Date

le premesse indicate nell’articolo “Quanto dura una causa civile?”,

ponendo sempre che

X = causa ordinaria (COGNIZIONE);

Y = processo esecutivo (ESECUZIONE);

Z = risultato che vi aspettate dal vostro avvocato (RISULTATO);

conseguendone sempre che

- quando il RISULTATO coincide con l’aspettativa che Controparte sia condannata a un fare qualcosa/non fare qualcosa o a  dare qualcosa a Vostro favore


Z=


X+Y

- quando il RISULTATO coincide con l’aspettativa che Controparte sia condannata a un dare qualcosa a Vostro favore e disporrete di assegno o cambiale impagati


Z=


Y

- quando il RISULTATO non coincide con l’aspettativa che Controparte sia condannata a un fare qualcosa/non fare qualcosa o a  dare qualcosa a Vostro favore


Z=


X

osservando sempre che

il tempo necessario all’attuazione di un vostro diritto dipende quindi dalla necessità di promuovere una causa per l’accertamento di un vostro diritto (che, prima del deposito della sentenza, é soltanto “presunto”) e dalla necessità di agire in via esecutiva per la realizzazione concreta dell’ordine contenuto nella sentenza;

prestando debita considerazione che

pur con ottime carte e con le prove più convincenti, un avvocato onesto vi sconsiglierebbe però di promuovere X laddove via sia scarsa probabilità di portare Y utilmente a conclusione: come ripetono alcuni colleghi “si rischierebbe, ad esito di X, di dovere appendere la sentenza al muro come fosse un quadro bello e suggestivo ma privo di valore”;

si considera il caso in cui

Y= x+Y

(ovvero é necessaria la COGNIZIONE e l’ESECUZIONE ma x) é in minuscolo perché la cognizione é breve e sommaria)

C.1.) Richiesta di pagamento di fattura insoluta.

Il 1 gennaio 2012 ricevo presso il mio Studio un imprenditore che lamenta il mancato pagamento di una fattura.

Il Cliente mi chiede quali aspettative di soddisfazione del credito ci siano e quanto tempo potrà durare un eventuale processo.

Quanto al primo quesito, gli chiedo di fornirmi alcune informazioni circa il patrimonio di controparte (anche dei soci se trattasi di società di persone) e, comunque, effettuo io delle verifiche tramite visure.

Illustro subito al Cliente che

 -  che la sua domanda ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro e, quindi, un DARE e che, di conseguenza, il soddisfacimento del suo diritto richiederà la celebrazione di una piccolissima causa (x) e l’inizio di un procedimento esecutivo (Y)

In questo caso, ho effettuato alcune ricerche e ho valutato la capacità economica di Controparte e ho consigliato il Cliente di depositare un ricorso per decreto ingiuntivo, poiché - ad esito dell’emissione del decreto ingiuntivo - non si prospetta l’eventualità di dovere appendere il decreto al muro come fosse un quadro bello e suggestivo ma privo di valore.

Il 5 gennaio 2012, ho preso carta e penna e ho scritto al debitore una raccomandata, assegnando 15 giorni per il pagamento della somma, delle spese e degli interessi legali.

Trascorso il termine del 20 gennaio 2012, non ho ricevuto alcun riscontro dal debitore e ho considerato sfumata la possibilità di coltivare trattative in via stragiudiziale.

Ho pertanto preparato l’atto introduttivo della piccolissima causa e ho depositato il ricorso il 25 gennaio 2012.

Il Tribunale ha valutato la fondatezza del ricorso e, in data 20 febbraio 2012, ha depositato in Cancelleria il decreto ingiuntivo.

In data 23 febbbraio 2012 ne ho estratto due copie autentiche che ho presentato all’Ufficiale Giudiziario per la notificazione al debitore in data 27 febbraio 2012.

A questo punto, la Legge prescrive che, una volta ricevuto a casa il decreto ingiuntivo, il debitore disponga di un termine di 40 giorni per pagare o per formulare opposizione e che, in difetto di pagamento o di opposizione nel medesimo termine di quaranta giorni, il decreto verrà dichiarato esecutivo e il creditore potrà procedere ad esecuzione forzata.

A questo punto, possono quindi verificarsi due circostanze:
- il debitore formula opposizione nel termine di 40 giorni, richiedendo la notificazione nei confronti del Cliente di un atto di citazione con il quale fissa una prima udienza (avete già capito vero?) a data posteriore a 90 giorni da quella della notificazione.

In questo primo caso, si verifica la medesima fattispecie processuale indicata nell'articolo "Quanto dura una causa civile?", motivo per il quale il processo durerà circa 5 anni e 3 mesi e 15 giorni (i 3 mesi e 15 giorni che sono già trascorsi per l’ottenimento e la notificazione del decreto ingiuntivo + 5 anni della COGNIZIONE);
- il debitore non formula opposizione nel termine di 40 giorni e, in questo secondo caso, in data 9 aprile 2012, chiedo al Cancelliere di apporre sul decreto ingiuntivo notificato la formula esecutiva.

In conclusione, la durata di questa piccolissima causa é stata di 3 mesi e 9 giorni.