Nuove norme relative all'Ordine della "Stella d'Italia"
DECRETO LEGISLATIVO 9 marzo 1948, n. 812
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 207 volte dal 13/07/2013
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei
Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:
Art. 1.
((1. E' istituito l'Ordine della "Stella d'Italia" quale attestato in favore di tutti coloro che, italiani o stranieri, hanno acquisito particolari benemerenze nella promozione dei rapporti di amicizia e di collaborazione tra l'Italia e gli altri Paesi e nella promozione dei legami con l'Italia)).
Art. 2.
((1. Il presidente dell'Ordine della "Stella d'Italia" e' il Presidente della Repubblica)).
Art. 3.
((1. L'Ordine della "Stella d'Italia" comprende cinque classi: la prima conferisce il titolo di cavaliere di gran croce, la seconda quello di grande ufficiale, la terza quello di commendatore, la quarta quello di ufficiale e la quinta quello di cavaliere. E' istituita inoltre una classe speciale, che conferisce il titolo di gran croce d'onore, per i conferimenti destinati a coloro che hanno perso la vita o subito gravi menomazioni fisiche nello svolgimento di attivita' di alto valore umanitario all'estero.
2. Con regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i criteri di conferimento e di revoca nonche' le caratteristiche dell'Ordine della "Stella d'Italia")).
Art. 4.
Il numero delle nomine e' disposto per decreto del Presidente della
Repubblica.
Art. 5.
((L'Ordine della "Stella d'Italia" ha un Consiglio composto da un presidente e da quattro membri)).
Il presidente del Consiglio dell'Ordine e' il Ministro per gli
affari esteri.
Il capo del cerimoniale del Ministero degli affari esteri e' membro
di diritto del Consiglio stesso e sostituisce nella presidenza la caso di impedimento il Ministro per gli affari esteri.
Gli altri membri sono scelti tra i funzionari di grado non
inferiore al 5° appartenenti all'Amministrazione dello Stato e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.
Art. 6.
((L'Ordine della "Stella d'Italia" e' conferito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio di cui all'articolo 5)).
I relativi diplomi sono rilasciati dal Ministro per gli affari
esteri, o in sua vece, dal Capo del cerimoniale del Ministero degli affari esteri.
Art. 7.
Un ufficio di segreteria alle dipendenze del presidente del
Consiglio dell'Ordine, provvede all'attivita' dell'Ordine stesso.
Art. 8.
((1. Alle spese relative all'Ordine della "Stella d'Italia" per insegne, diplomi e cancelleria si provvede a valere sugli stanziamenti all'uopo destinati a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri)).
Art. 9.
Il presente decreto abroga il decreto legislativo 27 gennaio 1947,
n. 703.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 9 marzo 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - SFORZA
DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 168. - FRASCA
Art. 9-bis.
((1. L'uso delle insegne dell'Ordine della "Stella della solidarieta' italiana", conformi ai modelli precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e a quello definito dall'articolo 3, e' consentito senza alcuna limitazione.))
Art. 9-ter.
((1. Fatte salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne rende indegno. La revoca e' pronunziata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio di cui all'articolo 5.
2. La proposta di revoca dell'onorificenza e' comunicata
all'interessato affinche', entro il termine di decadenza di trenta giorni, presenti per iscritto le difese da sottoporre alla valutazione del Consiglio di cui all'articolo 5, che esprime il proprio parere definitivo nei successivi sessanta giorni)).
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 1594 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Estinzione di cinquantaquattro Fondazioni e devoluzione dei loro beni residuati alla Fondazione "Colonnello Giorgio Gerv...
Letto 137 volte dal 29/03/2014
-
Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri
Letto 107 volte dal 29/03/2014
-
Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato
Letto 168 volte dal 23/03/2014
-
Nuove norme sul cumulo di pensioni e stipendi a carico dello Stato e di Enti pubblici, in applicazione della legge 5 ...
Letto 130 volte dal 08/03/2014
-
Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia
Letto 96 volte dal 11/01/2014