L’impedimento canonico è una legge, che, in virtù di una specifica situazione di fatto, rende una persona inabile a contrarre matrimonio.
Gli impedimenti matrimoniali sono in tutto dodici, e sono tali pertanto esclusivamente nei limiti delineati dalla legge canonica. Non c’è pertanto possibilità di estendere l’impedimento ad altre leggi che non rientrino nell’elenco tassativo suddetto.

In buona sostanza appare chiaro che gli impedimenti sono norme che restringono il libero esercizio di uno dei diritti fondamentali della persona umana: il diritto al matrimonio. Va tuttavia precisato che il can. 1058 afferma che tutti possono contrarre matrimonio a meno che non sia proibito dal diritto. Il diritto naturale, o positivo, può dunque proibire il matrimonio in caso concreto a qualche persona determinata.
Posto inoltre che per la chiesa il matrimonio è un negozio pubblico, e come tale ha rilevanza sociale, il legislatore ecclesiastico ha ritenuto di intervenire sul nascente matrimonio, non solo emanando delle solennità giuridiche che regolano il modo concreto dello scambio di volontà e quindi dell’inizio del consortium coniugale, ma stabilendo delle leggi che impediscono il libero esercizio del diritto al matrimonio.
I soggetti passivi degli impedimenti sono “tutti i battezzati nella Chiesa Cattolica o in essa accolti”.

L’impedimento di impotenza
L’impedimento di impotenza è stato dettagliatamente descritto dal legislatore, in modo che non qualsiasi impotenza viene considerata come supporto dell’impedimento, ma soltanto quella che ha le caratteristiche fissate nella legge canonica.
L’impotenza deve essere innanzitutto antecedente al matrimonio e perpetua.
Il termine “antecedente” indica che l’impotenza deve esistere prima o nel momento di contrarre matrimonio. Non un attimo dopo. Quindi se immediatamente dopo lo scambio delle volontà, una delle parti diventa impotente (ad esempio a causa di un trauma), il matrimonio è valido, benché magari possa essere sciolto per la causa della “non consumazione”.
Il termine “perpetua” comporta una distinzione tra impotenza guaribile ed inguaribile. La perpetuità ha inoltre un significato canonico ben specifico. 1) quando non può cessare assolutamente; 2) Quando può cessare, ma solo mediante qualche mezzo illecito o straordinario. Il primo mezzo sarebbe opposto alla morale. Il secondo si riferisce all’intervento chirurgico o ad altre cure gravemente rischiose per la vita o per la salute. Per il medico invece un soggetto è affetto da impotenza perpetua soltanto quando questa non può essere recuperata neppure usando tutti i ricorsi della medicina, anche quelli che comportano pericolo di vita. 

L’impotenza inoltre può essere sia assoluta che relativa.
L’impotenza assoluta è quella che interessa la persona in maniera tale che la rende impossibilitata ad avere l’atto coniugale con qualsiasi persona di sesso opposto. Il matrimonio tuttavia ha luogo tra due persone determinate e perciò anche sotto questo aspetto gli atti coniugali rientrano nella categoria di relazioni veramente interpersonali. Un soggetto dunque, che assolutamente parlando è “potente”, cioè è capace di avere rapporti intimi con altre persone di sesso opposto, può non esserlo relativamente per quanto riguarda la persona concreta del suo “partner”. E ciò può avvenire per ragioni non solo di incompatibilità anatomica degli organi riproduttivi maschile e/o femminile, ma anche per ragioni di origine psichica (è il caso della c.d. “inibizione”).
Impedimento di vincolo
Conformemente al principio di unità del matrimonio o di esclusività del vincolo coniugale, nessuno può celebrare un nuovo matrimonio valido mentre esista un vincolo coniugale precedente. L’impedimento è dunque di diritto naturale e interessa tutti i matrimoni (non solo i matrimoni dunque detti “cristiani”). Come impedimento di diritto naturale non può essere dispensato. L’impedimento di vincolo cessa comunque: a) con la morte di uno dei coniugi; b) per dispensa pontificia qualora il primo matrimonio non sia stato consumato; c) quando il primo matrimonio viene dichiarato nullo da un tribunale ecclsiastico. 

Impedimento di ordine sacro
Le norme canoniche stabiliscono che contraggono matrimonio invalidamente coloro che sono costituiti negli ordini sacri.
Pertanto sono compresi in questa categoria non solo i presbiteri (nel linguaggio comune detti “preti”) ed i vescovi, ma anche i diaconi. Il problema si pone con i c.d. “diaconi permanenti”, i quali possono accedere a tale ordine sacro anche se sono sposati. Nel caso in cui questi divengano vedovi tuttavia non potrebbero più risposarsi proprio in virtù della suddetta norma. L’impedimento tuttavia è suscettibile di dispensa da parte delle autorità ecclesiastiche.
Impedimento di voto
Contraggono invalidamente coloro che hanno professato pubblicamente il voto perpetuo di castità emesso in un istituto religioso.
Tuttavia, qualora manchi uno dei tre requisiti sopra elencati (1> professione pubblica del voto, 2> perpetuità e 3> iscrizione ad un istituto religioso), il matrimonio è valido. Ad esempio si pensi all’eremita che professi voti pubblici e perpetui ma non sia ascritto ad un istituto religioso. 

Impedimento di età
Le norme canoniche stabiliscono che contrae invalidamente il matrimonio l’uomo che abbia un’età inferiore a 16 anni e la donna che abbia età inferiore a 14. Tuttavia le Conferenze episcopali hanno la facoltà di fissare un’età superiore a questi limiti (che nel caso dell’Italia è la stessa della legislazione civile). Si precisa però che l’età eventualmente determinata dalla Conferenza Episcopale non interessa la validità del matrimonio, bensì la sua liceità. Ciò significa che tale impedimento di età può essere dispensato. 

Impedimento di parentela legale
Non possono contrarre validamente il matrimonio tra loro nella linea retta o nel secondo grado della linea collaterale, quelli che sono uniti da parentela legale sorta dall'adozione. Le norme canoniche stabiliscono che i figli che sono stati adottati, a norma della legge civile, sono ritenuti figli di colui o di coloro che li hanno adottati. Le modalità giuridiche per l’adozione come è ovvio dipendono dalla legislazione civile di ogni paese. L’impedimento pertanto sussiste tra a) adottante ed adottato, compresi i figli di costui; b) tra l’adottato e i figli legittimi e adottati dell’adottante; c) tra l’adottante e la moglie dell’adottato e viceversa. L’impedimento è comunque dispensabile. 

Impedimento di consanguineità
Nella linea retta della consanguineità è nullo il matrimonio tra tutti gli ascendenti e i discendenti, sia legittimi sia naturali. Nella linea collaterale il matrimonio è nullo fino al quarto grado incluso.
E’ da precisare che nella linea retta la consanguineità esiste tra gli ascendenti e discendenti, mentre la consanguineità in linea collaterale esiste tra persone che hanno la comunanza di sangue ma che non discendono l’una dall’altra. Sono quindi consanguinei in linea retta i figli, i nipoti, i pronipoti ecc.. sono consanguinei in linea collaterale i fratelli, gli zii i nipoti (figli di fratelli), i cugini. 

Impedimento di affinità
L'affinità nella linea retta rende nullo il matrimonio in qualunque grado. L’affinità è la relazione di parentela giuridica e non di comunanza di sangue, che esiste tra un coniuge e i consanguinei dell’altro coniuge. L’impedimento che si fonda in questa circostanza oggettiva dell’affinità, consiste nella proibizione inabilitazione che interessa il marito sciolto il matrimonio per qualsiasi causa. Ciò vale comunque anche per la moglie per quanto riguarda i consanguinei del marito. Anche per questo tipo di impedimento è prevista dalle norme canoniche una dispensa.
Impedimento di ratto
Non è possibile costituire un valido matrimonio tra l'uomo e la donna rapita o almeno trattenuta allo scopo di contrarre matrimonio con essa, se non dopo che la donna, separata dal rapitore e posta in un luogo sicuro e libero, scelga spontaneamente il matrimonio. La norma fa solo riferimento al rapimento della donna, tuttavia non è da escludere che anche l’uomo possa essere stato rapito o trattenuto allo scopo di contrarre matrimonio con essa.
Impedimento di crimine
Chi, allo scopo di celebrare il matrimonio con una determinata persona, uccide il coniuge di questa o il proprio, attenta invalidamente a tale matrimonio. In questo caso l’impedimento interessa la persona dell’uccisore e quindi, per essere soggetto dell’impedimento, secondo la dottrina ricorrente, l’uccisore deve essere cattolico.
Attentano pure invalidamente al matrimonio tra loro quelli che cooperano fisicamente o moralmente all'uccisione di un coniuge. In questo secondo caso, punto focale della fattispecie è la cooperazione fisica o morale nell’uccisione di un coniuge, con lo scopo, di almeno una delle parti, di attentare il matrimonio tra i due che concorrono nel delitto. 

Impedimento di pubblica onestà
L'impedimento di pubblica onestà sorge dal matrimonio invalido in cui vi sia stata vita comune o da concubinato pubblico e notorio e rende nulle le nozze nel primo grado della linea retta tra l'uomo e le consanguinee della donna, e viceversa. In buona sostanza l’uomo che abbia convissuto con una donna senza essere sposato in chiesa non può contrarre validamente matrimonio nè con la madre né con la figlia di questa donna.
Impedimento di disparità di culto
È invalido il matrimonio tra due persone, di cui una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta e non separata dalla medesima con atto formale, e l'altra non battezzata.
E’ possibile la dispensa da questo impedimento a patto che vengano osservate le seguenti condizioni:
la parte cattolica si deve dichiarare pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e prometta sinceramente di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica;
di queste promesse che deve fare la parte cattolica, deve essere tempestivamente informata l'altra parte, così che consti che questa è realmente consapevole della promessa e dell'obbligo della parte cattolica;
entrambe le parti siano istruite sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio, che non devono essere esclusi da nessuno dei due contraenti.