Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari.
L'immissione nel ruolo dei professori di Universita' o di Istituti
di istruzione superiore si consegue a seguito di pubblico concorso.
Fino all'emanazione di nuove norme, nulla e' innovato alle
disposizioni in vigore, concernenti i concorsi a cattedre universitarie.
Art. 2.
Le deliberazioni concernenti l'assegnazione alle discipline
previste dallo statuto di ciascuna Universita' o Istituto d'istruzione superiore dei posti di ruolo disponibili nell'organico di ciascuna Facolta' o Scuola, quelle relative alle proposte di apertura di concorso e quelle riguardanti la procedura per i trasferimenti, sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo appartenenti alla stessa Facolta' o Scuola, tenuto conto di quanto stabilito dal successivo art. 14, relativamente alla partecipazione dei professori fuori ruolo alle adunanze di Facolta'.
Art. 3.
I professori di ruolo sono straordinari e ordinari.
Il vincitore di concorso assume, all'atto della nomina, la
qualifica di professore straordinario.
Dopo tre anni solari di servizio il professore straordinario e'
sottoposto al giudizio di apposita Commissione per la nomina ad ordinario, ai sensi delle vigenti disposizioni.
Art. 4.
Ai professori e' garantita liberta' d'insegnamento e di ricerca
scientifica.
Ad essi e' fatto obbligo di uniformarsi alle deliberazioni della
Facolta' o Scuola cui appartengono, per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi.
Art. 5.
I professori di ruolo sono inamovibili dall'ufficio e dalla sede, e
non sono tenuti a prestare giuramento.
Essi possono essere trasferiti, con il loro consenso, ad un posto
della stessa o di altra materia nella medesima o in altra sede universitaria, alle condizioni e con le modalita' prescritte dalle norme in vigore.
Art. 6.
I professori hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento,
sotto forma sia di lezioni cattedratiche, sia di esercitazioni di seminario, di laboratorio o di clinica, tante ore settimanali quante la natura e la estensione dell'insegnamento stesso richiedano e sono tenuti ad impartire le lezioni settimanali in non meno di tre giorni distinti. Agli obblighi di cui al precedente comma i professori sono tenuti anche nel caso in cui alla rispettiva cattedra siano addetti aiuti, assistenti o lettori.
Nel caso di discipline biennali o triennali, per le quali
l'ordinamento didattico prevede due o tre esami annuali, il professore di ruolo e' tenuto, solo su richiesta del Consiglio di facolta', o del Senato accademico, o del Ministro per la pubblica istruzione, a impartire, oltre all'insegnamento annuale di cui al primo comma, anche un secondo insegnamento annuale, senza retribuzione alcuna.
I professori hanno, altresi', l'obbligo di osservare l'orario
scolastico prestabilito; di attendere alla direzione o alla esplicazione della propria attivita' di collaborazione nei gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili: di partecipare alle funzioni accademiche e a quelle ad esse connesse cui siano chiamati, quali adunanze dei Consigli delle Universita' od Istituti superiori, Commissioni per prove di profitto o per esami di laurea, o diploma, e per esami di Stato, Commissioni per nomine di professori di ruolo o per abilitazioni alla libera docenza, Commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre d'istituti d'istruzione secondaria e simili.
Art. 7.
I professori hanno l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede
dell'Universita' od Istituto cui appartengono.
In casi del tutto eccezionali, i professori possono, tuttavia,
essere autorizzati dal Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del rettore o direttore, udito il Senato accademico, a risiedere in localita' prossima, ove cio' sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri di ufficio.
Art. 8.
L'ufficio di professore di ruolo e di professore fuori ruolo non e'
cumulabile con impieghi alle dipendenze dello Stato, delle Province, dei Comuni o di altri Enti pubblici o privati.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
Art. 9.
Ai professori di ruolo possono essere conferiti, con le modalita'
stabilite dalle norme in vigore, incarichi d'insegnamento retribuiti o a titolo gratuito.
In nessun caso ad uno stesso professore puo' essere conferito piu'
di un incarico retribuito, tranne il caso dell'insegnamento nei corsi di specializzazione post-universitari per i quali puo' essere consentito, su parere della Facolta' interessata, un secondo incarico retribuito nella misura di cui al quarto comma del successivo art. 21.
Un secondo incarico non retribuito puo' essere conferito solo in
casi eccezionali per i quali il Ministro decide, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
L'esercizio di attivita' didattica, a qualsiasi titolo, fuori della
propria sede, puo' essere consentito dal Ministro, ai professori in casi eccezionali, su proposta del rettore dell'Universita' o Istituto superiore interessato, sentiti il rettore o il direttore dell'Istituto cui il professore appartiene e la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Il parere di cui al precedente comma e' formulato dal rettore o
direttore sentiti la Facolta' cui il professore appartiene e il Senato accademico.
Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno
accademico 1958-1959.
Art. 10.
Per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca
scientifica che richiedano la sua permanenza, all'estero, il professore universitario puo' essere collocato in congedo per la durata di un intero anno solare.
Il congedo e' accordato dal Ministro, sentita la Facolta' cui il
professore appartiene, e non puo' essere rinnovato nell'anno successivo.
Durante il periodo di congedo di cui ai precedenti commi il
professore conserva la sua qualita' di professore di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico.
Il congedo straordinario ed il collocamento in aspettativa per
infermita' o per motivi di famiglia sono disposti dal Ministro, su domanda dei professori interessati corredata del parere del rettore dell'Universita' o del direttore dell'Istituto superiore di appartenenza, secondo le norme previste dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Sono altresi' disposti con decreto Ministeriale il congelo e
l'aspettativa di cui agli articoli 36 e 67 del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 11.
Il comando di professori di ruolo da una ad altra Universita' o da
uno ad altro Istituto di istruzione superiore e' vietato.
Nulla e' innovato alle disposizioni dell'art. 96 del testo unico
delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
Art. 12.
Ferma restando la composizione della Corte di disciplina stabilita
dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, ai professori universitari di ruolo continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 87, 88, 89, 90 e 91 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
Ad essi si applicano, inoltre, in quanto non contrastino con quelle
del citato testo unico, le norme contenute negli articoli 85, 91, 96, 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 dicembre 1988, n. 1128
(in G.U. 1a s.s. 28/12/1988, n. 52) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12, secondo comma, legge 18 marzo 1958, n. 311 (Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari) nella parte in cui non richiama, ai fini della sua applicazione ai professori universitari di ruolo, anche l'art. 120 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato)".
Art. 13.
Ai professori universitari si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 114, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 gennaio 1957, n. 17. L'accettazione, pero', delle dimissioni puo' essere ritardata, ma non rifiutata per motivi di servizio.
I professori cessati dal servizio per dimissioni possono essere
riammessi in servizio su proposta di una Facolta' o Scuola entro i limiti dei posti del rispettivo ruolo e previo parere favorevole della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
La riammissione e disposta con decreto del Ministro per la pubblica
istruzione.
Art. 14.
Il professore universitario, con l'inizio dell'anno accademico
successivo a quello in cui compie il 70° anno di eta', assume la qualifica di professore fuori ruolo, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, ratificato, con modificazioni, con legge 4 luglio 1950, n. 498.
Ai professori di cui all'art. 19 del decreto legislativo
luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e' data facolta' di chiedere il collocamento fuori ruolo, a norma del precedente comma.
Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la
validita' delle adunanze del Corpo accademico e del Consiglio di facolta', si tiene conto del professore fuori ruolo soltanto se intervenga all'adunanza.
Qualora la deliberazione debba essere adottata con la maggioranza
assoluta dei professori "appartenenti alla Facolta'", si tiene conto del professore fuori ruolo solo nel caso che intervenga alla adunanza.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2010, N. 240)).
Art. 15.
I professori universitari sono collocati a riposo con l'inizio
dell'anno accademico successivo a quello in cui compiono il 75° anno di eta'.
Ai professori collocati a riposo puo' essere conferito il titolo di
professore emerito o di professore onorario, ai sensi dell'art. 111 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
Nulla e' innovato alle disposizioni del comma ultimo dell'art. 110
del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore sopra citato.
CAPO II
Disposizioni concernenti il trattamento economico dei professori
Art. 16.
I professori di ruolo conseguono, per anzianita' cinque
coefficienti di stipendio, le cui misure annue lorde iniziali sono stabilite dall'annessa tabella D.
Il quinto coefficiente di stipendio e' assegnato all'atto della
nomina in ruolo ai professori straordinari il quarto e' attribuito al conseguimento della nomina ad ordinario.
Gli altri coefficienti di stipendio previsti dalla annessa tabella
sotto attribuiti, progressivamente, al compimento dei periodi di anzianita' di servizio stabiliti dalla stessa tabella.
Ai professori spettano, in rapporto a ciascun coefficiente di
stipendio, aumenti periodici biennali ai sensi del terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
Art. 17.
Il servizio prestato dai professori di ruolo anteriormente alla
loro nomina a straordinario, in gradi non inferiori al 6° di gruppo A del cessato ordinamento, in carriere o in qualifiche o categorie corrispondenti di altri ruoli statali, e' computato, agli effetti della anzianita' di professore ordinario, per non oltre quattro anni se prestato nel grado 6° o qualifiche corrispondenti. I servizi prestati in gradi o qualifiche superiori sono computati per intero, agli effetti dei primi cinque anni della anzianita' di professore ordinario, e per non oltre tre anni agli effetti dell'ulteriore progressione nella anzianita' stessa.
Il servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato in gradi
inferiori al 6° di gruppo A del cessato ordinamento, in carriere o in qualifiche o categorie corrispondenti, e' computato, agli effetti della anzianita' di professore ordinario; per meta' della rispettiva durata e, in ogni caso, per non oltre quattro anni, qualora il servizio computabile ecceda tale limite.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei
confronti di coloro che, a seguito di concorso nazionale, abbiano svolto o svolgano la propria attivita' presso la scuola archeologica italiana di Atene, la Scuola archeologica di Roma, la Scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'eta' moderna e contemporanea (categoria, C), la Scuola nazionale di studi medioevali annessa all'Istituto storico italiano per il Medioevo (categoria D) e la Scuola, annessa all'Istituto italiano per la storia antica (categoria B).
Il periodo di insegnamento ufficiale, reso presso le Universita' e
gli Istituti di istruzione superiore, anteriormente alla nomina a straordinario, da professori gia' inclusi in terna o dichiarati maturi nei concorsi a cattedre universitarie o col possesso dell'abilitazione alla libera docenza, e' valutato per la meta' e comunque per non oltre quattro anni ai fini dell'anzianita' occorrente per il conseguimento del terzo coefficiente di stipendio. ((1))
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano, nei
confronti (ei professori nominati in ruolo universitario ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, valutando come periodo di insegnamento effettuato anche quello durante il quale, per ragioni politiche, non poterono ottenere la conferma dell'incarico d'insegnamento universitario.
In nessun caso la valutazione dei servizi prestati in gradi
inferiori al 6° di gruppo A o in qualifiche inferiori a quella corrispondente a tale grado o dei servizi prestati in qualita' di professore ufficiale puo' comportare complessivamente un riconoscimento superiore ai quattro anni.
Il riconoscimento dei servizi di cui al presente articolo deve
essere chiesto dagli interessati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decreto di nomina ad ordinario. Detto termine per i professori ordinari attualmente in servizio, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai fini della determinazione dell'anzianita' dei professori, in
rapporto alla loro appartenenza al Corpo accademico e ai Consigli di facolta', va tenuto conto della decorrenza dell'effettiva assegnazione dei professori stessi al ruolo dei professori ordinari universitari.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 26 gennaio 1962, n. 16 ha disposto (con l'art. 6, comma 6)
che "La valutazione di cui al comma quarto dell'articolo 17 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e' estesa, limitatamente ad un terzo, anche ai periodo d'insegnamento prestato antecedentemente al conseguimento della libera docenza, fermo restando comunque il limite massimo complessivo di 4 anni previsto dal comma anzidetto". Ha inoltre disposto (con l'art. 24) che tale modifica ha effetto dal 1° novembre 1961.
Art. 18.
Il servizio prestato, anteriormente alla nomina nei ruoli degli
Istituti italiani d'istruzione superiore, da professori universitari i quali, presso Universita' estere riconosciute a questi effetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, abbiano esercitato l'insegnamento, come professori di ruolo o con impegno contrattuale, che abbia avuto effetto continuativo, di durata non inferiore ad un triennio - ovvero quali incaricati, ove trattasi di persone allontanarsi dall'Italia per ragioni politiche o razziali - e' computato, agli effetti della anzianita', allo stesso modo che se fosse stato prestato come servizio di ruolo in Universita' o Istituti italiani di istruzione superiore.
Il servizio predetto e' computabile ai fini della determinazione
della pensione, a condizione che sia versata all'Erario la ritenuta, stabilita dalle disposizioni vigenti in materia, per un periodo di tempo pari a quello valutato.
La ritenuta e' calcolata sullo stipendio fruito all'altro della
presentazione della domanda.
Art. 19.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 GENNAIO 1962, N. 16))
Art. 20.
L'indennita' di carica per i rettori delle Universita' o degli
Istituti di istruzione universitaria, prevista dalla, tabella C annessa al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, e' stabilita nella misura annua di lire 100.000 lorde, con effetto dall'anno accademico 1957-58.
In aggiunta, a detta indennita', ai rettori e direttori e',
altresi', corrisposta l'indennita' supplementare di carica di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto - legge 7 maggio 1948, n. 1003, in misura raddoppiata rispetto a quelle indicate nel comma medesimo.
Art. 21.
((Coloro ai quali e' conferito un incarico di insegnamento presso
le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore, quando non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, non fruiscono di redditi di lavoro subordinato, sono considerati incaricati esterni.
Ad essi e' corrisposta una retribuzione iniziale annua lorda, di
lire 1.700.000, pari al coefficiente 380, se compresi in una terna, di concorsi a cattedre universitarie se liberi docenti confermati, ovvero incaricati della direzione di un istituto; una retribuzione iniziale annua lorda di lire 1 milione 500.000, pari al coefficiente 500, se liberi docenti; una retribuzione iniziale anni lorda, di lire 927.000, pari al coefficiente 309, se cultori della materia)).
Il trattamento previsto dal presente articolo spetta soltanto per
un incarico d'insegnamento. Per gli eventuali incarichi conferiti ai professori di cui al primo comma, la retribuzione dovuta per il secondo incarico e' calcolata, in ragione del 50 per cento dello stipendio previsto dal secondo comma.
E' vietato il cumulo nella stessa persona di tre incarichi di
insegnamento retribuiti, tranne che il terzo sia conferito in una scuola di specializzazione post - universitaria, nel qual caso la retribuzione e' calcolata nella misura del 25 per cento dello stipendio.
Un terzo incarico non retribuito puo' essere conferito solo in casi
eccezionali, per i quali il Ministro decide sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Per gli incarichi d'insegnamento conferiti a coloro che ricoprono
un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, fruenti di un reddito di lavoro subordinato la retribuzione e' calcolata in ragione del 50 per cento dello stipendio cui al secondo comma del presente articolo.
A decorrere da l'esercizio finanziario 1958-1959 la spesa per gli
incarichi d'insegnamento nelle Universita' e negli Istituiti d'istruzione superiore e' a carico dello Stato. A tale scopo e' stanziata nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione la somma annua di lire 2 miliardi e 500 milioni.
Per gli incarichi d'insegnamento relativi a materie previste come
complementari dall'ordinamento didattico vigente, la spesa e' limitata al numero minimo richiesto per il conseguimento della laurea o del diploma, aumentato di due.
A decorrere dall'anno accademico 1958-1959 gli incarichi,
retribuiti o non retribuiti, sono conferiti, su proposta del Consiglio di facolta' approvata dal Senato accademico, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, nei casi in cui e' richiesto dalle disposizioni vigenti.
Nei confronti delle proposte che non vengono accolte perche'
all'insegnamento puo' essere diversamente provveduto, il decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito, nei casi in cui e' richiesto dalle disposizioni vigenti, il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, determina o il corso che deve essere utilizzato come corso comune, in luogo di quello proposto, o l'applicazione della norma contenuta nel terzo comma dell'art. 6 della presente legge.
Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno
accademico 1958-1959.
-------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 26 gennaio 1962, n. 16 ha disposto (con l'art. 24) che la
stessa legge ha effetto dal 1 novembre 1961.
Art. 22.
Al Ministro per la pubblica istruzione e' data facolta' di disporre
comandi di presidi o professori di istituti di istruzione media, sempreche' il preside o il professore sia in possesso di abilitazione alla libera docenza e sia proposto per il conferimento dell'incarico universitario d'insegnamento di disciplina fondamentale.
La relativa spesa fa carico al capitolo di bilancio in cui sono
stanziati i fondi per gli incarichi di insegnamento universitario.
Le disposizioni dei precedenti comuni si applicano, altresi', nei
confronti dei professori appartenenti ai ruoli degli Istituiti di istruzione media comandati per l'insegnamento di lingua straniera nelle Facolta' di economia e commercio, anche se non abilitati alla libera docenza.
((I comandi di cui al presente articolo non possono superare in
alcun caso, in ciascun anno accademico, il numero complessivo di settanta, da attribuire secondo criteri che saranno fissati mediante regolamento ministeriale)). ((1))
------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 26 gennaio 1962, n. 16 ha disposto (con l'art. 24) che la
Presente modifica ha effetto dal 1° novembre 1961.
Art. 23.
Ai professori universitari si applicano, in tutto cio' che non sia
disciplinato dalla presente legge o da leggi e regolamenti speciali, le norme stabilite per i dipendenti civili dello Stato.
E' fatta salva l'applicazione del principio fissato nell'art. 7,
lettera b) della legge 20 dicembre 1954, n. 1181.
Art. 24.
Il ruolo dei professori universitari e' stabilito secondo l'annessa
tabella A vistata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministero per il tesoro.
Art. 25.
A decorrere dall'anno accademico 1958-1959 e fino a tutto l'anno
accademico 1962-63 sono istituiti annualmente 30 nuovi posti di professore di ruolo di cui il 50 per cento destinato alle Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
La destinazione dei predetti posti di professori di ruolo alle
singole Facolta', con riferimento alle esigenze di gruppi di discipline, e' effettuata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta motivata del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 26.
I professori che si trovino assegnati a posti in soprannumero ai
sensi del regio decreto-legge 27 maggio 1946, n. 535, e della, legge 4 novembre 1949; n. 844, qualora siano chiamati ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, presso attive facolta' della stessa o di altra sede universita', conservano la propria qualita' di professori in soprannumero rispetto agli organici.
E' fatta salva l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in
materia di trasferimenti di professori universitari.
Art. 27.
Il quarto comma dell'art. 7 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e'
sostituito dal seguente: "All'atto della cessazione dalla, carica di giudici della Corte Costituzionale, i professori universitari ordinari vengono riammessi in ruolo in soprannumero, nella sede gia' occupata. Entro tre mesi dalla avvenuta riammissione in ruolo universitario possono, tuttavia, essere chiamati in soprannumero da altra Facolta' della medesima o di altra sede. In ogni caso le Facolta' possono chiedere, con il consenso degli interessati, che i professori stessi siano assegnati ad insegnamento di materia, diversa ai sensi dell'art. 93, terzo e quarto comma, del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. In tal caso il Ministero della pubblica istruzione e' tenuto a sentire la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione".
CAPO III
Disposizioni transitorie, speciali e finali
Art. 28.
I professori universitari di ruolo e fuori ruolo, in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge, sono, mediante decreto del Ministro per la pubblica istruzione, inquadrati, secondo l'ordine risultante nel ruolo dei professori universitari e con l'anzianita' acquisita alla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente nelle qualifiche di professore straordinario e di professore ordinario di cui al ruolo della annessa tabella A, integrato dai posti in soprannumero e delle cattedre convenzionate, secondo le norme di cui ai commi seguenti.
Ai professori straordinari e' attribuito il coefficiente di
retribuzione 402 con l'anzianita', ai fini della progressione economica, maturata alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai professori ordinari di ruolo e fuori ruolo, e' attribuito il coefficiente di retribuzione SUO, con l'anzianita', ai fini della progressione economica maturata all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, nella posizione di ordinario. Ai professori che alla data suindicata abbiano anzianita' di cinque anni quale ordinario e' attribuito il coefficiente di retribuzione 670; a quelli che abbiano anzianita' complessiva quale ordinario di anni nove il coefficiente di retribuzione 900, e a quelli che abbiano anzianita' complessiva,
quale ordinario, di tredici anni il coefficiente di retribuzione
970.
In rapporto a, ciascun coefficiente e' assegnato il trattamento
economico spettante, in relazione all'aumento biennale da computarsi, sulla base dell'anzianita' assegnata, nel coefficiente stesso, per effetto dei precedenti commi.
Ai fini della determinazione dell'anzianita' e', altresi', tenuto
conto dei riconoscimenti di servizio intervenuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonche' dei servizi da riconoscersi a norma degli articoli 17 e 18 della presente legge.
Art. 29.
Fermo restando il contributo straordinario a favore delle
Universita' e degli Istituti di istruzione superiore, il contributo ordinario dello Stato e' aumentato, per l'esercizio finanziario 1958-59, di un miliardo e, per gli esercizi successivi, di un miliardo e 500 milioni.
Art. 30.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, per
l'esercizio finanziario 1957-58, si provvedera' con prelevamento dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato: "Ministero del tesoro - liquidazione dei beni tedeschi in Italia".
L'importo sara' fatto affluire ad apposito capitolo da istituire
nello stato di previsione dell'entrata.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 31.
La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
I benefici economici previsti dalla presente legge, salve le
diverse disposizioni particolari, decorrono dal 1 gennaio 1958.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - MORO - MEDICI
Visto, il
Guardasigilli: GONELLA
TABELLA A
Ruoli dei professori universitari
Numero
Qualifica dei professori
---------------------------------------------------------------------
Professori ordinari \ . . . . . . . . . . . . . n. 1.809
Professori straordinari /
N.B. - Non sono comprese le cattedre convenzionate, i posti in soprannumero istituti con regio decreto-legge 27 maggio 1940, n. 535, e con le leggi 4 novembre 1949, n. 844, e 8 giugno 1955, n. 505, ed i posti di cui alle leggi 24 luglio 1957, n. 756, e 3 dicembre 1957, n.
1210. ((3))
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 13 maggio 1966, n. 326 ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dall'anno accademico 1965-66, il ruolo organico dei professori universitari di cui alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1958, n. 311 e successive modificazioni, e' incrementato di un posto di professore, che e' assegnato alla Facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' di Firenze per l'insegnamento di Filologia dantesca".
((CARRIERA DEI PROFESSORI
UNIVERSITARI DI RUOLO
TABELLA A
Coeffi-
ciente Stipendio
580 Quinta classe di stipendio, all'atto della
nomina a straordinario.................. L. 1.740.000
700 Quarta classe di stipendio all'atto della
nomina a ordinario (dopo tre anni di
straordinario).......................... L. 2.100.000
800 Terza classe di stipendio, dopo cinque
anni di permanenza nella quarta classe.. L. 2.400.000
970 Seconda classe di stipendio, dopo quattro
anni di permanenza nella terza classe... L. 2.910.000
1040 Prima classe di stipendio, dopo quattro
anni di permanenza nella seconda classe. L. 3.120.000))
((1))
Visto, il Ministro per la pubblica istruzione
MORO
------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 26 gennaio 1962, n. 16 ha disposto (con l'art. 1) che "La tabella B, annessa alla legge 18 marzo 1958, numero 311, concernente i coefficienti di retribuzione e le misure lorde iniziali degli stipendi spettanti ai professori universitari di ruolo in corrispondenza della loro anzianita', e' sostituita, a decorrere dal
1 novembre 1961, con la tabella A allegata alla presente legge."
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