Il sequestro conservativo è il più tipico strumento cautelare di tutela del credito: si propone infatti di prevenire la perdita della garanzia di un diritto di credito ( il codice civile colloca il sequestro tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, affiancandolo all’azione surrogatoria e revocatoria. Incomune con questi istituti il sequestro conservativo ha la finalità di preservare il patrimonio del debitore che è destinato alla soddisfazione dei diritti dei creditori, ma rispetto agli altri due che intervengono quando il pregiudizio è già in atto, il sequestro adempie alla funzione preventiva di rendere in opponibili al creditore gli atti di disposizione del patrimonio compiuti dal debitore. Il sequestro conservativo ha infatti come risultato che non producono effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto al cosa sequestrata. La garanzia del credito assicurata dal sequestro è quella generica sul patrimonio del debitore, stabilita dall’art. 2740 c.c., che si realizza attraverso quella forma di esecuzione che è l’espropriazione forzata. Il sequestro è infatti collegato con la successiva esecuzione, di cui rappresenta un momento preparatorio,essendo destinato a convertirsi nel pignoramento. Per questo aspetto, il sequestro conservativo si differenzia dal sequestro giudiziario che colpisce invece singoli beni oggetto di contestazione. Non bisogna dimenticare che il sequestro è pur sempre una misura cautelare. Anche se è stata abolita dalla recente riforma la necessità della convalida, rimane pur sempre il rapporto di strumentalità con un giudizio di merito avente per oggetto il riconoscimento del diritto di credito il cui soddisfacimento si vuole assicurare. A questo giudizio il sequestro conservativo è indissolubilmente legato. Il sequestro è inoltre caratterizzato dalla provvisorietà in quanto è desinato a caducarsi con la pronuncia del merito, dopo la quale potranno aprirsi due vie:o l’inefficacia del sequestro se viene negato il diritto di credito o la conversione automatica nel primo atto della procedura esecutiva in caso di esito favorevole del giudizio. Il sequestro è una misura che tutela il singolo creditore che via ha fatto ricorso;esso, come si suol dire, comporta un vincolo a porta chiusa rispetto agli altri possibili creditori, nel senso che questi non ne possono beneficiare e non possono nemmeno intervenire nel procedimento di sequestro. Una volta però che la misura cautelare si sarà convertita nel pignoramento, riprenderanno vigore le regole generali della par condicio creditorum, stabilite in tema di esecuzione forzata, poiché il pignoramento, determinando un vincolo cosiddetto a porta aperta,giova anche ai creditori diversi dal procedente, sempre che siano tempestivamente intervenuti nella procedura esecutiva, i quali potranno partecipare alla suddivisione del ricavato.   Il credito tutelato I diritti tutelabili con il sequestro sono tutti i diritti di credito aventi per oggetto una somma di danaro o una certa quantità di cose fungibili, ossia tutti quei crediti alla cui realizzazione coattiva è destinata l’esecuzione forzata. Non occorre che si tratti però di crediti pecuniari sin dall’inizio, ben potendo trattarsi di crediti che originariamente avevano un oggetto diverso e che – a causa dell’impossibilità della prestazione o del suo inadempimento – si sono convertiti successivamente in un diritto al risarcimento che ha sempre carattere pecuniario. Ne restano esclusi i crediti aventi per oggetto la consegna di una cosa determinata. I requisiti canonici della liquidità, della certezza ed esigibilità del credito, subiscono alcune deroghe. Non occorre che si tratti di un diritto di credito esattamente determinato nel suo ammontare, che però deve essere almeno approssimativamente determinabile, così da consentire al giudice di fissare nella concessione dell’autorizzazione al sequestro il tetto massimo, al quale poi si commisura l’estensione stessa dell’esecuzione con la possibilità di riduzione proporzionale in caso di eccedenza in base all’art. 496 c.p.c. Riguardo all’esigibilità del credito, le stesse norme in tema di condizione consentono di compiere atti conservativi, mentre analoga è la situazione in caso di credito sottoposto a termine occorrerà però che il termine o le condizioni si avverino nel corso della causa di merito che è necessario proporre;altrimenti non potrebbe poi aversi al conversione nel pignoramento.   I presupposti: fumus boni iuris e periculum in mora. L’art. 671 del codice di procedura civile richiede anzitutto che la cautela invocata sia a tutela di un diritto e quindi pone un requisito che si suole indicare con il nome di fumus boni iuris. E’ stato già detto dei crediti che legittimano il ricorso alla misura:in particolare, va sottolineato che non si richiede la certezza prevista dall’art. 474 c.p.c. per promuovere l’azione esecutiva: ciò che il giudice cautelare deve compiere è un giudizio di verosimiglianza dell’esistenza del diritto posto a fondamento dell’istanza. Il creditore che disponga già di un titolo esecutivo che consacra il suo diritto non ha certo bisogno di ricorrere alla cautela, ma potrà semmai chiedere di essere autorizzato ad iniziare immediatamente l’esecuzione. Ove però si tratti di un semplice titolo stragiudiziale, che richiesde quindi di essere accertato in giudizio, non può escludersi il concorso di azioni. Riguardo al secondo requisito del periculum in mora, l’art.671 c.p.c., parlando di fondato timore lascia intendere che deve trattarsi di circostanze oggettive che lascino presumere l’esistenza di una reale situazione di pericolo, la cui valutazione si sottrae a criteri rigorosamente predeterminati. La giurisprudenza ha enunciato al riguardo alcuni criteri di massima tra cui per primo, che la situazione di pericolo può ricavarsi tanto da elementi oggettivi relativi alla consistenza del patrimonio del debitore, sia da elementi soggettivi inerenti il comportamento di quest’ultimo. Un problema particolare si presenta nel caso di crediti nei confronti di più coobbligati in solido. Il creditore è libero di agire nei confronti di ciascuno dei debitori coobbligati così che solo con riguardo ad ogni singolo rapporto dovrebbe essere verificato il presupposto del pericolo.   L’oggetto del sequestro L’oggetto è rappresentato dallo stesso esteso ambito della garanzia patrimoniale: beni mobili, immobili, somme o cose a lui dovute;secondo la lettera della legge, il limite della sequestrabilità coincide con quello della pignorabilità. E’ possibile ottenere il sequestro su beni indivisi, su quote di società a responsabilità limitata o azioni e, sempre che siano pignorabili, anche sulle quote di società di persone, mentre per le società cooperative l’impignorabilità è esclusa da una precisa norma di legge. Il sequestro si pone in una linea di incompatibilità con eventuali procedure fallimentari già in corso.   Le modalità di esecuzione del sequestro conservativo mobiliare e presso terzi. Le norme sui sequestri operano un rinvio alle disposizioni previste per ilo pignoramento presso il debitore e alla forma di espropriazione forzata presso i terzi. Le opposizioni Riguardo alle questioni che attengono alla validità dell’esecuzione (che giustificherebbero un’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi), devono essere proposte nel giudizio di merito, salvo che siano tali da comportare l’inefficacia della misura cautelare.