Il 2 gennaio 2017 è entrata in vigore la Delibera Consob n. 19770 del 26 ottobre 2016 (la “Delibera”), con la quale è stato modificato il regolamento n. 11971/1998 (il “Regolamento Emittenti”) in tema di pubblicazione, da parte degli emittenti quotati, delle informazioni periodiche aggiuntive. La presente nota illustra i tratti salienti della Delibera e della relazione illustrativa pubblicata dalla Consob il 3 novembre 2016 sugli esiti della consultazione in materia (la “Relazione”). 

Recepimento della Direttiva Transparency II – Abrogazione dell’obbligo di pubblicazione delle trimestrali 
Con il D.Lgs. n. 25 del 15 febbraio 2016 è stata recepita in Italia la Direttiva 2013/50/UE (la “Direttiva Transparency II”) che ha comportato l’abrogazione dell’obbligo di pubblicazione dei resoconti intermedi di gestione da parte degli emittenti quotati, entro 45 giorni dalla chiusura del primo e del terzo trimestre. Resta fermo l’obbligo di pubblicazione della relazione semestrale, oltre che del bilancio annuale. 
La modifica è stata dettata da un impulso di fonte europea, generatosi dalla constatazione che la pubblicazione di risultati di breve periodo indurrebbe gli amministratori a impostare i risultati su base trimestrale, con il rischio di perdere di vista i risultati di lungo periodo.
Di contro la pubblicazione dei resoconti intermedi di gestione è un buon esercizio per gli emittenti quotati per monitorare in via quasi continuativa l’evoluzione dei propri conti aziendali.
 
Facoltà per gli Stati membri di introdurre obblighi aggiuntivi di informativa finanziaria periodica
La Direttiva Transparency II lascia la facoltà agli Stati Membri di prevedere obblighi aggiuntivi di informativa finanziaria periodica.
Il legislatore italiano ha esercitato tale facoltà (contrariamente alla maggior parte degli Stati Membri, che ha optato per l’assenza di previsioni regolamentari in materia), riservando alla Consob il potere di richiedere, in via regolamentare, la pubblicazione dei dati trimestrali. 
Il D.Lgs. 25/2016 in particolare ha introdotto nell’art. 154-ter, comma 5, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) la previsione secondo cui con regolamento la Consob può disporre, nei confronti di emittenti aventi l’Italia come Stato membro d’origine, inclusi gli enti finanziari, l’obbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ma semplificate, consistenti al più in:
a) una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell’andamento economico dell’emittente e delle sue controllate nel periodo di riferimento;
b) un’illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell’emittente e delle sue imprese controllate.
 
Analisi preliminare di impatto della nuova normativa svolta da Consob prima dell’introduzione delle modifiche al Regolamento Emittenti
Nel recepire la Direttiva Transparency II, il legislatore italiano, sempre all’art. 154-ter, comma 5-bis, del TUF ha demandato alla Consob il compito di svolgere un’analisi preliminare di impatto della nuova normativa, prima di apportare le modifiche regolamentari. In particolare l’analisi, da svolgersi da parte di Consob anche in chiave comparatistica, doveva riguardare aspetti di carattere essenzialmente pratico connessi alla richiesta da parte dell’autorità di pubblicare informazioni finanziarie aggiuntive: l’eventuale sopportazione di costi spropositati soprattutto a carico degli emittenti medio-piccoli, l’individuazione di criteri di rilevanza delle informazioni aggiuntive rispetto alle decisioni d’investimento, il rischio di eccessiva concentrazione sui risultati da parte degli emittenti stessi e l’eventualità di precludere l’accesso ai mercati regolamentati da parte delle imprese medio piccole.
Per tale scopo la Consob nell’aprile 2016 ha pubblicato un documento preliminare di consultazione, volto a raccogliere dati e informazioni per lo svolgimento di un’analisi d’impatto delle opzioni regolamentari disponibili. La consultazione preliminare si è chiusa il 30 maggio 2016 e, come si legge nella Relazione, ha avuto come esito la non introduzione di obblighi di informazione periodica aggiuntiva, ma la definizione di principi e criteri applicativi per gli emittenti che intendano pubblicare informazioni su base volontaria.
 
Formulazione del nuovo art. 82-ter del Regolamento Emittenti
In data 5 agosto la Consob ha pubblicato un nuovo documento di consultazione proponendo il testo di una nuova disposizione che, con alcune limitate modifiche, è confluito nel nuovo art. 82-bis del Regolamento Emittenti introdotto dalla Delibera.
Ai sensi di tale norma gli emittenti hanno la facoltà di pubblicare o meno informazioni periodiche su base volontaria, in aggiunta al bilancio annuale e alla relazione semestrale.
Se scelgono di procedere alla pubblicazione, dovranno specificare gli elementi che intendono fornire e i termini di approvazione e pubblicazione.
Gli emittenti dovranno garantire la coerenza – da intendersi come costanza nel tempo dei criteri adottati e assenza di conflitti tra le informazioni pubblicate - e la correttezza delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, nonché la comparabilità delle stesse con i dati diffusi in precedenza. Sul punto la Consob ha chiarito che sarà necessario riportare informazioni comparative rispetto al periodo precedente per tutti gli importi esposti. Informazioni comparative, in merito alle informazioni di commento e descrittive, devono essere riportate quando ciò sia rilevante per la comprensione della situazione patrimoniale e dell’andamento economico di periodo.
Infine dovrà essere assicurato un accesso rapido, non discriminatorio e idoneo a garantire la diffusione delle informazioni in tutta l’Unione Europea.
Nel caso in cui gli emittenti intendano modificare gli elementi informativi precedentemente forniti o interrompere la comunicazione al pubblico delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, dovranno rendere pubbliche le decisioni assunte e le relative motivazioni. Ai fini della chiarezza e stabilità dell’informazione societaria, la decisione di interrompere la pubblicazione delle informazioni periodiche aggiuntive è efficace a partire dall’esercizio successivo.
Dalla formulazione della norma discendono due corollari:
  1. la mera modifica, anche in pejus, degli elementi informativi forniti – a differenza della interruzione della pubblicazione delle informazioni periodiche aggiuntive – può avere effetto dal giorno stesso in cui viene comunicata al mercato;
  2. non è richiesta alcuna comunicazione al pubblico qualora, in sede di prima applicazione, un emittente decida di non pubblicare informazioni periodiche aggiuntive; appare comunque consigliabile informare il mercato di tale scelta, ad esempio in occasione della pubblicazione del calendario finanziario.
La Consob non ha ritenuto opportuno fissare un contenuto minimo delle informazioni da diffondere, sebbene vari contributi ricevuti sollecitassero un intervento in questa direzione, perché ha ritenuto non ragionevole limitare la libera determinazione degli emittenti.
La Consob ha chiarito nella Relazione che le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive dovranno essere accompagnate da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di corrispondenza alle risultanze documentali contabili.
Per quanto riguarda le modalità di pubblicazione volontaria delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, il comma 3 del nuovo art. 82-ter prevede che si applichino le disposizioni previste degli articoli 65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, relative alle modalità di diffusione, stoccaggio e deposito, previste per le informazioni regolamentate. A tale riguardo l’Autorità ha chiarito nella Relazione che il rinvio alle predette disposizioni non è volto a ricondurre le informazioni in esame nel genus delle informazioni regolamentate.

Entrata in vigore dell’art. 82-ter del Regolamento Emittenti
Come chiarito nella Relazione, al fine di lasciare il tempo agli emittenti per effettuare la scelta ritenuta più congrua, è stata prevista l’entrata in vigore della Delibera a decorrere dal 2 gennaio 2017.  Non è, invece, previsto un termine entro il quale gli emittenti debbano comunicare al mercato la (eventuale) decisione di pubblicare le informazioni periodiche aggiuntive, ma una volta che tale decisione fosse adottata sarà necessario darne comunicazione.  Come sarà meglio precisato nel paragrafo successivo, Borsa Italiana suggerisce di effettuare tale comunicazione attraverso il calendario annuale degli eventi societari, da pubblicarsi entro 30 giorni dal termine dell’esercizio sociale precedente.
 
Le precisazioni di Borsa Italiana
La società di gestione del mercato dei mercati azionari regolamentati italiani è intervenuta sulla materia con tre Avvisi di Borsa.
Innanzitutto con l’Avviso n. 7587 del 21 aprile 2016, confermato con Avviso n. 13293 del 4 luglio 2016, è stato segnalato che, con riferimento agli emittenti le cui azioni sono negoziate nel segmento STAR, continueranno ad applicarsi le disposizioni del Regolamento di Borsa in materia di pubblicazione del resoconto intermedio di gestione e, in particolare, l’articolo 2.2.3, comma 3, del Regolamento stesso, il quale prevede che “al fine di ottenere e mantenere la qualifica di Star, gli emittenti devono rendere disponibile al pubblico il resoconto intermedio di gestione entro 45 giorni dal termine del primo, terzo e quarto trimestre dell’esercizio. Gli emittenti sono esonerati dalla pubblicazione del quarto resoconto se mettono a disposizione del pubblico la relazione finanziaria annuale, unitamente agli altri documenti di cui all’articolo 154-ter, comma primo, del TUF entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio”.
Per quanto riguarda il contenuto del resoconto, Borsa Italiana ha precisato che gli emittenti STAR potranno fare riferimento:
  1. a quanto previsto dal preesistente comma 5 dell’articolo 154-ter del TUF, a norma del quale il resoconto è chiamato a fornire: a) una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico dell'emittente e delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento; b) un'illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue imprese controllate; e
  2. a quanto chiarito dall’ESMA nelle Q&A sulla Direttiva 2004/109/CE (i.e., la Direttiva Transparency I), ossia che “the Interim Management Statement was designed to be primarily a narrative document, and was implemented as an alternative to requiring quarterly financial statements. The intention was, therefore, that financial data would not be a requirement; however it is for the issuer to decide for themselves how to comply with their obligations”.
In merito alle modalità di pubblicazione del resoconto intermedio di gestione da parte degli Emittenti STAR, Borsa Italiana ha precisato che, ferma restando l’applicazione della disciplina sulla diffusione senza indugio dell’informativa price sensitive, essa dovrà avvenire, come di consueto, secondo le modalità indicate nel Regolamento Emittenti (come richiamate dall’articolo 2.7.1 del Regolamento di Borsa), ossia attraverso l’invio del documento “resoconto intermedio di gestione” al meccanismo di stoccaggio autorizzato individuato dall’emittente, accompagnato dalla diffusione attraverso lo SDIR del relativo comunicato di messa a disposizione.
Alternativamente, e con particolare riferimento ai casi in cui il resoconto abbia dimensioni limitate, l’emittente potrà anche decidere di diffonderlo direttamente via SDIR, sotto forma di comunicato, con conseguente automatico stoccaggio dello stesso.
Da ultimo, con Avviso n. 83 del 2 gennaio 2017, Borsa Italiana ha raccomandato agli emittenti che scegliessero di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, di integrare la comunicazione del calendario annuale degli eventi societari di cui all’articolo 2.6.2, comma 1, lettera b) del Regolamento di Borsa con le seguenti indicazioni:
-        la politica di comunicazione in materia di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive. Laddove l’emittente avesse già comunicato tale politica, può essere fatto rinvio a quanto già reso noto precisando la data del relativo comunicato, e
-        le date stabilite per le riunioni degli organi competenti per l’approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive.
Infine, agli emittenti che avessero già diffuso il calendario degli eventi societari, Borsa Italiana raccomanda di integrare, ove necessario, il relativo comunicato con le informazioni sopra menzionate.