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RESPONSABILITA' CIVILE
Pubblicato il 09/03/2009, da
Avv.
Danilo
Di Cesare
Visite: 333
CASS. CIV. SEZ.III 16/01/2009 N. 975
RESPONSABILITA' CIVILE
SANITA' E SANITARI
Responsabilità professionale
Qualora la produzione di un evento dannoso, quale la morte di un paziente, sia riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla situazione patologica del soggetto deceduto (la quale non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice deve procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause, onde attribuire all'autore della condotta dannosa la parte di responsabilità correlativa, così da lasciare a carico del danneggiato il peso del danno alla cui produzione ha concorso a determinare il suo stato personale. (Cassa con rinvio, App. Firenze, 6 marzo 2003)
Cass. civ. Sez. III Sent., 16/01/2009, n. 975
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