E’ in vigore dal 1 gennaio 2013 il decreto legislativo 192/2012 che ha recepito la direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, modificando il precedente decreto 231/2002.

La normativa si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese o tra imprese e una pubblica amministrazione, escluse le procedure concorsuali.

Il legislatore ha introdotto la distinzione tra gli interessi moratori e gli interessi legali di mora.

Gli interessi moratori sono lasciati alla libera pattuizione delle parti mentre gli interessi legali di mora si applicano per legge ad un tasso di riferimento stabilito con decreto maggiorato di otto punti percentuali.

Per le forniture concluse dal 1 gennaio la pubblica amministrazione sarà sottoposta in caso di ritardo di pagamento all’applicazione degli interessi legali di mora.

La normativa stabilisce i tempi di pagamento in trenta giorni dal ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento, trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione di servizi quando non è certa la data di ricevimento della fattura.

Inoltre il tempo di pagamento è di trenta giorni dalla data di accettazione o dalla verifica prevista per l’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle pattuizioni contrattuali.

Quando il debitore è una pubblica amministrazione, con un accordo scritto tra le parti, comunque giustificato dalla natura, dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione, il termine di pagamento potrà dilatarsi a sessanta giorni.

Il legislatore ha in ogni caso stabilito il termine di sessanta giorni per i rapporti con imprese pubbliche e le A.S.L.

Per le transazioni tra privati i termini di pagamento potranno essere allungati tenendo conto in ogni caso delle prassi commerciali e del principio di buona fede e correttezza.

Qualora il pagamento non venga effettuato nel termine di 30 giorni o quello superiore pattuito il creditore potrà pretendere dal debitore il pagamento degli interessi moratori sull’intero importo dovuto senza la necessità di costituzione in mora ex art. 1219 del codice civile.                                                      

 
I privati potranno concordare un tasso differente che tuttavia non dovrà essere palesemente iniquo o addirittura nullo in caso di ritardo.

In ogni caso il debitore in ritardo nel pagamento potrà sempre dimostrare per evitare l’addebito degli interessi moratori l’impossibilità della prestazione per cause a lui non imputabili secondo quanto previsto dall’art. 1218 del codice civile che regola la responsabilità del debitore.

Un classico esempio di ritardo nel pagamento per causa non imputabile al debitore può configurarsi nel caso di un evento straordinario ed imprevedibile come un terremoto o altra calamità naturale che abbia bloccato la produzione di un impresa.

Di evidente importanza per i soggetti che concludono forniture con la pubblica amministrazione o gli enti pubblici nazionali è la procedura di certificazione dei crediti regolata dal decreto ministeriale 24 settembre 2012.

La richiesta di certificazione dei crediti scaduti verso la pubblica amministrazione per somministrazioni, forniture ed appalti può essere presentata dai contraenti privati ovvero società, ditte individuali o persone fisiche.

L’amministrazione è ora tenuta a fornire l’attestazione del credito entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza.

Il creditore della pubblica amministrazione potrà dunque utilizzare la certificazione per compensare debiti tributari o previdenziali iscritti a ruolo, ottenere un’anticipazione bancaria del credito o cedere il credito ad una banca o ad un intermediario finanziario.

La richiesta di certificazione potrà essere inoltrata in via telematica utilizzando l’apposita modulistica disponibile sul sito del Ministero dell’ Economia e delle Finanze www.mef.gov.it/certificazionecrediti.

Studio Legale De Valeri Roma

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01.01.2013