La prescrizione costituisce un importante modo generale di estinzione dei rapporti giuridici per l’inerzia del titolare del diritto. Prescrizione (causa di estinzione di un diritto) si fonda sul decorso del tempo: trova la sua disciplina nel libro della tutela dei diritti, proprio in fine al codice civile (tutela, si potrebbe dire della certezza dei rapporti). Secondo l’art. 2934 c. c. ogni diritto sin estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per un periodo di tempo determinato dalla legge. Ci sono però delle eccezioni, ricordate genericamente nel capoverso dello stesso articolo. La regola si riferisce ai diritti patrimoniali, infatti nel campo dei diritti personali troviamo sancita la imprescrittibilità. In generale non si perdono i diritti indisponibili, circa i quali il titolare non può compiere alcun atto di disposizione, di trasferimento, o di rinunzia: ciò vale per i diritti essenziali della personalità, per i diritti di status ed in genere per i diritti familiari. Ma anche fuori del campo personale ci sono diritti imprescrittibili; così non si prescrive l’azione per far dichiarare la nullità radicale dei negozi giuridici, non si prescrive lo stesso fondamentale diritto di proprietà e neppure la relativa azione di rivendica. Le ragioni addotte per giustificare la prescrizione variano secondo i tempi e secondo le concezioni dei dottori. Alcuni vedono tutelata la certezza delle situazioni giuridiche: il tempo aggiusta le cose ed ogni sicurezza sarebbe compromessa se ci fosse il pericolo di vedere affermare, dopo silenzi di lunghi anni, antiche pretese;altri vedono una presunzione di rinunzia da parte del titolare che non esercita ilo diritto; infine, in epoche come la nostra, nelle quali domina il concetto di responsabilità sociale pur nel godimento dei diritti privati, vi si scorge quasi una sanzione per la negligenza di non avere esercitato il diritto. Certo è che la prescrizione, pur diversamente giustificata – e le giustificazioni possono essere anche varie insieme – risponde ad una sentita esigenza. Requisiti per la prescrizione sono: 1.esistenza di un diritto che poteva essere esercitato dal soggetto. 2.Mancato esercizio del diritto stesso. 3. Passaggio del periodo di tempo stabilito dalla legge. La prescrizione è istituto di ordine pubblico, e quindi la disciplina, dettata dalla legge, non può essere derogata dal privato. Ciò non implica tuttavia che il giudice abbia il potere di rilevare d’ufficio che un diritto sia caduto in prescrizione; colui verso il quale si invoca un diritto, se vuole opporsi, ha l’onere, ove ne esistano i presupposti, di sollevare l’eccezione di prescrizione soltanto quando questa è compiuta.  Il termine di prescrizione ordinario è di 10 anni (art. 2946 c.c.) Esistono però delle prescrizioni più brevi: ·         cinque anni per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, i crediti per il pagamento canoni di locazione, per il pagamento degli interessi, per retribuzioni e trattamento di fine rapporto e i ratei di pensione; ·         tre anni per i crediti per prestazioni professionali; ·         due anni per i crediti derivanti dalla circolazione dei veicoli; ·         un anno per i crediti per il pagamento dei premi di polizza assicurativa;  ·         sei mesi per i crediti degli albergatori e coloro che danno alloggio con o senza pensione. Tra le prescrizioni a termini più lunghi ricordiamo che in 20 anni si prescrivono i diritti reali su cose altrui, quali la superficie, il diritto dell’enfiteuta, l’usufrutto, le servitù. E’ importante tener presente che i diritti, anche se prescritti, conservano tuttavia qualche riconoscimento, offerto dall’art.2940 c.c.: se l’obbligazione è stata adempiuta dopo la sua prescrizione, il debitore non può ripetere ciò che ha pagato spontaneamente. Vi sono prescrizioni brevi che vengono chiamate presuntive per una loro speciale caratteristica. Il decorso del termine non produce l’effetto estintivo sul diritto, ma la legge, trascorso il periodo indicato, ritiene, con presunzione relativa che l’obbligazione sia stata estinta: presuntive – si intende – di pagamento. La caratteristica delle prescrizioni presuntive sta in ciò, che il creditore, trascorso il tempo previsto, ha ancora un mezzo per tentare di veder riconosciuto il suo diritto: può deferire il giuramento al debitore per accertare se il debito è stato estinto oppure no. Se il risultato di questa prova è negativo, cioè se il debitore è a tal punto empio, oltre che disonesto, da giurare il falso, non c’è più rimedio: la prova contraria alla presunzione di estinzione non si è avuta, e il debito è prescritto. Anche la confessione giudiziale o comunque ogni ammissione fatta in giudizio dal debitore della mancata estinzione impedisce la prescrizione presuntiva. L’actio iudicati si prescrive in 10 anni; cioè, riguardo ai diritti per i quali è stabilita una prescrizione più breve di dieci anni, quando interviene una sentenza il nuovo termine di prescrizione è decennale, con decorrenza dal passaggio in giudicato della stessa. Il termine di prescrizione inizia dal momento in cui il diritto può essere esercitato. Sospensione La sospensione si ha nei casi in cui il legislatore ha espressamente riconosciuto essere praticamente impossibile o assai difficile l’esercizio del diritto: 1.per la situazione soggettiva del titolare: minore o interdetto, per il tempo in cui siano privi di rappresentante legale; 2. per le relazioni specifiche intercorrenti fra chi deve subire la prescrizione e chi se ne avvantaggia; ciò avviene tra alcuni componenti la famiglia, tra le persone giuridiche ed i loro amministratori, tra l’erede e l’eredità accettata con beneficio d’inventario. Il periodo in cui perdura la causa di sospensione non viene calcolato. Cioè, per stabilire se sia trascorso il periodo necessario per la prescrizione, si deve sommare il tempo di inerzia passato prima della sospensione con quello decorso dopo la fine della stessa. Interruzione L’interruzione si ha quando il titolare compie un atto nel quale la legge ravvisa la volontà di esercitare il proprio diritto. L’effetto è che solo dal momento dell’interruzione decorre eventualmente un nuovo periodo di prescrizione nulla contando il periodo trascorso prima. Le cause di interruzione previste dalla legge sono civili o naturali. La costituzione in mora del debitore, la notificazione dell’atto con il quale si agisce in giudizio, la notifica di un procedimento arbitrale e il riconoscimento del diritto altrui sono cause civili di interruzione. L’esercizio di fatto di una servitù costituisce un tipico esempio di causa naturale di interruzione. Decadenza Il concetto di decadenza è affine a quello di prescrizione ed una distinzione non risulta sempre facile. Nella prescrizione il decorso del tempo porta, a vantaggio di un altro titolare, la perdita di un diritto già acquisito ma non esercitato per un certo tempo; nella decadenza, riguardandosi invece il compimento di un attività che il soggetto deve svolgere entro un dato termine, il decorso del tempo porta impedimento all’esercizio del relativo potere da parte del titolare. Nella decadenza è implicito un onere: un diritto può essere un diritto può essere acquistato, o un potere esercitato, ma soltanto nel breve periodo stabilito dalla legge o dai soggetti interessati. Pertanto, mentre la prescrizione deve essere dedotta e provata da chi l’oppone contro la pretesa altrui, quando il termine è di decadenza spetta all’interessato dare la prova di avere agito prima della scadenza. La distinzione tra decadenza e prescrizione è necessaria anche perché alla decadenza non si applicano le cause di interruzione; di regola, non le si applicano neppure le cause di sospensione (tranne nei casi in cui non sia stabilito diversamente dalla legge).