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Sinistri stradali: il risarcimento diretto
Pubblicato il 11/02/2010, da Avv. Antonella Pedone
Visite: 195
Commenti (3)


Il risarcimento diretto consente di chiedere alla propria Assicurazione il risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale

  1. Cos'è il risarcimento diretto
  2. Quando si applica il risarcimento diretto
  3. Quali danni possono essere richiesti
  4. Esclusioni

Cos'è il risarcimento diretto

Il risarcimento diretto è una nuova disciplina in vigore dal primo febbraio 2007.

Essa consente, in caso di sinistro stradale, di rivolgere la richiesta di risarcimento dei danni direttamente alla propria Compagnia di Assicurazione, anzichè alla Compagnia dell'altro veicolo.

Questo sia in caso di totale ragione che di parziale ragione.

Quando si applica il risarcimento diretto

Il risarcimento diretto si applica solo quando ricorrono le seguenti condizioni:

  • deve trattarsi di incidente tra due veicoli a motore
  • entrambi i veicoli devono essere identificati
  • entrambi i veicoli devono essere regolarmente assicurati
  • entrambi i veicoli devono essere stati immatricolati in Italia o nella Repubblica di san Marino o nello Stato del Vaticano (ovvero devono avere una targa italiana);
  • i conducenti devono avere sottoscritto una polizza RCA con una delle assicurazioni autorizzate a praticare in Italia o con una compagnia straniera che abbia aderito alla procedura di risarcimento diretto
  • se uno dei due veicoli (o entrambi) è un ciclomotore, deve essere targato secondo il nuovo regime di targatura entrato in vigore il 14 luglio 2006. La nuova procedura di risarcimento diretto si applica quindi a tutti i ciclomotori immessi in circolazione dal 14 luglio 2006, mentre a quelli già in circolazione a questa data essa si applica soltanto se abbiano volontariamente aderito al nuovo regime.

Quali danni possono essere richiesti

Con il sistema del risarcimento diretto possono essere chiesti solo i seguenti danni:

  • i danni al veicolo
  • i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente
  • il danno alla persona subito dal conducente non responsabile, se si tratta di lesioni di lieve entità. Le lesioni si intendono di lieve entità quando i punti percentuali di invalidità sono pari o inferiori a nove. Le lesioni gravi, cioè superiori a nove punti di invalidità, devono essere risarcite con il sistema tradizionale, ossia rivolgendo la domanda all'Assicurazione dell'altro veicolo.

Esclusioni

La procedura del risarcimento diretto non si applica nel caso di:

  • sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero
  • sinistri tra più di due veicoli a motore
  • sinistri in cui viene coinvolto un ciclomotore sprovvisto di nuova targa, come previsto dal nuovo sistema di targatura descritto dal D.P.R. n. 153 del 6 marzo 2006
  • incidente in cui viene coinvolto un veicolo non assicurato
  • danni fisici gravi al conducente.

In questi casi, la richiesta di risarcimento deve essere rivolta all’Assicuratore dell'altro veicolo ritenuto responsabile, in tutto o in parte, dell’incidente.

Se l'altro veicolo non è assicurato o non è identificato, la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata alla Compagnia assicuratrice designata dall'ISVAP per poter beneficiare del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada gestito dalla CONSAP.




inserito alle 17:00 del 21 giugno 2010 da Antonella Pedone
Sig. Valerio, ha due possibilità
1. insistere con l'assicurazione in via stragiudiziale

2. agire in giudizio

Le spese dell'avvocato devono essere rimborsate dall'assicurazione.
inserito alle 15:35 del 21 giugno 2010 da

Valerio


se la somma che la mia compagnia ritiene adeguata come risarcimento non tiene conto di alcuni danni a chi debbo rivolgermi?
inserito alle 15:31 del 21 giugno 2010 da

Valerio


Con il risarcimento diretto posso avvalermi dell'aiuto di un avvocato e chi pagherà la sua parcella?

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