La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 2941, n. 7, del Codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione sia sospesa tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori, finchè sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi (Corte Costituzionale, sentenza dell'11 dicembre 2015, n, 262).
La Corte, in particolare, ha ritenuto che tale norma viola il principio di uguaglianza, creando una ingiusta disparità di trattamento tra le società in nome collettivo e le società di capitali, per le quali invece è espressamente prevista la sospensione della prescrizione per le azioni sopra dette.
E infatti - afferma la Corte - una società di persone composta da soci che non partecipano tutti all'amministrazione, qual è la società in nome collettivo, non è meno bisognosa di tutela di una società di capitali, in cui l'organizzazione corporativa e il sistema di contrappesi e di controlli apprestano una protezione più incisiva contro gli abusi degli amministratori.
E' quini arbitraria la scelta del legislatore di diversificare la decorrenza dei termini di prescrizione in base ad un elemento (la personalità giuridica), che non soltanto  vede attenuarsi il suo ruolo di fattore ordinante della disciplina societaria, ma non ha una portata scriminante per il diverso aspetto della responsabilità degli amministratori per gli illeciti commessi durante la permanenza in carica.