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Diritto Immobiliare/ Real Estate
Pignoramento Immobiliare
Pubblicato il 26/06/2009, da
Avv.
Rossella
Mileo
Visite: 759
Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per la individuazione dell'immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492.
Immediatamente dopo la notificazione l'ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell'atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari, che trascrive l'atto e gli restituisce una delle note.
Le attività previste nel comma precedente possono essere compiute anche dal creditore pignorante, al quale l'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra.
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Istanza di vendita immobiliare ex art. 567 c.p.c.
Pubblicato il 26/06/2009, da
Avv.
Rossella
Mileo
Visite: 1697
Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.
Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto, nonche' i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione puo' essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.
Il termine di cui al secondo comma puo' essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori centoventi giorni. Un termine di centoventi giorni e' inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non e' richiesta o non e' concessa, oppure se la documentazione non e' integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non e' stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia e' dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresi' l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.
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Atto di precetto per rilascio di beni immobili (ex art.605 c.p.c.)
Pubblicato il 26/06/2009, da
Avv.
Rossella
Mileo
Visite: 746
Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi.
Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine.
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Notariato.it
Pubblicato il 26/06/2009, da
Avv.
Rossella
Mileo
Visite: 1193
Sito web utile per chi ha interesse ad approfondire la materia della proprietà e dei dei diritti reali, specie per ciò che concerne la circolazione dei beni immobili (case, uffici, terreni, capannoni, beni essenziali per le singole persone e per gli imprenditori), i passaggi più rilevanti dell’attività societaria, le trascrizioni immobiliari, le successioni.
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Asppi.it
Pubblicato il 22/06/2009, da
Avv.
Barbara
Verlicchi
Visite: 108
Sito dell’Associazione sindacale dei piccoli proprietari immobiliari.
Il sito è suddiviso in aree tematiche fra cui è possibile reperire informazioni di carattere pratico su Locazione, condominio e sfratti.
È possibile inoltre rinvenire fra gli strumenti le normative in materia nonché gli accordi territoriali e lo scadenziario utile.
È possibile dal sito individuare anche la sede dell’ASPPI più vicina.
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Confappi.it
Pubblicato il 17/06/2009, da
Avv.
Federica
Malagesi
Visite: 436
Sito ufficiale della Confappi, che ha per scopo principale la tutela degli interessi dei piccoli proprietari di beni immobili
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Arai.org
Pubblicato il 17/06/2009, da
Avv.
Federica
Malagesi
Visite: 191
Sito dell'associazione degli amministratori immobiliari. Contiene strumenti utili alla formazione ed al perfezionamento della professione dell'amministratore condominiale.
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