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Risarcibilità per danni da fermo tecnico e Iva
Pubblicato il 15/02/2010, da
Avv.
Mauro
D'Isa
Visite: 401
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile - Sentenza del 9 novembre 2006, n. 23916
Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Criteri equitativi - Danno derivante da incidente stradale - Cosiddetto fermo tecnico - Natura - Liquidazione equitativa - Ammissibilità - Fondamento;
In tema di risarcimento del danno derivante da incidente stradale, con riferimento al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetta a un naturale deprezzamento di valore, del veicolo.
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