Il legislatore ha introdotto l'obbligo di adire la mediazione per chi volesse ottenere risarcimento danni dinanzi l'Autorità giudiziaria. Ma è veramente necessario passare prima davanti al conciliatore per poter ottenere il risarcimento danni? Prima di rispondere a ciò sarebbe utile chiedersi che importanza ha la conciliazione tra il paziente che ha già provato ad ottenere il giusto risarcimento danni verso il medico e/o ente ospedaliero e non l'ha ottenuto. Solitamnte la fase di richiesta risarcimento in sede stra-giudiziale dura più o meno qualche mese; in questo periodo di tempo il legale del paziente e il liquidatore dell'assicurazione, che copre la responsabilità sanitaria, hanno diversi contatti telefonici e si scambiano diverse comunicazioni tra loro. Qualora in questo periodo di tempo non si arrivi ad una conciliazione perchè mai il conciliatore dovrebbe riuscire a far trovare un accordo tra le parti? In altre parole se non si è riusciti a trovare un comune accordo durante tutti i contatti tra il legale e il liquidatore, come potrebbe in tal senso un conciliatore in un'ora circa di tempo a disposizione? per il momento ci si limita a dire che vi è altra strada che, ad avviso dello scrivente, è molto più efficace. Il legislatore, a tal proposito, ha previsto l'istituto di cui all'art. 696 bis c.p.c. in cui si preve l'accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione bonaria della lite sorta. In tale ipotesi la conciliazione viene intentata dallo stesso CTU nominato dal Tribunale il quale, in caso negativo, provvvederà a redigere la perizia per accertare il nesso causale nonchè la quantificazione del danno.  Si badi che non tutti i Tribunali amettono il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. per accertare non solo il quantum ma anche l'an. Prima di depositare il ridetto ricorso sarebbe auspicabile che il legale si informi dell'orientamento del Tribunale ove intende depositare il ricorso per accertamento tecnico preventivo.  C'è da dire che l'utilizzo di tale istituto è molto più incisivo di quello della mediazione in quanto nel primo caso, ottenuta la perizia favorevole, si potrà ben trattare con il liquidatore per l'ottenimento del risarcimento così come scritto in perizia dal CTU. Da tenere in considerazione che in tale istituto il contributo unificato è ridotto alla metà con evidente vantaggio per il cliente il quale si troverà ad anticpare somme di denaro per poter adempiere all'iscizione a ruolo pagando, appunto, il contributo unificato che in alcuni casi è veramente salato.