Nuove norme sul cumulo di pensioni e stipendi a carico dello Stato e di Enti pubblici, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. 758
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 130 volte dal 08/03/2014
Decreta:
Art. 1.
E' ammesso il cumulo, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, di una pensione normale diretta o di un assegno equivalente con un trattamento di attivita' quando detti trattamenti derivino da servizi resi alle dipendenze di Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, di Regioni, di Province, di Comuni o di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di Enti parastatali, di Enti o Istituzioni (il diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonche' di aziende annesse o direttamente dipendenti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni o dagli altri Enti suindicati.
All'atto della cessazione del nuovo rapporto e' liquidato il trattamento di quiescenza in base al servizio prestato nel rapporto stesso. Tale trattamento e' cumulabile con la pensione o assegno gia' conseguiti in di pendenza del primo rapporto di impiego.
Nulla e' innovato per quanto attiene al divieto di cumulo degli assegni accessori di quiescenza tra loro o con assegni accessori di attivita'. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, nel sopprimere il numero 552) dell'art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 4)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 2)) che riprende vigore l'intero provvedimento.
Art. 2
In luogo del cumulo dei trattamenti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 1, qualora sia ammessa la ricongiunzione del nuovo con il precedente servizio ai fini del trattamento di quiescenza, il personale interessato puo' optare per tale ricongiunzione, con tutti gli effetti previsti dalle relative norme. La domanda di opzione deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi dall'inizio del nuovo rapporto;
il termine decorre dalla data da cui ha effetto il presente decreto per coloro che siano in servizio alla, data stessa.
Il personale che abbia esercitato l'opzione perde il godimento della pensione o dell'assegno gia' conseguiti e deve rifondere le rate percepite durante la nuova prestazione di servizio.
All'atto della cessazione del nuovo rapporto, compete il trattamento di quiescenza sulla base della totalita' dei servizi prestati e secondo le norme relative all'ultimo impiego. Tale trattamento non puo' essere comunque inferiore a quello che sarebbe spettato in dipendenza del precedente servizio.
Nei casi di cumulo di servizi resi con iscrizione alle casse pensioni, amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ai monti pensioni o istituti o fondi speciali per pensioni amministrati da Comuni, Province e Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma del presente articolo. In tali casi l'esercizio della opzione e la rifusione delle rate di pensione percepite si effettuano secondo le norme e le modalita' contemplate dagli ordinamenti delle casse pensioni, dei monti pensioni degli istituti o fondi speciali per pensioni sopra indicati. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, nel sopprimere il numero 552) dell'art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 4)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 2)) che riprende vigore l'intero provvedimento.
Art. 3
Nei casi di cumulo di un trattamento di quiescenza con un trattamento di attivita', il precedente servizio che ha dato diritto alla pensione o all'assegno in godimento non si computa ai fini economici e di carriera nel nuovo rapporto ne' ai fini dell'ulteriore trattamento di quiescenza di cui al secondo comma dell'articolo 1;
resta altresi' esclusa l'applicazione di norme che consentano maggiorazioni a qualsiasi titolo dell'anzianita' di servizio valutabile ai fini di pensione, che siano gia' state considerate nella liquidazione della precedente - pensione od assegno. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, nel sopprimere il numero 552) dell'art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 4)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 2)) che riprende vigore l'intero provvedimento.
Art. 4
Il cumulo dei trattamenti di cui al primo comma dell'art. 1, non e' ammesso nei casi in cui il nuovo servizio costituisce derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto che ha dato luogo alla pensione.
Il divieto di cumulo di cui al primo comma si applica nei casi di:
a) riammissione in servizio di personale civile;
b) richiamo di ufficiale, sottufficiale o militare di truppa, titolare di pensione per il precedente servizio militare;
c) immissione nell'impiego civile di sottufficiale o graduato, in applicazione delle particolari disposizioni concernenti riserva di posti in favore di dette categorie di militari;
d) nomina conseguita mediante concorso riservato esclusivamente a, soggetti che hanno gia' prestato servizio ovvero a tali soggetti insieme con appartenenti a particolari categorie di professionisti;
e) conferimento di incarichi di insegnamento in scuole o istituti dello stesso grado di quelli presso cui e' stato prestato il servizio precedente da incaricato;
f) nomina senza concorso nello Stato o negli Enti di cui al precedente art. 1, conseguita in derivazione o in continuazione o, comunque, in costanza di un precedente rapporto di impiego, rispettivamente, con lo Stato o con gli Enti stessi.
Nei casi in cui il precedente rapporto abbia dato titolo alla liquidazione di un trattamento di pensione, il trattamento stesso e' sospeso.
Al termine del nuovo servizio e' liquidato il trattamento di quiescenza secondo il disposto del terzo comma dell'art. 2. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, nel sopprimere il numero 552) dell'art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 4)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 2)) che riprende vigore l'intero provvedimento.
Art. 5
Nei confronti del personale che alla data da cui ha effetto il presente decreto sia in servizio in una delle posizioni previste dal precedente art. 4 e che sia titolare di una pensione per i servizi prestati anteriormente all'immissione nell'attuale posizione di impiego, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 28 febbraio 1966 in materia di cumulo, salvo che il personale stesso opti per la disciplina prevista dall'art. 4 del presente decreto.
L'opzione deve essere esercitata entro il 31 agosto 1966. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, nel sopprimere il numero 552) dell'art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 4)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 2)) che riprende vigore l'intero provvedimento.
Art. 6
In tutti i casi di ricongiunzione di servizi, ai fini della liquidazione o della riliquidazione del trattamento di quiescenza spettante sulla base dei servizi ricongiunti, non possono essere considerati uno stipendio, una paga o una retribuzione superiore a quelli posti a base della liquidazione del precedente trattamento di quiescenza se non sia trascorso almeno un anno intero nel nuovo rapporto. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, nel sopprimere il numero 552) dell'art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 4)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 2)) che riprende vigore l'intero provvedimento.
Art. 7
E' ammesso il contemporaneo godimento di un trattamento di attivita' con una pensione normale indiretta o di riversibilita' conseguita per servizi prestati dal dante causa alle dipendenze delle Amministrazioni o degli Enti radicati nell'art. 1, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo stesso. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, nel sopprimere il numero 552) dell'art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 4)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 2)) che riprende vigore l'intero provvedimento.
Art. 8
Le disposizioni del presente decreto si applicano anche nei confronti del personale militare in godimento di trattamento economico di sfollamento, nonche' nei confronti dei titolari di pensione o di assegno equivalente che, pur non derivanti dai servizi indicati nell'art. 1, siano a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria o di fondi istituti presso le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo.
Le disposizioni del presente decreto non concernono le pensioni derivanti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o a carico di fondi sostitutivi gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, nel sopprimere il numero 552) dell'art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 4)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 2)) che riprende vigore l'intero provvedimento.
Art. 9
Salvo il disposto del precedente articolo 5, tutte le disposizioni vigenti in materia di cumulo di una pensione o di un assegno equivalente non privilegiati con un trattamento di attivita', in relazione ai servizi indicati nell'art. 1, o nei casi di cui al primo comma dell'art. 8, sono abrogati ad eccezione di quanto stabilito nell'ultimo comma dell'art. 1.
Nulla e' innovato per quanto attiene ai trattamenti di quiescenza privilegiati. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, nel sopprimere il numero 552) dell'art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 4)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 2)) che riprende vigore l'intero provvedimento.
Art. 10
Il presente decreto ha effetto dal 1 marzo 1960.
((2))
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 giugno 1965
SARAGAT
MORO - PIERACCINI -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 52. - VILLA
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, nel sopprimere il numero 552) dell'art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 4)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 2)) che riprende vigore l'intero provvedimento.
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