Norme per la disciplina della propaganda elettorale
inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale, da parte di chiunque non partecipi alla competizione elettorale ai sensi del comma precedente, e' consentita soltanto in appositi spazi, di numero eguale a quelli riservati ai partiti o gruppi politici o candidati che partecipino alla competizione elettorale, aventi le seguenti misure:
metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base, nei Comuni sino a
10.000 abitanti;
metri 2,00 di altezza per metri 6,00 di base, nei Comuni con
popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base, nei Comuni con
popolazione superiore o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia.
Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai
precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengono avviso di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.
((I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle
affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di, convocazione dei comizi)).
Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali,
rupi, argini, palizzate e recinzioni.
Art. 2.
In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno
precedente quello fissato per le elezioni e' tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle localita' piu' frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato. Contemporaneamente provvede a delimitare gli spazi di cui al secondo comma anzidetto secondo le misure in esso stabilite.
Il numero degli spazi e' stabilito per ciascun centro abitato, in
base alla relativa popolazione residente, secondo la seguente tabella:
da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non piu' di 3;
da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non piu' di 10;
da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non piu' di 20;
da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di Provincia aventi
popolazione inferiore: almeno 20 e non piu' di 50;
da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 50 e non piu' di 100;
da 500.001 a 1.000.000 di abitanti: almeno 100 e non piu' di 500;
oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 500 e non piu' di 1.000.
Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per
comprendervi il tabellone o riquadro, nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potra' essere distribuito in due o piu' spazi il piu' possibile vicini. L'insieme degli spazi cosi' delimitati costituisce una unita' agli effetti di cui al comma precedente.
Per le elezioni a sistema uninominale, nei Comuni ripartiti fra
piu' collegi, gli spazi sono distribuiti fra i vari collegi in proporzione della aliquota della popolazione dei Comuni stessi appartenente a ciascun collegio.
In caso di coincidenza di elezioni, la Giunta municipale
provvedera' a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalita' previste nei commi precedenti.
Nel caso in cui la Giunta municipale non provveda nei termini
prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il Prefetto nomina un suo Commissario.
Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di
ragione, dal tesoriere comunale.
((Nell'ambito delle stesse disponibilita' complessive, per le
elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati possono essere aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti)).
Art. 3.
((La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2,
provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse.
In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una
superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base.
L'assegnazione delle sezioni e' effettuata seguendo l'ordine di
ammissione delle liste o delle candidature, su
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