Cerca un Avvocato:



 Aiuto
Cerca tra tutti gli avvocati iscritti
 Aiuto
Cerca tra gli Studi più grandi, composti da almeno tre avvocati

Per Regione:


Per Provincia:


Per Argomento:

[Vedi tutti]


[ Ricerca AVANZATA ]
[ Cerca un Avvocato all'estero ]

Per Cognome:

> Accedi qui alla tua Area Riservata

Non sei ancora iscritto a Guide Legali? Iscriviti ora!


 
>Email   >Stampa   >Preferiti
.

Abusi edilizi: le conseguenze dell'inottemperanza all'ordine di demolizione
Pubblicato il 04/02/2009, da Avv. Antonella Pedone
Visite: 2687
Commenti (2)


L’ordinanza di demolizione di un’opera abusiva deve essere ottemperata anche in presenza di un sequestro penale? Cosa succede se non si ottempera nel termine previsto?

La questione rappresenta una delle problematiche più frequenti affrontate nella aule di giustizia.
Analizziamo il caso.
Il Sig. G. è proprietario di un terreno sul quale ha realizzato un immobile abusivo.
Per tale fatto è stato tratto a giudizio penale, nel corso del quale il Giudice ha disposto il sequestro giudiziario del manufatto.
Nello stesso tempo il Comune emetteva l’ordine di sospensione dei lavori ed in seguito l’ordinanza di demolizione dell’opera abusiva, da eseguirsi entro novanta giorni.
Tale ordinanza, tuttavia, non veniva eseguita da parte del Sig. G., il quale riteneva di non poter intervenire sull’immobile perché sottoposto a sequestro penale.
Decorreva così il termine di novanta giorni fissato nell’ordinanza di demolizione senza che il contravventore procedesse alla demolizione delle opere abusive.
Successivamente interveniva la sentenza del Giudice penale, che dichiarava il reato estinto per prescrizione, disponendo, pertanto, il dissequestro del manufatto abusivo e la sua restituzione a favore dell'ente comunale.

Il Sig. G. chiede se, essendo il reato estinto, non avesse lui diritto alla restituzione dell’immobile.

Al riguardo bisogna analizzare la disciplina contenuta nell’art. 7 della legge 28.2.1985 n. 47, ed ora nell'art. 31 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 (Testo Unico in materia edilizia).
La norma prevede che l’Autorità Comunale, accertato l'abuso edilizio, ingiunge al proprietario ed al responsabile dell'abuso la demolizione dell'immobile abusivo.
Se il responsabile non provvede alla demolizione nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, l'immobile è acquisito di diritto gratuitamente al patrimonio comunale.

Nel caso del Sig. G., non avendo questi ottemperato all’ordine di demolizione, si è verificata automaticamente l’acquisizione dell’immobile in favore dell’Amministrazione Comunale.

Il giudice penale, quindi, ha correttamente disposto la restituzione dell’immobile al Comune anzichè all’imputato.

Va precisato, al riguardo, che la notifica dell'accertamento formale dell'inottemperanza, successivamente alla scadenza dei novanta giorni, prevista dall'art. 31 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380, è necessaria solo al fine dell'immissione in possesso del Comune e della trascrizione nei registri immobiliari.
In altre parole, l’omissione di tale notifica e della successiva trascrizione non impedisce l’acquisizione del bene (e dell'area di sedime) al patrimonio comunale, dal momento che tale effetto ablatorio si verifica "ope legis", cioè automaticamente, come conseguenza del decorso del termine fissato nell’ordinanza.
Neppure si può dire che l’ordinanza di demolizione non avrebbe potuto essere eseguita poichè l’immobile si trovava sotto sequestro penale, per cui la sua eventuale manomissione avrebbe inverato il reato di cui all’art. 349 c.p. (violazione di sigilli).
La giurisprudenza, infatti, ritiene che, in presenza di un sequestro penale del manufatto abusivo, il responsabile, tenuto alla demolizione dell’opera in forza dell’ordinanza comunale, ben può richiedere all'autorità giudiziaria procedente l'autorizzazione ad accedere al luogo vincolato ai fini della demolizione stessa.
Alla luce di quanto esposto, possiamo concludere in questo senso: pur essendo il reato prescritto, non si ha diritto alla restituzione dell’immobile perché questo è stato acquisito automaticamente al Comune per effetto dell’inottemperanza all’ordine di demolizione nel termine di novanta giorni.


inserito alle 13:03 del 24 giugno 2010 da

chicca.1968@libero.it


ma i ricorsi al capo dello stato, nel caso di abuso edilizio, difformità edilizia, ecc.,ecc. vanno spediti direttamente alla sede di competenza di Roma o in Comune ?
dopo quanto tempo il capo dello stato o chi per esse deve rispondere? e se non lo fa, decade tutto o no?
avrei bisogno che qualcuno mi mandasse l'estrappolazione dell'indulto che riguarda gli immobili, grazie ! e grazie per le risposte!!!
inserito alle 17:38 del 28 aprile 2009 da

ANTONIETTA RULLO


Il commento è più che positivo, anche perchè io e la mia famiglia ci troviamo in una situazione simile, mi spigo:
un vicino di casa dei miei genitori ha ristrutturato casa sua e nel farlo ha eseguito parte del suo balcore sulla proprietà dei miei genitori - Il Comune in questione (quello di Ciriè prov. Torino) ha emesso una Ordinanza di demolizione del tratto di balcone ricadente sulla ns. proprietà nel mese di aprile 2001 - In seguito i vicini hanno fatto credere a me e ai miei genitori che avevano presentato ricorso, scaduti i 120 gg al Presidente della Repubblica, periodicamente io che mi occupavo della vicenda poichè i miei genitori non erano in grado di farlo, anche perchè malati, scrivevo al Comune di Ciriè per chiedere notizie in merito al ricorso presentato dalla parte avversa.
A seguito di varie ricerche presso il Consiglio di Stato sono venuta a sapere che quel ricorso è sempre rimasto negli uffici del comune di Ciriè e che comunque era stato presentato fuori dai tempi massimi (ci avevano fatto credere che valevano i 45 gg di sospensione ferie).
Ora a distanza di ben otto anni, proprio in questi giorni il Comune di Ciriè ha ben pensato per levarsi le castagne dal fuoco, e anche perchè hanno timore di andare contro queste persone che sono tecnici di zona (lui geometra la figlia architetto) di emettere una nuova Ordinanza, stravolgendo completamente ciò che era scritto nella prima ordinanza e noi a distanza di otto anni, tanto denaro speso tra avvocati, tecnici ecc (faccio presente che mia mamma ora è vedova con una pensione minima) e tanto tempo perso, ci troviamo al punto di partenza.
Come è possibile una cosa del genere?????
Come ci dobbiamo difendere??????????
Avremmo già lasciato perdere, ma se gliela lasciamo vincere questi non ci fanno più vivere, sono prepotenti e pensano di poter fare tutto ciò che vogliono perchè loro hanno conoscenze giuste.
Vi prego rispondetemi, non so più che pesci pigliare.
Ma la legge esiste ancora????????
Vorrei un segno che mi facesse ritrovare la fiducia
Grata se mi vorrete rispondere
Cordiali saluti
Antonietta Rullo

Commenta questo documento
 
Iscriviti oggi a Guide Legali!