Con particolare riferimento alla responsabilità della struttura sanitaria le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno, in particolare, stabilito che:“Questa Corte ha costantemente inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l’accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto.”.
Sul punto, per tutte, cfr., Cass., SS.UU., 01.07.2002, n. 9556.
In argomento, cfr., pure, Cass. Civ., n. 1698/2006; Cass. Civ., n. 9085/2006; Cass. Civ., 28.05.2004, n. 10297; Cass. Civ., 11.03.2002, n. 3492; Cass. Civ., 14.07.2003, n. 11001 e Cass. Civ., 21.07.2003, n.11316.
A sua volta, anche l’obbligazione del medico dipendente dalla struttura sanitaria nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul “contatto sociale”, ha natura contrattuale.
In argomento, cfr., Cass. Civ., 22.12.1999, n. 589; Cass. Civ., 29.9.2004, n. 19564; Cass. Civ., 21.06.2004, n. 11488 e cit. Cass. Civ., n. 9085/2006.
Per diverso tempo tale legame contrattuale è stato interpretato e disciplinato sulla base dell’applicazione analogica al rapporto paziente-struttura delle norme in materia di contratto di prestazione d’opera intellettuale vigenti nel rapporto medico-paziente, con il conseguente e riduttivo appiattimento della responsabilità della struttura su quella del medico.
Da ciò derivava che il presupposto per l’affermazione della responsabilità contrattuale della struttura fosse l’accertamento di un comportamento colposo del medico operante presso la stessa.
Più recentemente, invece, dalla giurisprudenza il suddetto rapporto è stato riconsiderato in termini autonomi dal rapporto paziente-medico e riqualificato come un autonomo ed atipico contratto a prestazioni corrispettive (da taluni definito contratto di spedalità, da altri contratto di assistenza sanitaria) al quale si applicano le regole ordinarie sull’inadempimento previste dall’art. 1218 c.c..
Da ciò consegue l’apertura a forme di responsabilità autonome dell’ente, che prescindono dall’accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori e che trovano, invece, la propria fonte nell’inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili all’ente.
Questo percorso interpretativo, anticipato dalla giurisprudenza di merito, ha trovato conferma nella citata sentenza delle SS.UU. della Cassazione, seguita poi da altre delle sezioni semplici (Cass. Civ., n. 571/ 2005 eCass. Civ. n. 1698/ 2006), che si è espressa in favore di una lettura del rapporto tra paziente e struttura (anche in quel caso, privata) che valorizzi la complessità e l’atipicità del legame che si instaura, che va ben oltre la fornitura di prestazioni alberghiere, comprendendo anche la messa a disposizione di personale medico ausiliario, paramedico, l’apprestamento di medicinali e di tutte le attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni.
In virtù del contratto, pertanto, la struttura deve fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori.
Così ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità), la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall’art. 1218 c.c., e, per quanto concerne le obbligazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari, l’individuazione del fondamento di responsabilità dell’ente nell’inadempimento di obblighi propri della struttura consente quindi di abbandonare il richiamo, alquanto artificioso, alla disciplina del contratto d’opera professionale e di fondare semmai la responsabilità dell’ente per fatto del dipendente sulla base dell’art. 1228 c.c..
In sostanza, il rapporto tra paziente e struttura ospedaliera viene inquadrato in uno  schema c.d. atipico  (contratto di spedalità), avente per oggetto, sia l’obbligo relativo alla prestazione medica, che una serie di obblighi di protezione o accessori.
Tale contratto, in particolare, non è soggetto all’applicazione analogica delle norme sul contratto di prestazione d’opera professionale, con la conseguenza che il parametro normativo sotto il quale valutare l’inadempimento è quello di cui all’art. 1218 c.c. e, per quanto riguarda la responsabilità per l’operato del personale sanitario, dell’art. 1228 c.c.
In materia di responsabilità medica per danni al neonato, ad esempio, la giurisprudenza della Suprema Corte ha, infatti, precisato che…  “Con il contratto di ricovero ospedaliero della gestante l’ente ospedaliero si obbliga non soltanto a prestare alla stessa le cure e le attività necessarie al fine di consentirle il parto, ma altresì ad effettuare, con la dovuta diligenza, tutte quelle altre prestazioni necessarie al feto (ed al neonato), sì da garantirne la nascita evitandogli – nei limiti consentiti dalla scienza – qualsiasi possibile danno. Detto contratto, intercorso tra la partoriente e l’ente ospedaliero, si atteggia come contratto con effetti protettivi a favore di terzo nei confronti del nato, alla cui tutela tende quell’obbligazione accessoria, ancorché le prestazioni debbano essere assolte, in parte, anteriormente alla nascita; ne consegue che il soggetto che, con la nascita, acquista la capacità giuridica, può agire per far valere la responsabilità contrattuale per l’inadempimento delle obbligazioni accessorie, cui il contraente sia tenuto in forza del contratto stipulato col genitore o con terzi, a garanzia di un suo specifico interesse.”.
Sul punto, per tutte, cfr., Cass. Civ., 29.07.2004, n. 14488.