PERMESSO DI COSTRUIRE CON VARIANTE GIÀ APPROVATA: LEGITTIMA LA DISCREZIONALITÀ, NON IL SEQUESTRO.
Cassazione, sez. IV, 7 febbraio 2012, n. 4724 
In tema di riesame di misura cautelare reale, la verifica del Tribunale non può certamente tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, ma deve investire solo la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato. Ciò però non significa, ovviamente, che sia sufficiente, ai fini dell'individuazione del fumus commissi delicti, la mera “postulazione” da parte del pubblico ministero dell’esistenza del reato perché il giudice del riesame, nella sua pronuncia, deve comunque rappresentare, in modo puntuale e coerente, le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti e dimostrare, nella motivazione del suo provvedimento, la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura del sequestro condotta al suo esame
Nel caso in esame il Procuratore della Repubblica di Perugia propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame della stessa città, giudicando in sede di rinvio dopo l'annullamento della primigenia ordinanza dell'istanza di riesame - che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo di un'area e delle opere edilizi, in corso di realizzazione sulla stessa emesso dal GIP del Tribunale di Spoleto. Il sequestro riguardava le opere di costruzione di un edificio pluripiano adibito ad abitazione e negozi e di un parcheggio sotterraneo in Spoleto. Secondo l’assunto accusatorio gli interventi edilizi in corso di realizzazione dovevano ritenersi abusivi in quanto proposti e realizzati in violazione citata normativa ivi indicata.
Del resto non va dimenticato che, in tema di misure cautelari reali, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare, da parte (prima) del tribunale del riesame e (poi) della Corte di legittimità, non può tradursi in un'anticipata decisione della questione di merito, concernente la responsabilità del soggetto indagato, in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria dell'antigiuridicità penale del fatto: ciò in quanto, in tema di misure cautelari reali,. è preclusa ogni valutazione riguardo agli indizi di colpevolezza, alla gravità degli stessi ed alla colpevolezza dell'indagato, risultando inapplicabile il disposto dell'articolo 273 cod. proc. pen., relativo all'applicabilità delle misure cautelari personali. Da ciò conseguendo, in altri termini, che al giudice della cautela reale è preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza, alla gravità di essi ed alla colpevolezza dell'indagato (cfr. Sezioni unite, 27 marzo 1992, Midolini; Sezioni unite, 25 marzo 1993, Gifun; Sezioni unite, 2.3 febbraio 2000, Mariano; più di recente, Sezione II, 13 maggio 2008, Sarica; Sezione VI, 5 maggio 2009, Mirabella ed altri).
(Avv. Gianluca Perrone)