Gli articoli 22 e 22 bis del Testo Unico Espropri prevedono le c.d. “procedure accelerate” in materia di espropriazione per pubblica utilità, procedure caratterizzate dal requisito dell'urgenza che non permette di seguire l'articolato iter ordinario previsto dall’articolo 20 dello stesso Testo Unico. In questa sede ci si limita ad analizzare le sole problematiche connesse all'art. 22 bis (inserito dall'art. 1 del D.LGS. 27 dicembre 2002, n. 302), ossia si esamina l'istituto dell'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione. Si è consapevoli che erroneamente alcune autorità esproprianti tendono ad applicare ancora l'istituto dell'occupazione d'urgenza, ignorando che le nuove norme del Testo Unico Espropri hanno sostanzialmente modificato, rispetto al passato, i requisiti per poter usufruire di tale opportunità. Infatti l'istituto dell'occupazione d'urgenza non è più applicabile quale automatica conseguenza dell'approvazione del progetto, ma deve essere oggetto di provvedimento specifico in presenza dei presupposti previsti dall'art. 22 bis e, primo fra tutti, del presupposto dell'urgenza qualificata.

L'art. 22 bis Testo Unico Espropri prevede testualmente: “Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è notificato con le modalità di cui al comma 4 e seguenti dell'articolo 20 con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti ...”.

Si può ricorrere al decreto di occupazione d’urgenza “qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20”.

La peculiarità della procedura, come si è visto, consiste nella deroga all'iter procedimentale ordinario di determinazione dell'indennità, con riferimento, soprattutto, ai momenti di contraddittorio previsti dal Testo Unico Espropri agli artt. 20.1 e 20.2. È pacifico che il contraddittorio con gli interessati può portare elementi di valutazione non marginali ai fini della proporzionalità e del buon andamento dell'azione amministrativa ed evitare o limitare contenziosi. Dato che il testo normativo non specifica quando l’avvio dei lavori non consente il ricorso alla procedura ordinaria, si può ragionevolmente ritenere che il ricorso alla procedura di urgenza in commento sia possibile soltanto qualora l’avvio dei lavori sarebbe compromesso o eccessivamente ritardato dall’esperimento della procedura delineata dall’art. 20, tale da rendere possibile il verificarsi di un grave pregiudizio all’interesse pubblico. Ci si potrebbe riferire, a tutti gli effetti, ai presupposti previsti dall'art. 700 del codice di procedura civile, ossia “un pregiudizio imminente ed irreparabile”. Costituisce, infatti, principio pacifico in giurisprudenza l’affermazione secondo cui, affinché possa farsi luogo ad occupazione d’urgenza ex art. 22 bis D.P.R. n. 327 del 2001, occorre che l’amministrazione motivi congruamente in ordine alle oggettive ragioni che denotano la conclamata urgenza dell’intervento, potendo tale obbligo escludersi nei soli casi in cui questa risulti in re ipsa dalla natura stessa dell’intervento (Cons. Stato, IV, 22 maggio 2008, n. 2460 e Cons. Stato, IV, 22 maggio 2006, n. 3007; Tar Molise 3 settembre 2008); ciò che, con ogni evidenza, non ricorre nel caso ad esempio in cui il decreto di occupazione si limiti ad affermare che “l’avvio dei lavori risulta effettivamente indifferibile ed urgente”, senza nulla specificare circa le pretese ragioni giustificative di una tale affermazione, o quando le caratteristiche dell’opera non consentono di desumere dalla natura stessa dell’intervento quelle ragioni di urgenza che l’amministrazione avrebbe dovuto quanto meno allegare in modo circostanziato. Non è stata ritenuta inoltre adeguata l’urgenza correlata alla necessità di rispettare i tempi per ottenere finanziamenti (TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 2 febbraio 2007, n. 35). È stata invece ritenuta conforme a legge l’urgenza collegata alla rapida realizzazione di un raccordo interessante la tangenziale, in relazione all’interesse pubblico della comunità municipale a ridurre in tempi brevi ed in modo rilevante l’inquinamento atmosferico ed acustico dell’area urbana (TAR Emilia Romagna, Parma, 23 maggio 2007 n. 306). Sempre in materia di viabilità il T.A.R. Brescia n. 3557 del 22 settembre 2010 ha puntualizzato che la formula utilizzata dall'art. 22-bis comma 1, d.P.R. n. 327 del 2001 per descrivere i presupposti dell'occupazione anticipata dei beni da espropriare non implica il carattere eccezionale della procedura accelerata e neppure un aggravio nella motivazione, ma è sufficiente che in concreto vi siano oggettive esigenze di celerità connesse alla natura delle opere, come normalmente si verifica, appunto, per gli interventi relativi alla viabilità, dove è immediatamente percepibile l'interesse collettivo alla sicurezza della circolazione.

Infine, si ricorda che, in base al comma 2 della norma in commento, il decreto di occupazione può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente dell'indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità nei seguenti casi: a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443; b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50. In questi casi la giurisprudenza ha chiaramente escluso la necessità di motivare in ordine all’urgenza (TAR Campania, Napoli, sez. V, 14 febbraio 2007, n. 1057; Consiglio di Stato, sez. IV, 30 dicembre 2006, n. 8259).

Con riguardo alla determinazione dell'indennità di occupazione si segnala quanto statuito dalla Cassazione Sezione Unite con la sentenza n. 11729 del 14 maggio 2010 ossia che il diritto all'indennità di occupazione matura al compimento di ogni singola annualità, per cui è in relazione a ciascuno di questi momenti che deve essere calcolato il parametro di riferimento, che è quello del valore venale attuale del bene, passibile nel tempo di variazioni dipendenti dallo specifico mercato immobiliare di riferimento; ne consegue che, se la determinazione monetaria del valore venale del bene ha subito variazioni apprezzabili nello sviluppo dell'occupazione legittima e registrabili alle singole consecutive cadenze annuali, ad ogni scadenza dovrà procedersi al calcolo virtuale dell'indennità di espropriazione fondata anche sul valore venale del bene, come tale soggetto a variazioni nel tempo; tuttavia, la diversità tra la data di effettiva valutazione dell'immobile e quella di maturazione del diritto a percepire l'indennizzo per la scadenza dell'annualità di occupazione legittima non rende censurabile la liquidazione di detto indennizzo, ove non si dimostri un apprezzabile divario del valore del bene in tali rispettivi momenti.