufficiali dello Stato.
3. L'Istituto cura la stampa di pubblicazioni di carattere legislativo, di raccolte e di estratti di leggi e atti ufficiali e di pubblicazioni similari.
4. L'Istituto puo', inoltre, pubblicare e vendere opere aventi rilevante carattere artistico, letterario, scientifico e, in genere, culturale, ferme restando in materia le attribuzioni del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
5. L'Istituto svolge, altresi', i seguenti compiti:
a) conio delle monete di Stato in conformita' delle leggi vigenti; b) conio di monete estere;
c) conio di monete a corso legale di speciale scelta da cedere, a norma di legge, a privati, enti ed associazioni;
d) conio di medaglie e fusioni artistiche per conto dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati;
e) fabbricazione di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato;
f) fabbricazione di timbri metallici e marchi per conto di enti pubblici e di privati;
g) fabbricazione di contrassegni di Stato;
h) fabbricazione di targhe, distintivi metallici, gettoni ed altri prodotti artistici;
i) promozione dell'attivita' della Scuola dell'arte della medaglia e del Museo della Zecca;
l) esecuzione di saggi su monete e metalli per conto dello Stato e di privati;
m) riparazione di congegni e macchinari in uso o in proprieta' dello Stato;
n) partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti al campo specifico della meccanica;
o) perizia delle monete ritenute false;
p) conio di monete commemorative o celebrative;
q) fabbricazione di contrassegni per macchine affrancatrici per conto dello Stato;
r) promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di cui al presente articolo.
6. La coniazione da parte della sezione Zecca di monete per conto di Stati esteri dovra' essere preventivamente autorizzata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
7. L'Istituto puo' vendere i suoi prodotti alle aziende autonome di Stato, ad enti e a privati italiani e stranieri ed assumere commesse in materia cartaria e, con l'autorizzazione del servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in materia grafica.
8. Nello svolgimento della sua attivita', l'Istituto puo' esercitare, direttamente o indirettamente, attivita' affini, ausiliarie, connesse o strumentali rispetto a quelle previste nel presente articolo.
9. L'Istituto, nello svolgimento della sua attivita' puo' compiere ogni operazione di natura mobiliare o immobiliare necessaria od utile al raggiungimento delle sue finalita'.
10. Le attivita' e i compiti di cui al presente articolo sono svolti nel rispetto della normativa comunitaria in materia.
((10-bis. Ai fini del presente articolo, ferme restando le specifiche disposizioni legislative in materia, sono considerati carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:
a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identita' e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;
b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni)).
Art. 3.
In casi eccezionali, determinati da sovraccarico di commesse o da
ragioni tecniche, l'Istituto puo' affidare, ove il Provveditorato generale dello Stato ne ravvisi l'opportunita', a stabilimenti di terzi, l'esecuzione di determinate forniture fatta esclusione di quelle relative alla Gazzetta Ufficiale, alla Raccolta delle leggi e dei decreti della Repubblica e alla stampa delle cartevalori.
Art. 4.
Il Provveditorato generale dello Stato esercita il controllo sulla
fabbricazione della carta da avvalorare, sulla stampa e distribuzione delle carte-valori e degli stampati rappresentativi di valori.
((Nulla e' innovato per quanto attiene ai poteri di vigilanza e
controllo spettanti alla Direzione generale del tesoro ed alla Banca d'Italia per la fabbricazione di biglietti di banca, di biglietti e di monete di Stato)).
Nulla e', altresi', innovato per quanto concerne il sindacato della
Corte dei conti in materia di carte-valori ai sensi del regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 412.
Art. 5.
Le Amministrazioni statali presentano annualmente al Provveditorato
generale dello Stato il preventivo dei loro totali fabbisogni di forniture di carattere ordinario e, tempestivamente, di volta in volta, quelli di carattere straordinario.
Il Provveditorato generale dello Stato stabilisce il fabbisogno
delle varie Amministrazioni statali sulla base delle loro esigenze, dispone le variazioni da apportarsi nel corso dell'anno e decide in ordine ai fabbisogni di carattere straordinario.
Per le ordinazioni conferite all'istituto per esigenze
dell'Amministrazione statale non e' richiesta la stipula di contratto formale, ne' e' dovuto il pagamento della imposta di registro e della tassa di bollo e sulle concessioni governative.
Il Provveditorato generale dello Stato invigila sulle produzioni e
consegne.
Art. 6.
Le somme stanziate nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per forniture di carattere ordinario commesse dal Provveditorato generale dello Stato all'Istituto Poligrafico dello Stato sono versate, a titolo di anticipazione, all'istituto medesimo in quattro rate trimestrali.
In relazione alla effettiva entita' delle forniture, e sulla base
degli appositi rendiconti presentati al Provveditorato generale, vengono effettuate le operazioni di conguaglio.
Ai rendiconti debbono essere uniti i documenti dai quali risulti la
regolare esecuzione delle singole forniture e la loro assunzione in carico da parte degli uffici interessati, nonche' gli elenchi, per ogni ramo di servizio, delle forniture effettuate con la indicazione dell'importo di ciascuna di esse e della data in cui le medesime sono state ricevute dagli uffici interessati.
Qualora l'importo complessivo delle forniture eseguite risulti
inferiore alle anticipazioni ricevute, l'Istituto deve versare l'eccedenza all'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 7.
Le somme stanziate nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per forniture di carattere straordinario, commesse dal Provveditorato generale dello Stato all'Istituto Poligrafico dello Stato, sono versate per intero all'Istituto medesimo a titolo di anticipazione.
Le operazioni di conguaglio vengono effettuate secondo le norme del
precedente articolo.
Art. 8.
((1. Sono organi dell'Istituto:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori.))
Art. 9.
((1. Il presidente e' nominato, ai sensi dell'articolo 3 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Dura in carica un triennio e puo' essere confermato.))
Art. 10.
((1. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato e' composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da sei componenti nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, scelti fra persone di elevata competenza e professionalita' nelle materie e nei settori di attivita' nei quali opera l'Istituto, assicurando tra l'altro la presenza di esperti nelle materie grafiche e cartarie, con esclusione dei soggetti che possano comunque trovarsi in situazione di conflitto di interessi.
2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i
suoi componenti possono essere confermati esclusivamente per un ulteriore triennio. Alla scadenza di ciascun triennio decadono anche i consiglieri eventualmente nominati, durante il periodo medesimo, in sostituzione di altri componenti.
3. Al consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di
voto, il provveditore generale dello Stato che, in caso di impedimento, e' sostituito da un funzionario da lui incaricato.
4. Quando occorra deliberare in materia di cartevalori, al
consiglio partecipa, a titolo consultivo, il capo del servizio ispettorato cartevalori del servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.))
Art. 11.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 APRILE 1999, N. 116))
Art. 12.
((1. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati esclusivamente per un ulteriore triennio.
2. Il collegio e' composto di tre revisori effettivi e di tre
supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
3. Il presidente ed il suo supplente sono scelti tra i dirigenti
dello Stato con incarico dirigenziale generale presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.))
Art. 13.
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto e:
a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il
Comitato esecutivo ed impartisce le eventuali direttive per l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
b) impartisce le disposizioni necessarie per il Funzionamento dei
servizi;
c) assegna e trasferisce il personale dirigente, sentito il
direttore generale;
d) autorizza spese entro il limite di 10 milioni;
e) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 21 APRILE 1999, N. 116))
f) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 21 APRILE 1999, N. 116))
g) adotta i provvedimenti non riservati alla competenza del
Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.
Il presidente e' sostituito, in caso di assenza o di impedimento,
dal componente piu' anziano ((del consiglio di amministrazione.))
Art. 14.
((1. Il consiglio di amministrazione:
a) delibera gli indirizzi generali e il programma annuale di
attivita';
b) delibera i bilanci dell'Istituto;
c) delibera il conferimento dell'incarico a societa' di revisione
per la certificazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
d) formula gli indirizzi programmatici generali relativi alle
societa' partecipate;
e) delibera, in via generale, le linee organizzative
dell'Istituto e gli indirizzi per la gestione delle risorse umane, ivi compresi i criteri per le assegnazioni e i trasferimenti del personale;
f) delibera, su proposta del presidente, l'assunzione e le
relative modalita', nonche' la risoluzione del rapporto di lavoro del direttore generale;
g) delibera le modalita' di assunzione del personale, secondo
criteri e procedure che garantiscano la trasparenza delle scelte e l'efficienza dei servizi;
h) autorizza l'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni
immobili, l'accensione di mutui e la costituzione di diritti reali sui beni di proprieta';
i) delibera l'assunzione di obbligazioni e la prestazione di ogni
forma di garanzia;
l) delibera l'utilizzo del fondo di riserva speciale di cui al
quarto comma dell'articolo 22;
m) autorizza le azioni giudiziarie e le transazioni;
n) delibera, su proposta del presidente, nelle materie di cui
agli articoli 2364 e 2365 del codice civile, la volonta' dell'Istituto da esprimersi nelle assemblee delle societa' nelle quali l'Istituto detiene direttamente partecipazioni superiori al venti per cento del capitale sociale;
o) delibera sull'acquisto e sulla dismissione di partecipazioni;
p) determina i limiti di somma entro i quali il presidente e il
direttore generale autorizzano le spese.
2. Per le materie riguardanti la ''Sezione Zecca'', il consiglio
di amministrazione puo' avvalersi della consulenza di un comitato composto dal direttore della ''Sezione Zecca'' e da due esperti designati dal consiglio medesimo all'inizio di ciascun anno.
3. Il consiglio di amministrazione, nei limiti di cui all'articolo
2381 del codice civile, puo' delegare proprie attribuzioni al presidente.
4. Dell'esercizio delle deleghe ad esso attribuite il presidente e'
tenuto a riferire al consiglio di amministrazione, secondo le modalita' e nei tempi da questo stabiliti.
5. La deliberazione indicata alla lettera b) del comma 1 e'
sottoposta all'approvazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con le modalita' di cui all'articolo 23. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento della predetta deliberazione da parte del Ministero vigilante, i bilanci si intendono approvati. Qualora siano formulate osservazioni, il termine e' interrotto e ricomincia a decorrere per intero, per una sola volta, a partire dalla data in cui le risposte dell'istituto pervengono allo stesso Ministero vigilante.))
Art. 15.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 21 APRILE 1999, N. 116)
Art. 16.
Il Collegio dei revisori esercita le sue funzioni in conformita'
degli articoli dal 2403 al 2407 del Codice civile in quanto applicabili.
Art. 17.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 APRILE 1999, N. 116)).
Il direttore generale:
a) partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di
amministrazione e del Comitato esecutivo;
b) da' esecuzione ai provvedimenti del Consiglio di
amministrazione, del Comitato esecutivo e del presidente;
c) dirige e coordina l'attivita' dei servizi dell'istituto e
predispone, col direttore del servizio contabilita' e riscontro, il bilancio dell'esercizio;
d) firma, con le norme ed entro i limiti che saranno stabiliti
dal regolamento di servizio, i titoli di entrata e di spesa;
e) provvede all'assegnazione ed al trasferimento del personale
non dirigente;
f) sottopone al presidente le relazioni per gli argomenti
contenuti nell'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.
Art. 18.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 APRILE 1999, N. 116))
Art. 19.
((1. Fino alla trasformazione in societa' per azioni e' in facolta'
dell'Istituto avvalersi dell'Avvocatura generale dello Stato per la difesa e la rappresentanza davanti a qualsiasi giurisdizione.))
Art. 20.
Il controllo tecnico-amministrativo della gestione delle tipografie
esistenti presso i Ministeri e' affidato al Provveditorato generale dello Stato, alla cui approvazione i consegnatari delle rispettive amministrazioni sottopongono i rendiconti della gestione per ogni esercizio finanziario.
E' in facolta' del Ministro per il tesoro di disporre la
concentrazione delle tipografie medesime allo scopo di renderne la gestione piu' economica e di migliorare l'efficienza dei servizi.
Alle forniture di carta per le necessita' di tali tipografie
provvedera' l'Istituto Poligrafico dello Stato.
Art. 21.
La Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza
amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro sono autorizzati, anche in deroga alle loro norme istituzionali, a concedere all'Istituto Poligrafico dello Stato mutui destinati alla sostituzione, al rifacimento, all'ammodernamento ed al potenziamento degli stabilimenti e delle attrezzature tecnico-produttive dell'Istituto medesimo ((e ad ogni altra operazione necessaria per la sua trasformazione in societa' per azioni.))
Ai mutui di cui sopra sara' applicato il saggio vigente per i
prestiti dell'amministrazione mutuante al momento della concessione.
((Le domande di somministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato sono corredate:
a) dall'autorizzazione al pagamento rilasciata dal servizio
centrale del Provveditorato generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base dei piani di spesa, per l'acquisto di terreni, di macchinari e di altri beni strumentali, e degli stati di avanzamento dei lavori per le opere e gli impianti;
b) dall'autorizzazione del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per ogni altra operazione necessaria per la trasformazione dell'Istituto in societa' per azioni.))
L'ammortamento di ciascun mutuo ha luogo in 35 anni, con inizio non
oltre il primo giorno dell'anno successivo alla scadenza del triennio dalla data del provvedimento di concessione, per l'importo effettivamente erogato aumentato degli interessi maturati sui singoli pagamenti.
Le annualita' di ammortamento sono corrisposte in rate semestrali
posticipate, e la loro incidenza sulla gestione dell'Istituto dovra' essere tenuta presente dalla Commissione di cui all'articolo 18 nella determinazione dei prezzi delle forniture.
I crediti degli enti mutuanti sono assistiti dai privilegi di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, applicabili anche alle somme a qualsiasi titolo dovute dallo Stato allo Istituto mutuatario.
I mutui possono essere estinti in tutto o in parte mediante
cessione all'ente mutuante dei fabbricati e dei terreni dell'Istituto Poligrafico dello Stato considerati dal primo comma del successivo articolo 22.
Alle operazioni di cui al presente articolo si applicano le
agevolazioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, numero 367.
Art. 22.
Il fondo di dotazione conferito dallo Stato al patrimonio
dell'Istituto Poligrafico dello Stato e' costituito:
1) dagli impianti e dagli altri beni indicati al primo comma
dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744;
2) dall'assegnazione disposta dall'articolo 2 del regio
decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380;
3) dalla somministrazione prevista dall'articolo 1 della legge 16
aprile 1954, n. 108;
4) dagli immobili indicati dalla legge 11 gennaio 1963, n. 98, e
dal magazzino principale stampati di Stato sito in Roma, via Luigi Tosti, n. 70.
5) dal fabbricato e dal terreno della ex Zecca di Stato siti in
via Principe Umberto, 4, Roma, con gli annessi impianti e dotazioni, dal compendio tecnico e artistico della scuola dell'arte della medaglia e dal museo della Zecca, inclusi le monete, le medaglie, le fusioni e tutti gli altri oggetti artistici ivi esistenti. Sono esclusi dal patrimonio dell'Istituto le monete od i beni costituiti in deposito per conto dell'amministrazione dello Stato.
((5-bis) dal contributo previsto dall'articolo 22 della legge 17
maggio 1999, n. 144)).
Gli immobili conferiti o, comunque, pervenuti all'Istituto e
destinati alla sua attivita' istituzionale, possono essere alienati o permutati purche' sia assicurata la loro idonea e tempestiva sostituzione con altri immobili di proprieta' dell'Istituto Poligrafico dello Stato.
Le plusvalenze eventualmente realizzate dall'Istituto per effetto
delle alienazioni o permute poste in essere in base alle disposizioni del precedente comma sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'eventuale maggiore ricavo delle alienazioni degli anzidetti
immobili, rispetto ai reinvestimenti considerati al secondo comma del presente articolo deve essere accantonato in un fondo di riserva speciale il cui utilizzo e' consentito per l'acquisto di altri immobili o di impianti e macchinari da destinare alla attivita' istituzionale dell'Istituto e per l'integrazione di fondi obbligatori quando straordinarie esigenze della gestione lo richiedano.
Il regio decreto-legge 6 febbraio 1934, n. 265, che autorizza il
rimborso graduale allo Stato dell'importo del patrimonio conferito all'Istituto Poligrafico, e' abrogato e le quote gia' versate in applicazione del detto decreto-legge si considerano corrisposte allo Stato a titolo di utili di esercizio.
Gli interessi ed i canoni dovuti al Tesoro e al Demanio dello Stato
dall'Istituto Poligrafico dello Stato, a norma dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1928, numero 2744, e dell'articolo 2 del decreto
legislativo dei
Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1575, sono, salvo
le quote gia' versate, soppressi.
Art. 23.
((1. L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1 gennaio e
termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il mese di giugno di ogni anno il consiglio di
amministrazione presenta al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'approvazione, il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, redatti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile e del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, in quanto applicabili, accompagnati dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio d'esercizio sono
destinati ad una apposita riserva, utilizzabile in sede di trasformazione dell'Istituto in societa' per azioni.))
Art. 24.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 APRILE 1999, N. 116))
Art. 25.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 APRILE 1999, N. 116))
Art. 26.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 APRILE 1999, N. 116))
Art. 27.
I decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre
1947, n. 1105, e 22 dicembre 1947, n. 1575, sono abrogati.
I provvedimenti sinora adottati in applicazione dei decreti
medesimi sono validi ad ogni effetto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 luglio 1966
SARAGAT
MORO - COLOMBO - REALE
Visto, il
Guardasigilli: REALE
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