I conferimenti
I conferimenti rappresentano gli apporti iniziali dei soci per dar vita alla società medesima. Essi NON devono essere di eguale importo l'un con l'altro (si presumono qualora nulla è disposto nell'atto costitutivo), ma potranno aversi apporti dieseguali: è ovvio cha alla disegualianza degli apporti iniziali seguirà anche la diversità di trattamento per la ripartizione degli eventuali utili o delle perdite.

Nelle società di persone è possibile conferire qualsiasi bene, materiale o immateriale, non devono essere seguiti dei procedimenti particolari rispetto al conferimento di un certo bene (solo il rispetto della forma scritta nel contratto di s.s.); l'importante è che il bene sia suscettibile di valutazione economica e sia utile alla società.

Possono costituire conferimenti anche le garanzie che vengono prestate a favore della società, o il trafserimento in godimento di un bene o addirittura di un'azienda. Anche la semplice responsabilità personale ed illimitata può essere reputata conferimento.

La disciplina dei conferimenti.
I conferimenti possono riguardare beni in natura, denaro, crediti o conferimenti d'opera. I conferimenti possono essere in proprietà o in godimento. Quando il socio conferisce il bene in proprietà deve prestare tutte le garanzie connesse come se si trattasse di una vendita; nel caso di apporto in godimento deve prestare le garanzie proprie del contratto di locazione.

In caso di perimento del bene concesso in godimento il socio potrà chiedere il risarcimento del danno se è derivato da colpa degli amministratori mentre potrà essere costretto a reintegrare il conferimento in caso di perimento per causa non imputabile agli amministratori. Il bene concesso in godimento resta di proprietà del socio che però non ne può godere.

Per il conferimento del credito, il socio risponde dell'insolvenza del debitore indicata dall'art. 1267 per assunzione convenzionale di garanzia. In sostanza dovrà rispondere dell'insolvenza del credito e dovrà eventualmente corrispondere le spese per il recupero.