La società a responsabilità limitata è la forma preferita da chi vuole costituire una società di capitali potendo tra l’altro godere della notoria limitazione di responsabilità per le obbligazioni sociali cui risponde solo il suo patrimonio tenendo indenni i quotisti, con l’eccezione prevista dal secondo comma dell’art. 2462.
 

Talvolta i rapporti tra i quotisti, ovvero tra coloro che hanno sottoscritto le quote sociali o le hanno acquistate dai soci originari, con il passar del tempo possono deteriorarsi e può sorgere la necessità per coloro che non amministrano la società di effettuare controlli sulla gestione.
Cosa può fare concretamente il socio di minoranza o comunque il socio che non è amministratore per tutelare i suoi interessi ?
 

Il legislatore ha previsto che i soci non amministratori possano sollecitare o influire su alcune decisioni che la società dovrà o potrà prendere e questo diritto non può essere ostacolato dai soci di maggioranza o dal consiglio di amministrazione.

L’art. 2479 del codice civile al primo comma prevede che i soci detentori di almeno 1/3 del capitale sociale possono convocare l’assemblea e proporre per l’approvazione alcuni argomenti oltre a quelli a loro riservati nell’atto costitutivo.

Inoltre costoro possono imporre che alcune decisioni siano prese con il metodo assembleare, delineato nell’art. 2479 bis, anche se l’atto costitutivo prevede un metodo alternativo a questo, e ciò in materia di modifiche dell’atto costitutivo, operazioni che comportano la modifica dell’oggetto sociale, la modifica dei diritti dei soci o la riduzione del capitale per perdite come prevista dall’art. 2482 bis.

L’art. 2408, richiamato dall’art. 2477, comma 4, dispone che se la S.r.l. ha l’obbligo di dotarsi del collegio sindacale, art. 2477, commi 2 e 3, ogni socio può denunciare gli atti di gestione che ritiene abbiano danneggiato la società al collegio sindacale che ne deve tener conto nella sua relazione all’assemblea.

Qualora la denuncia provenga dal socio proprietario di 1/20 del capitale il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte al’assemblea.
 

A seguito della riforma societaria attuata con i decreti legislativi 6/2003 e 37/2004, il codice civile statuisce al secondo comma dell’art. 2476 che “i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione”.

Il controllo da parte dei soci non amministratori si concretizza nel diritto all’informazione  e alla consultazione anche mediante professionisti di loro fiducia, ad esempio avvocati e commercialisti, ed è mirato ad assicurare una corretta gestione della società da parte degli amministratori.

Il diritto di controllo viene abitualmente esercitato dai soci di minoranza, anche coloro che sono titolari del 1% delle quote, nei confronti degli amministratori che sono emanazioni dei soci di maggioranza.

Tale facoltà non può essere negata o limitata ad alcuni documenti da parte degli amministratori potendo in tal caso il socio rivolgersi all’autorità giudiziaria.

Questo diritto non è subordinato alla ricorrenza di un particolare interesse ma solo alla titolarità alla qualifica di socio.

Gli amministratori ai quali perverrà la richiesta del socio non amministratore dovranno fornire notizie sullo svolgimento degli affari sociali e permettere la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione.
 

Va ricordato che il controllo previsto dall’art. 2409 del codice civile, denunzia al tribunale, non può essere richiesto al giudice dai soci qualora la s.r.l. sia dotata di un collegio di sindaci come precisato da Cassazione civ. sez. I n. 403 del 13 gennaio 2010.

Questa limitazione deriva dal potere del socio di esperire l’azione sociale di responsabilità e chiedere la revoca cautelare degli amministratori in caso di gravi irregolarità come previsto dal terzo comma dell’art. 2476 del codice civile.

Come detto la facoltà di ispezione riguarda tutti i documenti sociali e anche le singole operazioni societarie, tale diritto potestativo del socio non amministratore è delimitato solo dai principi di correttezza e buona fede e, per le cautele previste dal D. Lgs. 196/2003, il socio ispezionante e suoi professionisti delegati sono tenuti al rispetto del diritto alla riservatezza allo stesso modo degli amministratori.

Nel caso di rifiuto da parte della società di mettere a disposizione i documenti il diritto di accesso può essere azionato dal socio in via d’urgenza ex art. 700 del codice di procedura civile con il ricorso al Tribunale competente in relazione alla sede legale della società.

Il socio ha diritto di esercitare il controllo in questione anche attraverso il rilascio di copia di tutta la documentazione relativa alla gestione della società come disposto dal Tribunale di Pavia in una ordinanza dell’agosto del 2007.

Nel caso sottoposto al giudice lombardo il socio, dopo aver inoltrato una richiesta stragiudiziale rimasta senza esito, aveva proposto il ricorso ex art. 700 chiedendo fosse ordinato alla società di permettere, come previsto dall’art. 2476, comma 2, l’accesso e l’estrazione di copia del libro soci, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione, del libro inventari, libro giornale, registri IVA, dichiarazioni fiscali, le fatture emesse e le fatture di acquisto e altri documenti relativi alla gestione sociale.

Il giudice di merito nell’ordinanza cui si fa riferimento precisa che il diritto del socio ad esercitare il controllo si esplica anche attraverso il rilascio di copia di tutta la documentazione inerente la gestione della società.

Va sottolineato che il diritto di ispezione dei libri sociali e di ottenerne estratti a proprie spese è previsto per le S.p.A. dall’art. 2422 mentre per le S.r.l., anche se non espressamente previsto, si ritiene sia ammissibile, con l’eventuale necessità di rivolgersi al giudice per le modalità qualora le parti non le concordino.

Vertendosi in materia di provvedimenti cautelari oltre al fumus boni iuris, ovvero il requisito di socio di chi agisce in giudizio, è necessario il periculum in mora ovvero la concreta possibilità che il ritardo nell’ottenere la documentazione possa ledere il diritto di controllo sull’amministrazione della società e l’esercizio dei poteri dei soci, sia all’interno della società come ad esempio decidere come votare in assemblea, sia all’esterno mediante azioni giudiziarie come ad esempio l’impugnazione del bilancio o l’esercizio di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Sempre in tema di controllo, il socio della S.r.l. può chiedere in via cautelare ante causam la revoca dell’organo gestorio della società senza dover esperire previamente l’azione di responsabilità o altre azioni di merito come espressamente sancito dal Tribunale di Milano in una ordinanza del 12 gennaio del 2006 che si segnala ai lettori.
 

In conclusione, secondo l’esperienza acquisita, va suggerito al socio non amministratore che voglia tutelarsi e abbia sentore di attività di gestione “poco chiare” di azionare senza indugio la facoltà concessagli dall’art. 2476, 2° comma, a tal fine delegando come consente la normativa suoi fiduciari professionisti, avvocati e commercialisti, allo scopo di contestare tempestivamente l’operato degli amministratori qualora costoro rilevino elementi di irregolarità nella conduzione societaria.

Una richiesta formale alla società di dare notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di poter consultare i libri sociali e quant’altro pertinente alla conduzione societaria, cui seguirà l’accesso ai documenti, l’estrazione di copia e l’eventuale azione in sede giudiziaria nei confronti dei responsabili, si rivela decisiva per tutelare gli interessi del socio di minoranza non amministratore da attività contra legem o comunque contrarie all’interesse della società.

Avv. Luigi De Valeri
studiolegaledevaleri@gmail.com