Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio Superiore della
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1958, n. 916
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 63 volte dal 22/11/2013
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per
la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
SEZIONE 1ª - Collegi e uffici elettorali.
Art. 1.
Collegi elettorali per l'elezione dei magistrati di corte d'appello e dei magistrati di tribunale.
I collegi istituiti dall'art. 26 della legge comprendono il
territorio dei distretti di corte di appello indicati per ciascuno di essi nell'annessa tabella A. Nella stessa tabella e' indicato il capoluogo di ciascun collegio.
Art. 2.
Uffici elettorali
Per l'elezione dei magistrati di corte di cassazione con ufficio
direttivo e dei magistrati di corte di cassazione e' istituito un ufficio unico elettorale presso la Corte suprema di cassazione.
Per l'elezione dei magistrati di corte di appello e per l'elezione
dei magistrati di tribunale e' istituito un ufficio elettorale, rispettivamente presso ciascuna corte di appello o sezione distaccata di corte di appello e presso ciascun tribunale.
Per l'elezione dei magistrati indicati nel comma precedente e'
istituito altresi', in ciascun collegio, un ufficio centrale elettorale presso la corte di appello del capo luogo del collegio stesso.
Art. 3.
Composizione degli uffici elettorali
L'ufficio unico elettorale presso la Corte suprema di cassazione e'
composto di un presidente di sezione, che lo presiede, e di due magistrati di corte di cassazione, designati dal Primo Presidente.
Gli uffici elettorali presso le Corti di appello e presso le
sezioni distaccate delle Corti di appello sono composti di tre magistrati di corte di appello in servizio nel territorio del distretto, il piu' anziano dei quali esercita le funzioni di presidente, designati dal Presidente della Corte. Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato di corte di appello nominato dal Presidente della Corte.
Gli uffici elettorali presso i tribunali sono composti di tre
magistrati di tribunale in servizio nel territorio del circondario, il piu' anziano dei quali esercita le funzioni di presidente, designati dal Presidente del Tribunale. Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato di tribunale o da un aggiunto giudiziario, nominato dal Presidente del Tribunale.
L'ufficio centrale elettorale presso le corti di appello dei
capoluoghi di collegio e' composto del Presidente della Corte, ovvero di un presidente di sezione da lui delegato, che lo presiede, di due magistrati di corte di appello e; di due magistrati di tribunale, designati dal Presidente della Corte. Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato di tribunale o da un aggiunto giudiziario, nominato dal Presidente della Corte.
SEZIONE 2ª - Elettorato attivo e passivo
Art. 4.
Categorie di elettori e di eleggibili
L'appartenenza dei magistrati, nel giorno della elezione alle
categorie di elettori e di eleggibili indicate nell'art. 23 della legge, si determina con riferimento alla data del decreto di nomina o di promozione.
Art. 5.
Appartenenza dei magistrati alle circoscrizioni degli uffici e ai collegi elettorali
Ai fini della determinazione dell'ufficio e del collegio
elettorale, secondo le disposizioni degli articoli 25 e 27 della legge, il magistrato trasferito si considera appartenente alla circoscrizione, dell'ufficio di provenienza finche' non abbia assunto servizio nel nuovo. Questa disposizione si applica anche nel caso di destinazione a seguito di promozione, ferma tuttavia, per quanto concerne il cambiamento di categoria, la disposizione dell'articolo che precede.
Agli stessi effetti di cui al comma precedente:
a) i magistrati in supplenza o in applicazione continuativa,
ovvero collocati fuori ruolo per incarichi speciali ai sensi dell'art. 210 dell'ordinamento giudiziario o di altre disposizioni di legge, ovvero comunque addetti continuativamente ad altri uffici, anche non giudiziari, si considerano appartenenti alla circoscrizione dell'ufficio nel quale prestano effettivo servizio nel giorno in cui ha luogo la votazione;
b) i magistrati fuori ruolo per aspettativa si considerano
appartenenti alla circoscrizione dell'ufficio cui erano assegnati prima dell'aspettativa.
I magistrati comunque in servizio fuori del territorio dello Stato
votano, secondo la rispettiva categoria, presso gli uffici elettorali di Roma.
Art. 6.
Formazione delle liste degli elettori e degli eleggibili
Entro dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto di convocazione del corpo elettorale, il Ministro per la grazia e giustizia comunica:
a) al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione,
l'elenco dei magistrati di corte di cassazione con ufficio direttivo e quello dei magistrati di corte di cassazione, con l'indicazione dell'ufficio giudiziario cui ciascuno di essi e' addetto;
b) al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e ai
presidenti delle corti di appello, secondo la rispettiva competenza, gli elenchi dei magistrati in servizio presso uffici non giudiziari e di quelli collocati fuori ruolo;
c) al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e al
Presidente della corte di appello di Boma, secondo la rispettiva competenza, gli elenchi dei magistrati in servizio fuori del territorio dello Stato, nonche' quelli dei magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative.
Il Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, di concerto
con il Procuratore Generale, forma la lista generale dei magistrati di corte di cassazione, indicando separatamente quelli con ufficio direttivo, con l'indicazione, per tutti, dell'ufficio di appartenenza, e la trasmette ai presidenti e ai procuratori generali delle corti di appello.
I presidenti delle corti di appello, di concerto con i procuratori
generali, formano due liste dei magistrati che prestano servizio negli uffici compresi nei rispettivi distretti: nella prima sono iscritti i magistrati di corte di appello, nella seconda i magistrati di tribunale e gli aggiunti giudiziari. Estratti di quest'ultima lista, comprendenti i magistrati in servizio in ciascun circondario, sono trasmessi ai presidenti dei rispettivi tribunali.
I presidenti delle Corti di appello inviano copia delle due liste
indicate nel precedente comma al Presidente della corte di appello del capoluogo del collegio, il quale, di concerto con il Procuratore generale, forma due liste generali dei magistrati in servizio nei distretti compresi nel Collegio, indicando per ciascuno l'ufficio di appartenenza. Copie della prima lista, nella quale sono iscritti i magistrati di corte di appello, sono trasmesse ai presidenti e ai procuratori generali delle corti di appello del collegio; copie della seconda, in cui sono iscritti i magistrati di tribunale e gli aggiunti giudiziari, sono trasmesse ai presidenti e ai procuratori della Repubblica presso i tribunali compresi nel collegio medesimo.
Art. 7.
Magistrati esclusi dal voto e non eleggibili
Nelle liste di cui all'articolo precedente non sono iscritti i
magistrati sospesi dalle funzioni.
In corrispondenza dei nomi dei magistrati che si trovano nelle
condizioni previste nell'art. 24 della legge e' apposta l'annotazione "non eleggibile". La stessa annotazione e' apposta in corrispondenza dei nomi degli aggiunti giudiziari e dei magistrati di tribunale con meno di quattro anni di anzianita' alla data delle elezioni.
Art. 8.
Deposito delle liste
Almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la votazione,
la lista generale indicata nell'art. 6, secondo comma, e' depositata nella cancelleria della Corte suprema di cassazione e nelle cancellerie delle corti di appello.
Entro lo stesso termine, la prima delle due liste generali indicate
nel quarto comma dell'articolo citato e' depositata nelle cancellerie delle corti di appello, comprese nel collegio, e la seconda nelle cancellerie dei tribunali facenti parte del collegio medesimo.
Tutti i magistrati possono prendere visione delle liste.
Art. 9.
Aggiornamento delle liste
Le liste sono aggiornate fino al giorno che precede le elezioni. A
tal fine, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione del corpo elettorale:
a) il Ministro per la grazia e giustizia comunica ai capi di
corte provvedimenti di promozione o di trasferimento;
b) dell'assunzione delle funzioni da parte dei magistrati che, in
seguito a promozione o a trasferimento, raggiungono una sede compresa nella circoscrizione di un diverso ufficio elettorale, e' data immediata comunicazione ai capi degli uffici giudiziari presso i quali sono costituiti i due uffici elettorali e, se il nuovo ufficio e' compreso in altro distretto di corte di appello o in altro collegio, anche ai presidenti delle due corti di appello e ai presidenti delle corti di appello dei due capoluoghi di collegio.
Art. 10.
Liste da trasmettere agli uffici elettorali
Una copia della lista generale indicata nell'art. 6, secondo comma,
e' trasmessa al presidente dell'ufficio unico elettorale presso la Corte suprema di cassazione.
Ai presidenti degli uffici elettorali costituiti presso le corti di
appello e presso i tribunali sono trasmessi, rispettivamente, una copia della lista dei magistrati di corte di appello e l'estratto della lista dei magistrati di tribunale e degli aggiunti giudiziari, indicati nell'articolo 6, terzo comma.
Ai presidenti degli uffici elettorali indicati nel comma precedente
e' comunicata altresi', secondo la rispettiva competenza, copia delle liste generali di cui all'art. 6, quarto comma.
Ai presidenti degli uffici centrali elettorali e' trasmessa copia
di entrambe le liste generali indicate nel comma precedente.
Art. 11.
Rimborso di spese e indennita'
Ai magistrati che per esercitare il diritto di voto si recano fuori
del comune in cui ha sede l'ufficio cui sono addetti, e ai componenti degli uffici elettorali incaricati a norma dell'art. 23 di consegnare gli atti della elezione all'ufficio centrale elettorale, competono il rimborso delle spese di viaggio e l'indennita' di missione secondo le disposizioni in vigore.
SEZIONE 3ª - Operazioni di voto
Art. 12.
Giorno della votazione
La votazione per l'elezione dei componenti magistrati ha luogo in
un giorno di domenica presso gli uffici elettorali previsti nell'art.
2, primo e secondo comma.
Art. 13.
Schede
Le schede per la votazione sono stampate in tre tipi diversi a
seconda della categoria degli elettori, in conformita' ai modelli A, B e C annessi al presente decreto.
Esse sono spedite in congruo numero dal Ministero di grazia e
giustizia al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e ai presidenti delle corti di appello almeno venti giorni prima di quello stabilito per le elezioni.
I presidenti delle corti di appello trasmettono ai presidenti delle
sezioni distaccate e ai presidenti dei tribunali dipendenti le schede occorrenti per la votazione, in congruo numero.
Art. 14.
Sala elettorale
La sala in cui ha luogo la votazione deve essere arredata in modo
da assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e la segretezza del voto che deve essere espresso in cabina. Deve esservi un'urna la quale, previa constatazione dell'assenza di ogni contenuto, e' sigillata prima dell'inizio della votazione.
Una copia delle liste generali indicate nel primo e terzo comma
dell'art. 10 e' affissa nella sala in cui ha luogo la votazione.
E' vietata l'esposizione o la diffusione, sotto qualsiasi forma, di
altre liste di eleggibili o comunque l'indicazione di persone o di gruppi di persone determinate per le quali puo' essere espresso il voto.
Art. 15.
Operazioni preliminari
L'ufficio elettorale si riunisce alle ore 8.
Il presidente appone il bollo dell'ufficio giudiziario presso cui
ha sede l'ufficio elettorale su un numero di schede pari a quello degli elettori iscritti nella lista.
Il bollo e' apposto all'esterno della scheda.
Le altre schede sono conservate a cura del presidente, e sono
utilizzate, previa apposizione del bollo, qualora si presentino a votare, a norma del secondo comma dell'articolo seguente, elettori non iscritti nella lista, ovvero quando occorra sostituire schede deteriorate.
La votazione ha inizio alle ore 9 e prosegue fino alle ore 14; gli
elettori che a tale ora si trovano nella sala dell'ufficio elettorale sono ammessi a votazione anche oltre il termine predetto.
Art. 16.
Votazione
I magistrati, previa identificazione, votano secondo l'ordine in
cui si presentano.
Sono ammessi a votare i magistrati iscritti, rispettivamente, nelle
liste degli elettori indicate nell'art. 6, secondo e quarto comma, e quelli che, anche se non iscritti, provino di avere assunto servizio entro il giorno delle elezioni in un ufficio compreso nella circoscrizione dell'ufficio elettorale. Questi ultimi sono iscritti in calce alla lista.
Il presidente dell'ufficio elettorale, o in sua assenza il
componente piu' anziano, consegna una scheda e una matita a ciascun votante. Questi, nell'apposita cabina, scrive sulla scheda il cognome e il nomne dei magistrati per i quali vota, aggiungendo, nei casi di omonima, anche l'indicazione dell'ufficio cui essi sono addetti.
L'elettore chiude quindi la scheda e la riconsegna al presidente,
il quale, in presenza dell'elettore, la pone nell'urna.
Il segretario prende nota, nella lista degli elettori,
dell'avvenuta manifestazione del voto.
Nello spazio riservato all'ufficio elettorale, gli elettori sono
ammessi per il tempo necessario alla manifestazione del voto.
Art. 17.
Chiusura della votazione
Dopo che tutti gli elettori presenti nella sala alle ore 14 hanno
votato, il presidente dichiara chiusa la votazione e accerta il numero dei votanti sulla base delle indicazioni apposte dal segretario nella lista degli elettori.
La lista, firmata in ogni foglio dal presidente e da uno dei
magistrati componenti l'ufficio, e' chiusa in plico sigillato. In altro plico sono chiuse le schede non utilizzate, comprese quelle deteriorate. I due plichi sono immediatamente depositati nella cancelleria dell'ufficio giudiziario presso cui e' costituito l'ufficio elettorale.
SEZIONE 4ª - Operazioni di scrutinio
Art. 18.
Spoglio delle schede
Ultimate le operazioni di cui all'articolo precedente, uno dei
componenti del seggio estrae le schede dall'urna ad una ad una e le porge al presidente, il quale enuncia i voti. Di questi e' presa nota, contemporaneamente, in apposite tabelle, da un altro componente dell'ufficio e dal segretario.
Durante tali operazioni gli elettori possono sostare nello spazio
riservato all'ufficio elettorale e sollevare contestazioni sulla validita' delle schede e dei voti.
Art. 19.
Nullita' delle schede e dei voti
Sono nulle, oltre le schede bianche:
a) le schede non conformi al modello prescritto o prive del bollo
indicato nell'art. 15, ovvero recanti scrittura o segni tali da far riconoscere l'elettore;
b) le schede contenenti voti a favore di un numero di magistrati
eccedente quello per il quale e' consentito votare secondo le indicazioni delle schede stesse.
Sono nulli i voti espressi a favore di magistrati appartenenti ad
uffici non compresi nel collegio elettorale, ovvero a favore di magistrati di categoria diversa da quella per cui ha luogo la votazione.
Art. 20.
Vidimazione di carte e schede
Le carte relative ad osservazioni e proteste sono immediatamente
vidimate con la firma del presidente dell'ufficio elettorale.
Nello stesso modo sono vidimate le schede bianche, quelle per le
quali sia stata rilevata o dichiarata, a norma degli articoli seguenti, la nullita' anche di singoli voti in esse contenuti e quelle contestate. Sulle schede e' indicato il motivo per cui ha luogo la vidimazione.
Art. 21.
Formazione dei plichi
Alla fine delle operazioni, gli uffici presso i quali ha avuto
luogo la votazione procedono alla formazione:
a) del plico contenente le carte relative ad osservazioni e
proteste, le schede bianche, le schede di cui sia stata rilevata o dichiarata, a norma degli articoli seguenti, la nullita' anche di singoli voti in esse contenuti, e le schede contestate;
b) del plico contenente le schede con voti validi e una copia
delle tabelle di scrutinio.
Art. 22.
Compiti dell'ufficio unico elettorale
L'ufficio unico elettorale presso la Corte suprema di cassazione:
a) decide sulle questioni e proteste riferentisi alle operazioni
di voto;
b) attribuisce i voti validi, dichiara le nullita' e decide sulle
contestazioni relative alla validita' delle schede e dei voti.
Compiute tali operazioni, il presidente dell'ufficio:
a) proclama eletti, nel limite dei posti riservati a ciascuna
categoria di eleggibili, i magistrati di corte di cassazione con ufficio direttivo e i magistrati di corte di cassazione che hanno riportato il maggior numero di voti;
b) comunica al Presidente del Consiglio superiore della
magistratura i nomi dei magistrati eletti; uguale comunicazione e' fatta agli eletti e al Ministro per la grazia e giustizia;
c) dispone che un esemplare del verbale delle operazioni, con
annessa copia delle tabelle di scrutinio, sia immediatamente trasmesso alla segreteria del Consiglio superiore, un altro sia inviato al Ministro per la grazia e giustizia, e un terzo sia conservato nella cancelleria della Corte suprema di cassazione insieme con i plichi di cui all'articolo precedente.
Art. 23.
Compiti degli uffici elettorali
Gli uffici elettorali presso le corti di appello o sezioni
distaccate di corte di appello e presso i tribunali:
a) decidono sulle questioni o proteste riferentisi alle
operazioni di voto;
b) attribuiscono i voti validi non contestati;
c) rilevano le nullita' e prendono atto delle contestazioni sulla
validita' delle schede e dei voti, riservando la decisione, in entrambi i casi, all'ufficio centrale elettorale.
Compiute tali operazioni, il presidente dell'ufficio:
a) incarica uno dei magistrati componenti l'ufficio di consegnare
immediatamente all'ufficio centrale elettorale presso la corte di appello del capoluogo del collegio un esemplare del verbale delle operazioni, con copia delle tabelle di scrutinio, ed il plico di cui alla lettera a) dell'art. 21;
b) dispone che un altro esemplare del verbale sia custodito nella
cancelleria dell'ufficio giudiziario presso cui ha sede l'ufficio elettorale, insieme con il plico di cui alla lettera b) dell'articolo citato.
Art. 24.
Compiti dell'ufficio centrale elettorale
L'ufficio centrale elettorale presso la corte d'appello del
capoluogo del collegio:
a) decide sulle questioni e proteste riferentisi alle proprie
operazioni;
b) decide, sulla validita' delle schede e dei voti nei casi
indicati nella lettera c) del primo comma dell'articolo precedente;
c) somma i voti attribuiti a ciascun magistrato di corte di
appello e a ciascun magistrato di tribunale negli uffici elettorali del collegio;
d) forma il plico contenente le carte relative ad osservazioni e
proteste.
Compiute tali operazioni, il presidente dell'ufficio:
a) proclama eletti il magistrato di corte di appello e il
magistrato di tribunale che hanno riportato il maggior numero di voti;
b) provvede alle comunicazioni prescritte dall'articolo 22,
secondo comma, lettera b);
c) dispone che un esemplare del verbale delle operazioni, con
annessa copia delle tabelle di scrutinio, sia immediatamente trasmesso alla segreteria del Consiglio superiore; un altro sia inviato al Ministro per la grazia e giustizia; e un terzo sia conservato nella cancelleria della corte di appello insieme con il plico di cui alla lettera d) del comma precedente e con gli atti pervenuti dagli uffici elettorali del collegio, previa ricostituzione dei plichi di cui all'art. 21, lettera a).
Art. 25.
Verbali
I verbali delle operazioni elettorali e dei risultati dello
scrutinio sono redatti dal segretario e firmati in ciascun foglio e sottoscritti da tutti i componenti dell'ufficio.
I magistrati per i quali e' stato espresso il voto sono elencati
nei verbali secondo l'ordine decrescente del numero dei voti assegnati a ciascuno di essi.
SEZIONE 5ª - Reclami
Art. 26.
Provvedimenti sui reclami
Agli effetti della disposizione contenuta nell'art. 29 della legge,
il Consiglio superiore della magistratura puo' richiedere, agli uffici giudiziari presso cui sono depositati, tutti gli atti relativi alle operazioni elettorali.
Il Consiglio superiore provvede alle rettifiche conseguenti
all'accoglimento dei reclami.
Se annulla le operazioni di uno o piu' uffici elettorali, puo'
disporre, in quanto sia necessario e limitatamente agli uffici stessi, la rinnovazione delle elezioni. Queste hanno luogo entro sessanta giorni dalla dichiarazione di nullita' delle precedenti operazioni, salva l'osservanza della disposizione dell'art. 21, ultimo comma, della legge.
CAPO II
POSIZIONE GIURIDICA DEI
COMPONENTI DEL CONSIGLIO
Art. 27.
Divieto di rielezione
Il divieto stabilito dall'art. 32 della legge vale anche per i
componenti che, per qualsiasi ragione, siano cessati dalla carica prima della scadenza del quadriennio.
Parimenti un componente gia' eletto dai magistrati non puo' essere
rieletto dal Parlamento per il quadriennio successivo, e viceversa.
Art. 28.
Cessazione dalla carica per promozione
Il magistrato componente del Consiglio superiore, se promosso in
base a dichiarazione di promovibilita' ottenuta nello scrutinio prima della elezione, ovvero in seguito a concorso la cui graduatoria sia stata formata prima della elezione stessa, cessa di far parte del Consiglio dal giorno in cui assume le nuove funzioni.
Art. 29.
Incompatibilita'
Se le cause di incompatibilita' previste nell'art. 33, primo,
secondo e quarto comma della legge, presistono alla elezione, il componente del Consiglio superiore deve, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, comunicare la propria opzione al Presidente. Nel caso di contestazione dell'elezione, il termine resta sospeso fino alla pronunzia di cui all'art. 29, secondo comma, della legge.
Se il componente dichiara di optare per la permanenza nel Consiglio
superiore, deve entro quindici giorni far cessare la causa di incompatibilita'.
Se il componente non ottempera alle disposizioni dei commi
precedenti, il Consiglio superiore della magistratura lo dichiara decaduto dalla carica.
Qualora le cause di incompatibilita' si verifichino durante il
quadriennio, il componente decade dalla carica.
La decadenza e' dichiarata dal Consiglio superiore.
Art. 30.
Collocamento fuori ruolo
I magistrati componenti del Consiglio superiore continuano a
esercitare le loro funzioni negli uffici giudiziari ai quali appartengono.
((I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo
organico della magistratura. Alla cessazione della carica il Consiglio superiore della magistratura dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in ruolo dei magistrati nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non puo' essere nominato ad ufficio direttivo o semidirettivo diverso da quello eventualmente ricoperto prima dell'elezione o nuovamente collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. La predetta disposizione tuttavia non si applica quando il collocamento fuori del ruolo organico e' disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive)).
Art. 30-bis
((Collocamento fuori ruolo organico dei professori delle Universita' eletti componenti del Consiglio superiore
I professori di ruolo delle Universita' eletti componenti del
Consiglio superiore sono collocati fuori del ruolo organico per la durata dell'incarico con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione che avra' efficacia dal giorno di insediamento del Consiglio superiore.
Ai professori collocati fuori ruolo si applicano le disposizioni
dell'articolo 7, quarto e quinto comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87)).
CAPO III
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO
Art. 31.
Commissioni
Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura, su
proposta del Comitato di presidenza, determina all'inizio di ogni anno il numero e le attribuzioni delle commissioni, aventi il compito di riferire al Consiglio, previste dall'art. 3 della legge, e nomina i componenti scegliendoli per due terzi fra i componenti magistrati, e per un terzo fra quelli eletti dal Parlamento.
Nomina altresi' i presidenti delle commissioni indicate nel
precedente comma e quello della commissione speciale di cui all'art. 11, ultimo comma, della legge.
Art. 32.
Sostituzione dei componenti della sezione disciplinare
((Se alcuno dei componenti della sezione disciplinare, che non sia
membro di diritto, cessa di far parte del Consiglio superiore, la sostituzione ha luogo mediante elezione dopo che il Consiglio superiore sia stato integrato a norma dell'articolo 39 della legge. Se deve essere sostituito un componente effettivo puo' essere eletto al suo posto anche un componente supplente. Ove questi risulti eletto, si procede a nuova elezione per la sua sostituzione)).
Art. 33.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 GENNAIO 1981, N. 1))
Art. 34.
Magistrati e cancellieri della segreteria
I magistrati che costituiscono la segreteria sono posti fuori del
ruolo organico della Magistratura. Alla cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo, previa deliberazione del Consiglio superiore, sentito il Ministro.
I magistrati della segreteria cessano dall'incarico alla scadenza
del Consiglio superiore, ma possono essere riconfermati. Continuano tuttavia nell'incarico finche' non sono sostituiti.
I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie addetti
alla segreteria del Consiglio superiore sono posti fuori delle piante organiche degli uffici giudiziari.
Art. 35.
Attribuzioni dei segretari
I magistrati della segreteria:
a) assistono, se richiesti, alle adunanze del Consiglio superiore
e della sezione disciplinare e redigono il verbale;
b) assistono, se richiesti, alle riunioni del Comitato di
presidenza e delle commissioni di cui agli articoli 3 e 11, ultimo comma, della legge;
c) esercitano ogni altra attribuzione stabilita dalla legge e dal
Comitato di presidenza, ricevendo le disposizioni dal Presidente di detto Comitato.
CAPO IV
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
Art. 36.
Inizio del funzionamento
Ad ogni effetto, la durata del Consiglio superiore si computa dal
giorno dell'insediamento.
Art. 37.
Adunanze
Gli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio
superiore sono comunicati preventivamente al Ministro, il quale puo' formulare osservazioni.
Nelle materie in cui e' prescritta la relazione della commissione
competente, si da' anzitutto lettura della relazione stessa, salvo che questa non sia fatta oralmente da un componente della commissione. Sono lette quindi le osservazioni del Ministro, quando questi non le esponga personalmente avvalendosi della facolta' di cui all'art. 16 della legge. Si fa poi luogo alla discussione e alla deliberazione.
Il segretario del Consiglio superiore redige il processo verbale
della riunione, indicando le persone intervenute, gli argomenti trattati e, succintamente, le dichiarazioni fatte.
Il processo verbale e' sottoscritto dal presidente e dal
segretario. Esso e' letto ed approvato nella seduta successiva.
Un estratto del verbale e' trasmesso dal Comitato di presidenza al
Ministro per i provvedimenti di cui all'art. 17 della legge.
Il Ministro ha facolta' di richiedere al Consiglio superiore copia
degli atti in base ai quali esso emana le proprie deliberazioni.
Art. 38.
Delega ai presidenti delle corti di appello
La delega ai presidenti delle corti di appello per la nomina e la
revoca dei conciliatori, dei vice conciliatori e dei componenti estranei alla Magistratura delle sezioni specializzate, e' conferita, su conforme deliberazione del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Ministro. La delega puo' esser conferita per tutta la durata del Consiglio superiore.
Art. 39.
Istanze e rapporti
Tutte le istanze relative a materie di competenza del Consiglio
superiore della magistratura, nelle quali il Ministro puo' fare richieste o formulare osservazioni, possono essere rivolte o al Consiglio superiore per il tramite del Ministro, che, in tal caso, le trasmette al Consiglio con le proprie richieste od osservazioni; oppure direttamente al Consiglio superiore, che le comunica al Ministro per le sue richieste od osservazioni.
La medesima disposizione si applica ai rapporti dei capi di corte,
salvo che questi non siano stati richiesti direttamente dal Consiglio superiore o dal Ministro.
Ai rapporti di carattere disciplinare si applica la disposizione
dell'art. 59, primo comma.
Art. 40.
Richieste all'Ispettorato
Il Consiglio superiore, nel fare le sue richieste all'Ispettorato
generale, presso il Ministero di grazia e giustizia, ne informa il Ministro, al quale puo' richiedere che autorizzi l'esame dei fascicoli personali dei singoli magistrati.
L'ispettore generale trasmette direttamente al Consiglio la
relazione e gli atti delle inchieste promosse dal Consiglio stesso, e contemporaneamente ne invia copia al Ministro.
Art. 41.
Relazioni annuali dei procuratori generali
Le relazioni previste nell'art. 86 dell'ordinamento giudiziario
sono inviate anche al Consiglio superiore.
La facolta' prevista nell'art. 88 dell'ordinamento giudiziario e'
esercitata dal Consiglio superiore.
Art. 42.
Comunicazione delle applicazioni e delle supplenze
I capi delle corti di appello, quando dispongono applicazioni o
supplenze, ne informano il Consiglio superiore ed il Ministro.
CAPO V
ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO
SEZIONE 1ª - Assunzioni e promozioni
Art. 43.
Concorsi
Il concorso per la nomina a uditore giudiziario, l'esame pratico
per la promozione ad aggiunto giudiziario e i concorsi per le promozioni a magistrato di corte di appello e a magistrato di corte di cassazione, su richiesta del Ministro, sono deliberati dal Consiglio superiore e indetti dal Ministro stesso.
Art. 44.
Commissioni di concorso e di scrutinio
La composizione delle commissioni giudicatrici e' regolata dalle
norme dell'ordinamento giudiziario.
Delle commissioni di concorso e di scrutinio possono far parte
anche magistrati componenti del Consiglio superiore.
I componenti delle commissioni possono essere confermati anche per
l'espletamento di esami e concorsi consecutivi.
Art. 45.
Composizione delle commissioni di scrutinio
Gli scrutini sono deliberati dal Consiglio superiore su richiesta
del Ministro. Essi sono regolati dalle norme dell'ordinamento giudiziario.
((La Commissione di scrutinio per le promozioni alla categoria di
magistrato di Corte di cassazione e' composta dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, che la presiede, e da quattro magistrati di Corte di cassazione, dei quali due devono ricoprire uno degli uffici direttivi indicati nell'articolo 6, n. 3, della legge 21 maggio 1951, n. 392. Sono nominati componenti supplenti quattro magistrati di Corte di cassazione, due dei quali devono ricoprire uno degli uffici direttivi sopra indicati. Uno dei componenti effettivi e uno dei componenti supplenti devono appartenere al pubblico ministero.
La Commissione di scrutinio per le promozioni alla categoria di
magistrato di Corte di appello e' composta dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, che la presiede, e da quattro magistrati di Corte di cassazione. Sono nominati componenti supplenti quattro magistrati di Corte di cassazione. Uno dei componenti effettivi e uno dei componenti supplenti devono appartenere al pubblico ministero.
In caso di assenza o di impedimento, il presidente della
Commissione di scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione e' sostituito dal componente effettivo piu' anziano tra quelli appartenenti alla categoria di magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo, a norma dell'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, ed il presidente della Commissione di scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di appello e' sostituito dal componente effettivo piu' anziano)).
Art. 46.
Ammissione al concorso per uditore giudiziario.
Il giudizio sull'ammissione al concorso per uditore giudiziario,
previsto nell'art. 124, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario, spetta al Consiglio superiore.
Art. 47.
Nomina a uditore giudiziario
La facolta' prevista nell'art. 127, ultimo comma, dell'ordinamento
giudiziario e' esercitata dal Consiglio superiore su richiesta del Ministro.
Art. 48.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 2006, N. 26))
Art. 49.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MAGGIO 1970, N. 357))
Art. 50.
Promozione a magistrato di tribunale
La promozione alla categoria di magistrato di tribunale, prevista
nell'art. 139 dell'ordinamento giudiziario, e' disposta su parere motivato del Consiglio giudiziario presso la corte di appello del distretto di residenza.
Il parere e' comunicato all'interessato e al Ministro.
L'interessato, in caso di parere contrario, ha facolta' di
presentare deduzioni al Consiglio superiore, entro trenta giorni dalla comunicazione; il Ministro puo' formulare in ogni caso osservazioni a norma dell'art. 11 della legge.
Art. 51.
Ammissione al concorso per magistrato di corte di appello
L'ammissione al concorso per la promozione a magistrato di corte di
appello e' deliberata dal Consiglio superiore su parere motivato del Consiglio giudiziario.
Il parere e' comunicato all'interessato ed al Ministro.
L'interessato, in caso di parere contrario, ha facolta' di
presentare deduzioni al Consiglio superiore, entro quindici giorni dalla comunicazione; il Ministro puo' formulare in ogni caso osservazioni a norma dell'art. 11 della legge.
Per i magistrati che prestano servizio presso il Ministero di
grazia e giustizia il parere per l'ammissione al Concorso e' riservato al Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.
Art. 52.
Produzione dei titoli nei con corsi e negli scrutini
La determinazione del periodo al quale debbono riferirsi i lavori
giudiziari a norma dell'art. 158, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, spetta al Consiglio superiore. Il provvedimento previsto dal terzo comma e' adottato dal Comitato di presidenza.
Le stesse disposizioni si applicano per la determinazione dei
periodi previsti negli articoli 163, secondo comma, e 164, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario.
Art. 53.
Ordine delle promozioni per scrutinio
La facolta', prevista nell'art. 172, primo comma, dell'ordinamento
giudiziario, di derogare all'ordine delle promozioni quando ricorrono speciali esigenze di servizio, spetta al Consiglio superiore della magistratura.
Art. 54.
Reclami e ricorsi
Scaduto il termine di trenta giorni indicato nell'articolo 12 della
legge, il Consiglio superiore prende in esame i reclami proposti, ed entro i trenta giorni successivi approva la graduatoria quando non vi riscontra violazioni di legge.
Alle decisioni del Consiglio superiore sui ricorsi previsti
nell'art. 13 della legge si applica la disposizione dell'art. 167, settimo comma, dell'ordinamento giudiziario.
I magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore che
abbiano fatto Parte di commissioni di concorso o di scrutinio non possono partecipare alle deliberazioni del Consiglio sui reclami e sui ricorsi proposti, a norma degli articoli 12 e 13 della legge, avverso gli atti e le deliberazioni delle commissioni stesse. ((3))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 16 - 30 aprile 1973, n. 51 (in
G.U. 1a s.s. 9/5/1973, n. 119) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 54, ultimo comma, del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, nella parte in cui esclude i membri di diritto del Consiglio superiore della magistratura dal divieto di partecipazione alle deliberazioni del Consiglio, previste nei commi primo e secondo dello stesso articolo, sui ricorsi e reclami avverso gli atti e le deliberazioni delle Commissioni".
SEZIONE 2ª - Guarentigie e disciplina
Art. 55.
Provvedimenti in materia di inamovibilita'
I provvedimenti previsti negli articoli 2, secondo comma, e 3 del
regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della Magistratura, sono adottati in conformita' di deliberazione motivata del Consiglio superiore, osservate le formalita' prescritte dall'articolo 4 dello stesso decreto.
Nei casi previsti nei quarto e quinto comma dell'art. 3 sopra
citato non e' richiesto il parere del Consiglio giudiziario.
Art. 56.
Poteri di sorveglianza del Ministro
Per l'esercizio dell'azione disciplinare, per l'organizzazione del
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nonche' per l'esercizio di ogni altra attribuzione riservatagli dalla legge, il Ministro esercita la sorveglianza su tutti gli uffici giudiziari e puo' chiedere ai capi di corte informazioni sul conto di singoli magistrati.
Art. 57.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2006, N. 109))
Art. 58.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2006, N. 109))
Art. 59.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2006, N. 109))
Art. 60.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2006, N. 109))
Art. 61.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2006, N. 109))
Art. 62.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2006, N. 109))
SEZIONE 3ª - Attribuzioni particolari
Art. 63.
Competenza del Consiglio e del Ministro in ordine a particolari provvedimenti
I provvedimenti previsti negli articoli 7, 12, secondo comma, 37 e
112 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono adottati, su richiesta del Ministro, con l'osservanza delle forme previste nell'art. 17 della legge.
Restano ferme le facolta' attribuite al Ministro negli articoli 10
e 162, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, e quelle attribuite ai capi di corte in materia di applicazioni e di supplenze a norma dello stesso ordinamento e dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 232.
Art. 64.
Autorizzazione alle funzioni di arbitro
L'autorizzazione prevista nell'art. 16, secondo comma,
dell'ordinamento giudiziario e' concessa dal Consiglio superiore, che ne informa il Ministro.
Art. 65.
Incompatibilita' per vincoli di parentela o di affinita'
La valutazione prevista nell'art. 19, secondo comma,
dell'ordinamento giudiziario, spetta al Consiglio superiore.
TITOLO SECONDO
DISPOSIZIONI DI CARATTERE TRANSITORIO E FINALE
Art. 66.
Elezioni
Nella prima attuazione della legge:
a) le attribuzioni di cui all'art. 18, numeri 1 e 2, della legge
sono esercitate dal Ministro per la grazia e giustizia;
b) la comunicazione prescritta dagli articoli 22, secondo comma,
lettera b), e 24, secondo comma, lettera b), e' fatta al Presidente della Repubblica;
c) l'esemplare del verbale da trasmettersi alla segreteria del
Consiglio superiore della magistratura a norma degli articoli 22, secondo comma, lettera a), e 24, secondo comma, lettera c), e' inviato alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura costituito a norma del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, che ne curera' la trasmissione alla nuova segreteria.
Art. 67.
Segreteria
Le attribuzioni di segreteria sono esercitate dalla segreteria
dell'attuale Consiglio superiore fino all'entrata in funzione della segreteria del nuovo Consiglio.
Art. 68.
Revisione dello scrutinio
Contro le deliberazioni delle sezioni dell'attuale Consiglio
superiore relative agli scrutini, l'interessato, se alla data dell'insediamento del nuovo Consiglio non ha proposto istanza di revisione, ha facolta' di proporre al Consiglio superiore il ricorso previsto nell'art. 13 della legge, purche' non sia scaduto il termine previsto nell'art. 167, sesto comma, dell'ordinamento giudiziario.
Il Ministro, se non ha gia chiesto la revisione, ha facolta' di
proporre ricorso; in tal caso il termine previsto nell'art. 13, secondo comma, della legge, decorre dalla data di insediamento del nuovo Consiglio.
Se e' stata proposta l'istanza di revisione dal Ministro o
dall'interessato, su di essa delibera il nuovo Consiglio superiore.
Fuori dei casi indicati nei commi precedenti, le deliberazioni e
gli elenchi relativi agli scrutini restano fermi.
Art. 69.
Assunzioni e promozioni dei magistrati per concorso
Le commissioni esaminatrici dei concorsi per le assunzioni e le
promozioni e quella per gli esami di aggiunto giudiziario, gia' nominate alla data dell'insediamento del nuovo Consiglio, restano in funzione. Alle graduatorie da esse formate si applica la disposizione dell'art. 12 della legge.
Art. 70.
Giudizi disciplinari in corso
La cognizione dei procedimenti disciplinari in corso alla data di
insediamento del nuovo Consiglio superiore e' devoluta alla sezione disciplinare, ferma restando la validita' degli atti gia' compiuti.
Art. 71.
Ricorsi in materia disciplinare
Se alla data dell'insediamento del nuovo Consiglio superiore non e'
stato proposto ricorso contro le decisioni dei Consigli giudiziari costituiti in tribunali disciplinari e non sono scaduti i termini previsti nell'articolo 37 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, il ricorso puo' essere proposto alla sezione disciplinare del nuovo Consiglio superiore.
Art. 72.
Revisione del procedimento disciplinare
I giudizi di revisione previsti nell'art. 37, sesto comma, del
regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sono devoluti alla sezione disciplinare del nuovo Consiglio superiore.
Art. 73.
Esecuzione dei provvedimenti disciplinari
Le decisioni definitive dei Consigli giudiziari costituiti in
tribunali disciplinari e della Corte disciplinare, che alla data dell'insediamento del nuovo Consiglio non hanno avuto esecuzione, sono eseguite nelle forme previste dall'art. 61.
Art. 74.
Entrata in vigore del presente decreto
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 settembre 1958
GRONCHI
FANFANI - GONELLA -
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 settembre 1958
Atti del Governo, registro n. 114, foglio n. 55. - RELLEVA
TABELLA A
Collegi elettorali per l'elezione dei magistrati di corte di appello e dei magistrati di tribunale.
Parte di provvedimento in formato grafico
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