Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Vengono istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti d'appello. Relativamente alla Valle, la sezione viene istituita presso il tribunale e la corte d'appello di Torino.
Se nella Regione vi è una sola corte d'appello, la sezione specializzata sarà istituita solo presso di essa.
Le sezioni saranno composte da giudici aventi specifiche competenze in materia.

La competenza delle sezioni specializzate è stata definita come segue:
a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni (proprietà industriale e di concorrenza sleale);
b) controversie in materia di diritto d'autore;
c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (concorrenza e mercato);
d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea.
e) rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilita' da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonche' contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della societa' che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;
f) trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
g) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile;
h) azioni di responsabilita' promosse dai creditori delle societa' controllate contro le societa' che le
controllano;
i) rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile;
j) contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria, ovvero quando una società partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.
k) cause e procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli sopra descritti.

Viene modificato l'art. 33 comma 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pertanto sarà competente il tribunale, non più la corte d'appello, per decidere in materia di antitrust nazionale.

Il contributo unificato da corrispondere per intraprendere una causa di competenza delle sezioni specializzate sarà pari al doppio di quello che sarebbe normalmente richiesto per un procedimento ordinario, sempre in base al valore della controversia.